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Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 12.02.2015 n. 57; Materia: aggravamento privilegio REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Dott. Stefano IMPERIALI Dott. Luigi CIRILLO Dott. Daniela ACANFORA Dott. Francesca PADULA Dott. Marco SMIROLDO Presidente Consigliere Consigliere Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull appello, iscritto al n. 26892 del registro generale, proposto dal Sig. F. R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tramonti Eugenio Gianalberto e Vivolo Pasquale, entrambi con studio in Roma, via A. Mordini n. 14, contro il Ministero della Difesa, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche n. 453/2005 del 05.07.2005; esaminati gli atti e i documenti di causa; udito nella pubblica udienza del 22 gennaio 2015 il relatore, Cons. Francesca Padula, assenti le parti.

FATTO Con il decreto n. 1459 del 15.09.1969 del Ministero della Difesa era stata respinta, nei confronti di F. R., la domanda del 09.12.1968 di migliore trattamento di privilegio, per aggravamento, della lesione traumatica lussazione scapolo-omerale sinistra, per la quale il predetto Ministero, con decreto n. 860 del 27.05.1968, aveva concesso indennità U.T., pari a due annualità di tabella B. F. R. era stato sottoposto a visita presso la CMO di Chieti che, con verbale n. 168 del 24.02.1969, aveva posto in diagnosi pregressa lussazione scapolo-omerale sinistra guarita senza reliquati, esprimendo il parere che la lesione non fosse classificabile per non constatato aggravamento, giudizio confermato dalla Commissione Medica di 2^ istanza di Roma nel verbale n. 286 del 03.03.1969 e dal CPPO nel parere del 10.05.1969. Il ricorso presentato dal F. R., dinanzi alla Sezione giurisdizionale per le Marche, avverso il decreto del 1969 fu respinto con sentenza n 2770 del 24.12.1999. Il ricorrente aveva prodotto una relazione medica della Prof.ssa Rossella Castrica, che aveva riferito di alcune visite mediche presso la USL di Fermo (25.03.1999) e 23.04.1999 (CMO di Perugia) in esito alle quali era stata riconosciuta la lussazione inveterata e recidivante, ed aveva adombrato il sospetto che gli accertamenti clinici e radiografici effettuati presso la CMO di Chieti non fossero stati accurati ed adeguati. Il Giudice, nella decisione di rigetto, aveva innanzitutto affermato che il F. R. aveva prestato acquiescenza per ben 23 anni prima di agire in giudizio. Quindi aveva ritenuto che non vi fossero contestazioni sulle risultanze degli accertamenti eseguiti presso la CMO di Chieti e presso la Commissione di 2^ istanza, non essendo allegata al ricorso la documentazione sanitaria idonea a comprovare che, nel 1969, le condizioni di salute fossero diverse da quelle constatate dagli organi suddetti.

Con la sentenza n. 51 del 15.02.2002 questa Sezione Seconda aveva dichiarato inammissibile l appello avverso la suindicata sentenza. Con la sentenza impugnata la Sezione Marche ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della medesima Sezione regionale del 1999, presentato ai sensi dell art. 395, punto 4, del c.p.c. e dell art. 68 del R.D. n. 1214 del 12.07.1934, per erronea rappresentazione della situazione di fatto, come rilevabile dalla documentazione in atti ed in particolare dalla perizia della Prof. Castrica, che attestava a distanza di 30 anni l esistenza di una lussazione recidivante alla spalla menomata per causa di servizio, accertata da oggettivi esami strumentali. Il Giudice territoriale riteneva che il motivo di revocazione avrebbe dovuto essere proposto quale motivo di appello, in quanto l errore riferito al Giudice del 1999 si sostanziava in un error in iudicando per vizio della motivazione, non censurabile con ricorso per revocazione. Precisava anche che il documento presentato in udienza non legittimava il ricorso in revocazione, in quanto non era stata fornita la prova dell impossibilità di produrlo nel giudizio di primo grado per causa di forza maggiore o per fatto dell avversario. Con l appello in esame, recante mandato a margine a favore degli Avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, il F. R. ha dedotto la violazione per falsa applicazione dell art. 395, punto 4, del c.p.c., e dell art.68 del R.D. n. 1214 del 1934. Ad avviso dell appellante la decisione del Giudice della revocazione è frutto di una svista, in quanto non era stato denunciato in quel giudizio, come ritenuto dal Giudice, un vizio di motivazione, ma l avvenuta assunzione a base della sentenza del 1999 dell inesistenza di un fatto (esibizione di documentazione sanitaria), quando invece tale fatto era incontestabilmente provato. Ha chiesto dichiararsi ammissibile il ricorso in revocazione e riconoscere il diritto del militare in congedo a trattamento privilegiato vitalizio di ottava

categoria dal congedo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali; in via subordinata, rinviare gli atti al primo Giudice perché si pronunci in diversa composizione. In data 31.10.2011 parte appellante ha depositato procura speciale del 29.04.2011, con sottoscrizione autenticata dal notaio Alessandro Mori di Fermo, a favore degli Avv.ti Tramonti Eugenio Gianalberto e Vivolo Pasquale, entrambi con studio in Roma, via A. Mordini n. 14. Con nota depositata il 16.12.2011 gli Avv. Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti hanno comunicato che il F. R., con raccomandata ricevuta in data 05.05.2011, ha revocato il mandato difensivo agli stessi Avvocati. Nell udienza del 05.06.2014 la trattazione veniva rinviata ex art. 291 c.p.c., in quanto era risultata mancante la prova della rituale notificazione del decreto di fissazione di udienza dall appellante all appellata. Nel contempo si concedeva all appellante il termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale per la notificazione del verbale stesso all appellata e si disponeva l abbreviazione del termine di comparizione di cui all art. 163 bis c.p.c.. Nella pubblica udienza del 22.01.2015, assenti le parti, il Collegio ha rilevato la mancanza in atti della prova documentale della esecuzione dell ordine di rinnovazione della notifica del decreto di fissazione dell udienza. DIRITTO In via del tutto pregiudiziale si osserva che, con sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/QM/2002 dell 8.01.2002, è stato stabilito che l art. 68 del R.D. n. 1038/1933, per il quale la parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione d udienza deve farlo notificare giudizialmente alla parte avversaria nel domicilio da essa eletto, è tuttora applicabile nei giudizi di appello davanti a questa Corte. Ivi è stato inoltre chiarito che in caso d inadempimento dell onere in questione, in mancanza di sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo deriva il dovere, per la Sezione Centrale d'appello, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 291 del codice di procedura civile,

di fissare un ulteriore termine, che, ai sensi dell'art. 307 co. 3, ultimo periodo, c.p.c., non deve essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi, per la notifica del suddetto provvedimento. In caso di mancata esecuzione di siffatto ordine, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo a norma del citato art. 307, co. 3, del codice di procedura civile". Il Giudice pronuncia la cancellazione dal ruolo e l estinzione d ufficio (sentenza delle SS. RR. n. 3/QM/2010 del 16.04.2010. Si vedano anche le sentenze di questa Sezione, nn. 555 del 15.10.2012, 431 del 27.06.2013 e 619 dell 11.10.2013). Nella concreta fattispecie, l ordine di rinnovazione della notifica della fissazione di udienza non risulta eseguito, in quanto non vi è prova in atti della rituale notificazione a controparte dell ordinanza di fissazione di nuova udienza ex art. 291 c.p.c., resa nel verbale di udienza del 04.06.2014, con la quale si rinviava la discussione al 22.01.2015, ordinando all appellante la notificazione dell ordinanza stessa all appellato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all appellante (comunicazione avvenuta il 16.07.2014). In applicazione dell art. 291, comma 3, c.p.c., va pertanto ordinata la cancellazione dal ruolo del giudizio, e dichiarata l estinzione del giudizio, ai sensi dell art. 307, terzo comma. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi prova che la parte convenuta, non costituita, le abbia sostenute. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, ordina la cancellazione dal ruolo, con conseguente estinzione, del giudizio sull appello proposto da F. R., avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche n. 453/2005 del 05.07.2005.

Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2015