Uno sguardo d insieme alla disciplina della condotta delle ostilità e la protezione dei civili nel diritto internazionale umanitario: Linee di tendenza e sfide di: Christian Ponti
Il principio o limite della necessità militare (permette al belligerante di tenere un certo comportamento durante le ostilità al fine di raggiungere un dato vantaggio militare) Relazione tra necessità militare-vantaggio militare e obiettivo militare (es. negativo : incendio pozzi petroliferi in kuwait) Nozione autorizzativa della necessità militare (circostanza esimente no applicazione del diritto bellico) dottrina militare tedesca (fine 800 e prima metà 900) - Non considera i principi del DIU Caso degli ostaggi (1948) (uccisone civili, distruzione e saccheggio villaggi da parte di tedeschi in Albania, Grecia, Jugoslavia) Commissione militare USA
Necessità come circostanza speciale di liceità (portata restrittiva) causa di esclusione dell illecito In alcuni casi è esclusa in modo assoluto Es: art. 23(a) Regolamento Aja 1907 (armi velenose) /art. 48 Protocollo I (distinzione) Es: art. 23(g) sulla distruzione o sequestro proprietà nemiche
Interpretazione limitativa della necessità militare Nei manuali militari (es. Manuale di diritto dei conflitti armati Regno Unito e Manuale militare marina USA, 2007) Rapporti Commissione d inchiesta (conflitto Israele-Libano 2006) e conflitto striscia di Gaza (2008)
La relazione tra necessità militare e vantaggio militare non è sufficiente per giustificare un azione militare Nel diritto contemporaneo occorre considerare i principi di distinzione e proporzionalità (operano un bilanciamento tra necessità militare e tutela della popolazione civile)
Protocollo I (1977) art. 50 - È considerata civile ogni persona che non rientra nella definizione di combattente - Definizione in negativo - In caso di dubbio pregiudizio favorevole al riconoscimento dello status di civile
Forze armate costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate: appartenenti ad una parte del conflitto organizzate e poste sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. I membri delle forze armate sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità. Ogni combattente che cade in potere di un Parte avversaria è prigioniero di guerra (Le violazioni delle regole del DIU non privano un combattente del diritto di essere considerato come tale)
I Protocollo (1977) Art. 48 Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari
OBIETTIVI MILITARI Protocollo (I) 8 giugno 1977 Art. 52 (2) Gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego forniscono un effettivo contributo all azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offrono, nelle circostanze del momento, un vantaggio militare preciso
Caratteri definizione (ex art. 52.2 Protocollo I) Definizione di carattere generale e astratto (no lista obiettivi militari) Due elementi: i) beni che per natura, ubicazione, destinazione o impiego forniscono un effettivo contributo all azione militare ii) la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offrono, nelle circostanze del momento, un vantaggio militare preciso Espressione di una norma consuetudinaria
PROPORZIONALITA Protocollo (I) 8 giugno 1977 Art. 57 Coloro che preparano o decidono un attacco dovranno: astenersi dal decidere di lanciare (annullare o sospendere) qualsiasi attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto
Norma consuetudinaria (ICTY caso Kupreskic, 2000) anche conflitti armati interni (rapporto Consiglio Diritti umani ONU su Libia del 2011) Prassi Stati Problema applicazione norma: assenza di parametri oggettivi (solo casi estremi facilmente giudicabili) il requisito della «diligenza del comandante militare» - (esempio attacchi notturni a infrastrutture)
Protocollo (I) 8 giugno 1977 Art. 57.2 (a) Adottare tutte le misure possibili per verificare che gli obiettivi attaccati non siano persone civili o beni civili Utilizzare mezzi e metodi di combattimento che minimizzino il rischio di danni collaterali Divieto di usare la popolazione civile come scudi umani per proteggere obiettivi militari (art. 51 par. 7)
la violazione dei principi di distinzione e proporzionalita concretano ipotesi di attacco indiscriminato Esempi di attacchi indiscriminati: bombardamenti a tappeto Bombardamenti con armi imprecise Bombardamenti sproporzionati Sono crimini di guerra (Caso Galic, 2006)
I Protocollo (1977) Art. 51, par. 2 Divieto applicabile a qualsiasi conflitto armato (II Protocollo, art. 13 par. 2) Condanne CDS agli attacchi diretti contro la popolazione civile Attacchi diretti contro la popolazione civile quale crimine di guerra ICTY (Blaskic, 2000) (Galic, 2006) Art. 8, par. 2, let. B, E (i) Statuto ICC Elemento intenzionalità cruciale
Sono vietati gli attacchi o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile (I Protocollo, art. 51.2) Attacchi volti a terrorizzare la popolazione civile quale crimine di guerra (ICTY (Galic, 2006)
I PRINCIPI GENERALI Protocollo (I) 8 giugno 1977 Art. 35: a) E vietato l impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili (A PROTEZIONE DEI BELLIGERANTI). b) È vietato l impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o che possono provocare, danni estesi, a lungo termine e gravi all ambiente naturale Art. 51, par. 4 (b,c): c) È vietato l uso di mezzi e metodi di combattimento indiscriminati (A PROTEZIONE DEI CIVILI)
Convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione (Oslo - Ottawa, 3 dicembre 1997) mine antipersona: ordigni collocati sopra o sotto il suolo concepiti per esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e per ferire o uccidere è vietato l uso delle mine antipersona anche per rappresaglia
Convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento di munizioni a grappolo e sulla loro distruzione (Dublino 30 maggio 2008) In vigore dal 1 agosto 2010 Convenzione di diritto dei conflitti armati e disarmo
Accordo di DIU Divieto di uso in tutte le circostanze Eccezione: MG di nuova generazione la MG contiene meno di 10 sub-munizioni esplosive; ciascuna sub-munizione deve essere: i) di peso inferiore ai 4 kg; progettata per colpire un singolo obiettivo specifico dotata di un dispositivo automatico di disattivazione e di auto-distruzione in caso di fallimento
Accordo di disarmo e di non proliferazione: Divieto di produzione e commercio Distruzione stock esistenti Bonifica aree in cui vi siano MG inesplose
L eccessivo spazio interpretativo che presentano i principi sulla condotta delle ostilità Alcune cause per spiegare le numerose violazioni e il costo per le popolazioni civili i conflitti urbani e asimmetrici (le tecnologie) Errori e/o attacchi deliberati La formazione al DIU e gli aspetti culturaliideologici