Attività Produttive Attività artigianali Settore alimentare - pasticceria - kebab - pizzeria asporto ecc. Descrizione ARTIGIANI (kebab, pizzerie da asporto, rosticcerie, gastronomie, pasticcerie, ecc.) E artigiano colui che è iscritto all Albo Artigiani della Camera di Commercio competente per territorio. L artigiano può esercitare l attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o nei locali ad essi adiacenti. La regolamentazione degli orari di apertura per le attività artigianali è prevista unicamente nel caso in cui sia effettuata la vendita per il consumo immediato. Ai sensi dell art. 3 della L.R. 30/04/2009, n. 8, gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuino la vendita di propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell azienda sono rimessi alla libera determinazione dell imprenditore, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei Comuni, sentite le Associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell anno. L artigiano che effettua la vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizza gli orari di apertura e di chiusura mediante appositi cartelli e ha l obbligo di esporre l elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.
Requisiti Per svolgere l'attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti sotto elencati. requisiti morali: assenza di cause ostative elencate nell'art. 67 del D. LGS. 159/2011; assenza di cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; Requisiti professionali: Ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D. Lgs. 26/03/2010, n. 59, il titolare o il preposto, in caso di commercio di prodotti alimentari ad uso umano, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti soggettivi professionali: avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Oppure, ai sensi dell'art. 66 della Legge Regionale Lombardia 2/02/2010, n. 6: essere stato iscritto al REC di cui alla Legge 11/06/1971, n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) e c) dell'art. 12, comma 2 del Decreto Ministeriale 4/08/1988, n. 375, presso la Camera di commercio. Altri requisiti: conformità edilizia ed urbanistica dei locali (è possibile consultare lo strumento urbanistico del Comune di Gussago cliccando qui) Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. Inoltre, l attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed è necessario allegare alla segnalazione certificata di inizio attività la dichiarazione di emissioni poco significative qualora richiesto ai sensi del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152. DIVIETI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GUSSAGO: Il Comune di Gussago, con deliberazione G.C. n. 38 del 1/03/2010, ha dettato indirizzi per la localizzazione delle attività di kebab e simili, centri di telefonia internazionale e simili, centro di trasferimento denaro, sexy shop e similari. Tali attività sono vietate se non in modo osservante della procedura negoziata indicata nei punti 2 e 3 del dispositivo della suddetta deliberazione. Per accedere al contenuto della deliberazione G.C. 38/2010 cliccare qui. Adempimenti Nel caso di produzione di prodotti alimentari è necessario presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive la segnalazione certificata di inizio attività ai fini sanitari. In particolare si specifica quanto segue: nel caso di produzione di alimenti, per vendere i prodotti di propria produzione non è necessario possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti; i cibi e le bevande che non siano di propria produzione possono essere venduti se si posseggono i requisiti professionali per la vendita di alimenti e bevande e dopo aver presentato la documentazione per l esercizio dell attività di vendita in esercizio di vicinato; colui che non è iscritto all Albo Artigiani, anche se produce artigianalmente i propri prodotti, non può venderli se non possiede i requisiti soggettivi professionali e senza aver presentato la documentazione per l esercizio dell attività di vendita in esercizio di vicinato. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento e le modifiche dell'attività esistente, è necessario presentare: Modello A; qualora si vendano prodotti non di propria produzione: Scheda 1; qualora si vendano prodotti non di propria produzione: Scheda 2; scheda 4;
Scheda 5; Planimetria in scala 1:100 (indicare per ogni locale destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono); Attestazione di versamento diritti SUAP dell'importo di 50,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato al "Comune di Gussago - Servizio Tesoreria" c/c n. 13172259 ovvero a mezzo bonifico bancario IBAN IT 59 G 03500 54591 000000026586 indicando come causale "diritti SUAP"; relazione tecnica, solo per le attività di produzione, contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico (con indicati le lavorazioni con i principali impianti, i sistemi di protezione e monitoraggio ambiente, i singoli prodotti e la loro quantità annua, le singole materie prime e il loro consumo annuo, la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro destinazione; Attestazione di versamento tariffa ASL dell'importo di 40,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica; documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; qualora l attività ricada nell elenco delle attività di cui alla parte I allegato IV alla parte quinta D. Lgs. 152/2006: dichiarazione emissioni in atmosfera poco significative; il modello è scaricabile dal sito della Provincia di Brescia cliccando qui; nel caso in cui venga effettuato il consumo immediato nei locali dell'azienda deve essere presentata anche apposita comunicazione. nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delal segnalazione certificata di inizio/modifica attività. Per comunicare variazioni dell attività (subingresso - sospensione/ripresa - cambiamento ragione sociale), è necessario presentare: Modello B; qualora si vendano prodotti non di propria produzione: Scheda 2; relazione tecnica, solo per le attività di produzione, contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico (con indicati le lavorazioni con i principali impianti, i sistemi di protezione e monitoraggio ambiente, i singoli prodotti e la loro quantità annua, le singole materie prime e il loro consumo annuo, la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro destinazione; scheda 4; Scheda 5; in caso di subingresso: Attestazione di versamento diritti SUAP dell'importo di 50,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato al "Comune di Gussago - Servizio Tesoreria" c/c n. 13172259 ovvero a mezzo bonifico bancario IBAN IT 59 G 03500 54591 000000026586 indicando come causale "diritti SUAP"; per tutte le altre variazioni: Attestazione di versamento diritti SUAP dell'importo di 20,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato al "Comune di Gussago - Servizio Tesoreria" c/c n.13172259 ovvero a mezzo bonifico bancario IBAN IT 59 G 03500 54591 000000026586 indicando come causale "diritti
SUAP"; solo in caso di subingresso: Attestazione di versamento tariffa ASL dell'importo di 40,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica; qualora l attività ricada nell elenco delle attività di cui alla parte I allegato IV alla parte quinta D. Lgs. 152/2006: dichiarazione emissioni in atmosfera poco significative; il modello è scaricabile dal sito della Provincia di Brescia cliccando qui; copia documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delal segnalazione certificata di inizio/modifica attività. Per comunicare variazioni dell attività (cessazione), è necessario presentare: Modello B; copia documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delal segnalazione certificata di inizio/modifica attività. restituire al SUAP l'originale dell'autorizzazione qualora il titolare ne sia in possesso. PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI: Il Comune di Gussago, con deliberazione G.C. n. 56 del 5/04/2012, assunta dal Commissario Prefettizio, ha stabilito il pagamento dei seguenti diritti suap: Attività di trasformazione e/o somministrazione alimenti: in stabilimenti (compresi gli impianti di macellazione, laboratori, centri di cottura); Avvio/modifiche attivs Subingresso S Cessazione SN Sospensione/ripresaS Cambiamento ragio Modifica soggetti tito SANZIONI
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. SANZIONI PER VIOLAZIONE L.R. 8/2009: sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro in caso di violazioni alle disposizioni di cui all art. 2 commi 1, 2 e 3 della L.R. 30/04/2009, n. 8; in caso di reiterazione, il Comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 3 mesi, dell attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato; sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro per chi omette la comunicazione di cui all art. 2 comma 4 L.R. 30/04/2009, n. 8; sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.000,00 euro per chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell art. 3 comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all art. 3 comma 2 della L.R. 30/04/2009, n. 8; in caso di reiterazione, il Comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 3 mesi, dell attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato. MEZZI DI RICORSO: a) per l interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente Normativa Non presente