CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

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REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ (approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 22/12/2010) 1

Art. 1 ISTITUZIONE E istituita, presso l Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni, la Commissione per le Pari Opportunità. La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall art. 2, 3, 37, 51 e 117 della Costituzione, nonché di rendere operative le previsioni normative di cui al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e di recepire le direttive comunitarie in materia. La Commissione, istituita con Delibera del Consiglio Comunale, è composta da un numero massimo di 12 donne con competenza ed esperienza nel campo delle iniziative in favore delle donne, della parità e delle pari opportunità, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass-media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica. Sono componenti di diritto della Commissione: l Assessore con delega per le Pari Opportunità e le consigliere comunali elette. Art. 2 - FINALITA Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne. La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a 2

conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro svolto dalle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili. Art. 3 - FUNZIONI La Commissione: a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile; b) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono direttamente e/o indirettamente la condizione femminile; c) formula proposte per l adeguamento dell azione amministrativa alle finalità previste dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali; d) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali, regionali e comunitarie, che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne; 3

e) vigila sull applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità; f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE; g) opera in piena autonomia nell esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale, in raccordo con la Commissione Consiliare Permanente competente; h) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all art. 2 del presente regolamento. i) facilita processi di sensibilizzazione verso l emersione e la denuncia da situazioni di violenza, mobbing e stalking. j) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura. La Commissione svolge la propria attività nell ambito del territorio comunale. La Giunta Comunale provvederà ad assegnarle un locale per le riunioni. 4

Art. 4 - ATTIVITA CONSULTIVA La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità. L Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all art.3 lett. B) e detto parere deve essere espresso entro 30 giorni. Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 5.1 La Commissione, istituita come descritto nell art. 1, è valida con la presenza di almeno la metà più uno delle sue componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l anno, su convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle componenti. 5.2 La Commissione elabora un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta, almeno una volta l anno, una dettagliata relazione che sarà portata alla conoscenza del Consiglio Comunale, sulla attività della Commissione. 5.3 La Commissione alla sua prima convocazione elegge, al proprio interno, la Presidente, la Vicepresidente e la Segretaria. 5.4 La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina della nuova Commissione. 5.5 Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la 5

presenza di 1/3 delle componenti e le decisioni sono assunte dalla maggioranza delle votanti. 5.6 Qualora, per assenza giustificata da gravi e comprovati motivi personali, una delle componenti della Commissione volesse comunque esprimere il proprio voto lo potrà esercitare per corrispondenza, videoconferenza o mediante altri mezzi telematici (e mail, fax) questa potrà delegarlo alla Presidente, che lo eserciterà secondo il suo personale convincimento e secondo opportunità. 5.7 Le componenti della Commissione, lavoratrici dipendenti da pubbliche amministrazioni o da datori di lavoro privati, al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività della Commissione, possono ottenere il rilascio, a cura dell Ufficio di Presidenza, di fogli di giustificazione per l ottenimento della concessione di permessi dall orario di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di appartenenza. 5.8 Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale. 5.9 Le decisioni della CPO sono assunte a voto palese. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Per la modifica del presente regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza delle componenti della CPO. 5.10 Il funzionamento della CPO, compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con il personale comunale. Art. 6 DECADENZA L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla 6

carica di componente a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI Commissione stessa. La sostituzione dei membri decaduti sarà effettuata dalla Presidente, sentito il parere del Sindaco. Art. 7 DIMISSIONI Ogni membro della Commisiione di Pari Opportunità potrà rassegnare le proprie dimissioni, considerata l impossibilità della prosecuzione della collaborazione. Le dimissioni dovranno essere presentate in forma scritta alla Presidente, che le sottoporrà all accettazione dell assemblea appositamente riunita. La sostituzione dei componenti dimissionari sarà effettuata dalla Presidente, sentito il parere del Sindaco. Art. 8 - PRESIDENZA 9.1 La Presidente ha la rappresentanza della Commissione, convoca e presiede l Assemblea. La Presidente non può essere Consigliera. 9.2 La Presidente sceglie una rappresentante dell Assemblea con funzioni di Vicepresidente che la dovrà coadiuvare nelle sue attività o che, in caso di sua assenza od impedimento ne farà le veci, ed una di Segretaria, che avrà cura di redigere i verbali delle assemblee, custodire la corrispondenza. 9.3 La Presidente rappresenta la CPO, sia nell ambito dell amministrazione comunale che all esterno. La Presidente convoca e presiede le sedute e stabilisce l ordine del giorno. La convocazione si effettua con l invio dell O.d.G., anche per via telematica, almeno 5 giorni prima della data della riunione. Nei casi urgenti almeno 24 ore prima. 9.4. La Presidente coordina le attività della commissione 7

Ha inoltre i seguenti compiti: a) curare che l attività della CPO sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali previsti; b) curare l attuazione e l operatività delle attività e/o iniziative deliberate dalla CPO; c) programmare le attività dei gruppi di studio/lavoro; d) assicurare i rapporti con gli amministratori e i dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni, Organizzazioni esterne; e) assicurare i rapporti con la CPO provinciale, la CPO regionale e le altre CPO comunali. f) predisporre una relazione annuale della attività; g) predisporre il programma di indirizzo annuale delle attività della CPO da sottoporre al Sindaco e alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari; h) assumere, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della CPO qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata. Tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla commissione alla prima seduta successiva. i) affidare compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse. Art. 9 - ONERI Annualmente l Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti. Sarà cura della Commissione presentare in coincidenza con l approvazione del Bilancio il proprio programma 8

annuale secondo le modalità di cui all art.7. Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all azione amministrativa. Sarà onere del Sindaco individuare e mettere a disposizione, permanentemente, una sede logistica per garantire il pieno, agevole e corretto funzionamento della Commissione di Pari Opportunità. 9