Attività Produttive ATTIVITA\' PRODUTTIVE NON ARTIGIANALI Lavanderia Descrizione Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Requisiti Per l'esercizio dell'attività, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività; periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: - un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; - due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; - tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi
rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile. Autorizzazioni titoli abilitativi Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nominale (art. 269 del D.LGS. 152/2006) o generale (art. 272 del D.LGS. 152/2006) prevista per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso rilasciata dalla Provincia. Requisiti professionali Requisiti morali previsti dal D.LGS. 06/09/2011 n. 159 (antimafia). Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato,nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa,almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime. L'idoneità professionale è comprovata dalla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; b) attestato di qualifica in materia attinente l attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell arco di tre anni dal conseguimento dell attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista
dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell ambito di imprese abilitate del settore. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. Prima della presentazione della S.C.I.A. occorre verificare: la destinazione d'uso dei locali il possesso del certificato di agibilità o l'avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità. Adempimenti Per l'apertura, il TRASFERIMENTO di sede e la MODIFICA dell'attività è necessario presentare: SCIA Modello A; Scheda 2 (la scheda va compilata dal titolare, ovvero dal Legale Rappresentante e da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di S.P.A. ed S.R.L., dai Soci Accomandatari in caso di S.A.S., dai Soci Amministratori in caso di S.N.C.); Scheda 4; Scheda 5; Nulla osta igienico sanitario; titolo tecnico di lavanderia titolo di possesso dei locali Relazione tecnica che deve contenere la descrizione del ciclo produttivo ed in particolare: a) delle lavorazioni esercitate e principali impianti utilizzati; b) dei sistemi di protezione e monitoraggio ambientale; c) delle singole materie prime e del loro consumo annuo; d) della produzione di rifiuti (quantitativi, destinazioni e modalità di raccolta e/o gestione); planimetria, in scala non inferiore a 1:100 (la planimetria deve indicare per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza e le operazioni che vi si svolgono); titolo per la disponibilità dei locali; permesso di soggiorno, nel caso in cui il richiedente sia cittadino di uno Stato non
appartenente alla Comunità Europea dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata ricevute di versamento dei diritti di istruttoria e sanitari da effettuare con le seguenti modalità: -. 50,00 a favore dell'a.s.l. di RIETI, con la causale " DIRITTI SANITARI S.C.I.A.", da versare sul C.C.P. 10416022 oppure presso lo sportello CUP della A.S.L., ove richiesto; -. 20,00 a favore del COMUNE di MAGLIANO SABINA, con causale "DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP", da versare sul C.C.P. n. 14162028. Per comunicare SUBENTRO e VARIAZIONE dell attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa (senza modifica dei locali), occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) tramite il presente portale: S.C.I.A. Modello B copia dell'atto notarile o certificazione notarile relativa al trasferimento o autocertificazione attestante la qualità di erede; dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata se diversa dalla S.C.I.A. di INIZIO ATTIVITA'; permesso di soggiorno, nel caso in cui il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea ricevute di versamento dei diritti di istruttoria e sanitari da effettuare con le seguenti modalità: -. 50,00 a favore dell'a.s.l. di RIETI, con la causale " DIRITTI SANITARI S.C.I.A.", da versare sul C.C.P. 10416022 oppure presso lo sportello CUP della A.S.L., ove richiesto; -. 20,00 a favore del COMUNE di MAGLIANO SABINA, con causale "DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP", da versare sul C.C.P. n. 14162028. Per comunicare la CESSAZIONE dell'attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) tramite il presente portale. Al modello B è necessario allegare: copia del permesso di soggiorno per i cittadini richiedenti non comunitari; ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria pari ad. 10,00 a favore del COMUNE di MAGLIANO SABINA, con causale "DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP", da versare sul C.C.P. n. 14162028. La presentazione della SCIA consente di INIZIA/MODIFICARE/CESSARE subito l attività.
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