IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO
L ANATOCISMO È la produzione di interessi da interessi appositamente capitalizzati Nella gestione del conto corrente quando la Banca, liquidando le competenze trimestrali, addebita in conto corrente gli interessi a debito del correntista, questi cominciano a loro volta a produrre interessi. L'art. 1283 c.c. stabilisce che: in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
L ANATOCISMO in presenza di un apposita convenzione delle parti, in relazione alla quale si suole parlare di anatocismo convenzionale, purché questa sia posteriore alla scadenza degli interessi e si riferisca ad interessi dovuti per almeno sei mesi; ove ci sia una domanda giudiziale, tale è il caso dell anatocismo giudiziale, ed al ricorrere delle medesime condizioni dell anatocismo convenzionale (la domanda posteriore alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti per almeno sei mesi); anatocismo usuale riferito alla sussistenza di un uso normativo contrario che sappia derogare alla disciplina generale.
LA PRASSI BANCARIA Le Banche liquidavano gli interessi a debito del correntista con cadenza trimestrale in base a quanto stabilito dalla Norme Bancarie Uniformi gli interessi dovuti dal correntista all azienda del credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE la Corte di Cassazione che ha dichiarato illegittimo l anatocismo bancario contrario all art. 1283 c.c. la norme predisposte dall ABI nel 1952 non attestano l esistenza di una consuetudine la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla in quanto essa risponde ad un uso negoziale e non normativo
IL D.Lgs del 04.08.1999 n. 342 Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente, sia assicurata nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi di adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente
IL D.Lgs del 04.08.1999 n. 342 La Corte di Appello di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l art. 76 Cost. Dichiarato incostituzionale limitatamente all art. 25 comma 3 Continuazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sulla base dell art. 2 della delibera C.I.C.R. del febbraio del 2000
PRESCRIZIONE DELL AZIONE DI RIPETIZIONE DELL INDEBITO con la sentenza n. 24418 del 2010 della Corte di Cassazione viene stabilito che la prescrizione decennale decorre: dalla data dei versamenti degli interessi indebiti, nel caso di coperture di somme prelevate extra-fido; dalla data di estinzione del conto corrente nel caso in cui i versamenti fossero unicamente utili a ripristinare le disponibilità liquide del correntista e non potesse perciò essere definite come pagamenti solutori a favore delle Banche.
LA LEGGE DI STABILITA PER IL 2014 dal 1 gennaio 2014 il testo dell art. 120 comma 2 del T.U.B.: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale