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Spa 38100 TRENTO Via Solteri, 74 INFORMATIVA FISCALE Direttore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605 INFORMATIVA N. 054 BIS Trento, 04.03.2009 SPAZIO AZIENDE Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica Spazio aziende a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali. Spazio aziende è destinato alla clientela dello Studio o dell Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale. In allegato si riporta Spazio aziende n. 3 del mese di marzo 2009. mod. LOG\MD101-02 RIPRODUZIONE VIETATA Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 3 di SPAZIIO AZIIENDE marzo 2009 ULTIME NOVITÀ FISCALI Accertamento in presenza di ricavi inattendibili Sentenza Corte Cassazione 19.1.2009, n. 1136 Imponibili medi forfetari biliardi e flipper DM 2.2.2009 Decesso dipendente e pagamento TFR agli eredi Risoluzione Agenzia Entrate 6.2.2009, n. 36/E Redditometro Sentenza Corte Cassazione 11.2.2009, n. 3316 Fotocopia di fattura e deducibilità costi Sentenza Corte Cassazione 25.2.2009, n. 4502 È legittimo l accertamento sintetico purché sufficientemente motivato, ossia contenente la specificazione degli indici di inattendibilità dei dati riferita ai ricavi nonché la loro idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata dal contribuente. È stato pubblicato sulla G.U. 16.2.2009, n. 38 il Decreto che fissa gli imponibili medi forfetari per la determinazione dell ISI e dell IVA dovute per il 2009 relativamente agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici quali biliardi, flipper, calcio balilla, biliardini, ecc.. Il versamento delle predette imposte va effettuato entro il 16.3.2009. In caso di morte di un dipendente in servizio il TFR spetta agli eredi indipendentemente dall accettazione o meno dell eredità da parte degli stessi. La somma infatti non concorre alla formazione dell asse ereditario. In caso di morte di un dipendente dopo il collocamento dello stesso a riposo, il TFR entra a far parte dell asse ereditario e deve essere corrisposto agli eredi legittimi/testamentari secondo gli ordinari principi della successione; in tale ipotesi, l istituto previdenziale, prima di corrispondere le somme agli eredi deve acquisire dagli stessi il certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione. È onere del contribuente fornire la prova che il reddito presunto accertato sulla base del redditometro è superiore a quello effettivo. L Ufficio è pertanto dispensato da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti e agli indici di capacità contributiva individuati dal predetto strumento accertativo. Ai fini della deducibilità del costo sostenuto è necessario disporre dell originale della fattura non essendo sufficiente una fotocopia della stessa. Infatti le fotocopie dei documenti originali non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se non sono allegate le ragioni che giustificano la mancata esibizione degli originali. Pag. 2 di 5

COMMENTI LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI: UN OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE Come noto il c.d. Decreto anti-crisi, al fine di consentire un rafforzamento patrimoniale delle imprese, ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni immobili d impresa. CHI PUÒ RIVALUTARE Nello specifico sono interessate alla rivalutazione le società di capitali (srl, spa, ecc.), le società di persone (snc e sas) e le imprese individuali che non adottano i principi contabili internazionali. COSA PUÒ ESSERE RIVALUTATO Per quanto riguarda l ambito oggettivo, possono essere oggetto di rivalutazione i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, iscritti in bilancio al 31.12.2007 ed al 31.12.2008. Non possono essere rivalutati né i beni in leasing, in quanto non risultano nel bilancio chiuso al 31.12.2008, né quelli riscattati nel corso del 2008 in quanto non risultavano iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2007. La rivalutazione: va effettuata nel bilancio 2008; deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. RICONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE ANCHE AI FINI FISCALI Dopo aver effettuato la rivalutazione dell immobile tramite l iscrizione in contabilità del maggior valore, è possibile decidere di ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore degli immobili d impresa oggetto di rivalutazione. Ciò richiede il versamento di un imposta sostitutiva. In base a quanto previsto dal citato Decreto dopo la conversione in legge, detta imposta sostitutiva era dovuta nella misura del 7% per gli immobili ammortizzabili e del 4% per gli immobili civili. Il c.d. Decreto incentivi ha modificato tali aliquote riducendole al 3% per gli immobili ammortizzabili ed al 1,5% per gli immobili civili. Tale imposta può essere versata, a scelta del contribuente, in un unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d imposta in cui la rivalutazione è eseguita (generalmente 16.6/16.7.2009) oppure in 3 rate annuali, la prima entro il termine di cui sopra e le successive (maggiorate degli interessi del 3% annuo) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d imposta successivi. Va inoltre evidenziato che: il maggior valore dei beni attribuito a seguito della rivalutazione è riconosciuto, ai fini fiscali, a partire dal 5 esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, quindi, dal 2013); nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa prima dell inizio del 6 esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione. al fine di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, va versata un imposta sostitutiva nella misura del 10% da pagare in un unica soluzione o in tre rate annuali come sopra illustrato. LA RIVALUTAZIONE AI SOLI FINI CIVILISTICI La scelta di effettuare la rivalutazione degli immobili solo civilisticamente, pur consentendo di ottenere benefici sulla situazione patrimoniale aziendale, non comporta alcun costo in quanto, in tal caso, non è richiesto il versamento dell imposta sostitutiva. Il Decreto in esame non contiene specifiche disposizioni in merito alla modalità di contabilizzazione della rivalutazione la quale può essere pertanto effettuata utilizzando una delle seguenti modalità: Pag. 3 di 5

rivalutazione del costo storico; rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento; riduzione totale o parziale del fondo ammortamento. Qualora la società effettui la rivalutazione solo ai fini civilistici si pone tuttavia la questione se, ai fini IRAP, i soggetti che utilizzano i valori di bilancio per la determinazione della base imponibile potranno considerare il nuovo valore rivalutato oppure no. In merito si ritiene che, qualora la società non provveda al versamento dell imposta sostitutiva, ai fini IRAP non si potranno considerare né i maggiori ammortamenti civilistici calcolati sul valore rivalutato, né computare le minori plusvalenze al momento della cessione. Ciò in quanto l Agenzia delle Entrate, con riferimento al riallineamento dei valori a seguito di operazioni straordinarie, ha affermato che, se la società conferitaria non effettua il riallineamento con il pagamento della relativa imposta sostitutiva, non potrà considerare i valori riallineati ai fini IRAP. LA RIVALUTAZIONE ANCHE AI FINI FISCALI: VALUTAZIONI DI CONVENIENZA Come sopra evidenziato il riconoscimento fiscale del valore degli immobili d impresa oggetto di rivalutazione è subordinato al versamento di un imposta sostitutiva (3% o 1,5%) ed è differito al quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2013), ovvero al sesto per il calcolo della plusvalenza derivante dalla cessione/assegnazione ai soci/destinazione a finalità estranee del bene. Per valutare la convenienza dell operazione di rivalutazione si dovrebbe pertanto confrontare: il costo della rivalutazione, pari a quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva capitalizzato fino al momento in cui la rivalutazione ha effetto fiscale (2013-2014); il beneficio della rivalutazione in termini di risparmio fiscale. A tal fine vanno considerate le imposte risparmiate sui maggiori ammortamenti deducibili a partire dal momento in cui la rivalutazione ha effetto fiscale (2013-2014) attualizzando a tale data le imposte risparmiate calcolate sulle maggiori quote di ammortamento deducibili. In caso di cessione dell immobile rivalutato il beneficio sarà invece pari alle imposte risparmiate in termini di minore plusvalenza tassabile a seguito della cessione. SCADENZARIO Mese di marzo Lunedì 16 marzo IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE IVA DICHIARAZIONI D INTENTO IVA RETTIFICA DETRAZIONE CONTRIBUENTI MINIMI IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell imposta dovuta; Versamento dell imposta relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale. Tale data è il termine per coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2009 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione. Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio. Versamento dell importo (unica soluzione o prima rata di 5) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall 1.1.2009. Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Pag. 4 di 5

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI INPS GESTIONE SEPARATA TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ESTROMISSIONE IMMOBILI Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento del contributo del 17% o 25,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di 309,87 ovvero di 516,46 a seconda che il capitale sociale o il fondo di dotazione sia o meno non superiore a 516.456,90. Versamento dell ISI (codice tributo 5123) e dell IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2009 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l 1.3.2009 o non disinstallati entro il 31.12.2008. Versamento della terza rata dell imposta sostitutiva (30% dell importo dovuto maggiorato degli interessi del 3% annuo) da parte dell imprenditore individuale che ha estromesso dal patrimonio dell impresa immobili strumentali posseduti al 30.11.2007. Venerdì 20 marzom IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Martedì 31 marzo INPS DIPENDENTI ENASARCO VERSAMENTO FIRR BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE A BASSO REDDITO PRIVACY ADEGUAMENTO DPS Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio. La presentazione può essere effettuata anche con l apposito software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione l invio può essere effettuato entro il 25 marzo. Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di febbraio; Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. Presentazione dell apposito modello per richiedere l erogazione del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito ex art. 1, DL n. 185/2008 al sostituto d imposta/ente pensionistico in base alle condizioni (reddito familiare complessivo e componenti il nucleo familiare) del 2008. Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Pag. 5 di 5

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