OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE

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OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RAEE AUDIZIONE FEDERDISTRIBUZIONE PRESSO XIII COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE E BENI AMBIENTALI DEL SENATO Roma, 16 gennaio 2014 16 gennaio 2014 Pagina 1

Premessa Federdistribuzione riunisce e rappresenta in modo autonomo, a livello nazionale e locale, le Associazioni e le Imprese della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Le Imprese associate a Federdistribuzione hanno una rete distributiva di 16.650 punti vendita (diretti e in franchising), danno occupazione a 229.000 addetti e rappresentano circa il 29,1% del valore dei consumi commercializzabili del nostro Paese. In questi anni il settore della distribuzione si è trovato ad operare con una legislazione RAEE assai complessa, farraginosa e non adeguata ad una gestione efficiente dei rifiuti provenienti dai consumatori: questa situazione si è generata a seguito di una stratificazione normativa e regolamentare eccessivamente e inutilmente rigida, che non ha saputo dare risposte, se non in parte con le modifiche introdotte nell agosto 2013, alle oggettive problematiche operative riscontrate dal settore del commercio. Si è partiti da una normativa di riferimento, il D.lgs 151/2005, che aveva imposto l obbligo alla distribuzione di ritirare i RAEE dismessi dei consumatori senza considerare che i punti di vendita non avevano, né potevano ottenere, le autorizzazioni necessarie per svolgere tale servizio. Per diversi mesi la distribuzione è stata soggetta al rischio di una sanzione amministrativa, in quanto, per evitare i ben più gravi rischi di sanzioni penali, non poteva adempiere all obbligo di ritiro dei RAEE dal consumatore secondo quanto prescritto dalla normativa. Si è quindi finalmente arrivati nel 2010 all emanazione del c.d. DM n. 65 (Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65), che ha consentito l attività di ritiro dei RAEE dai cittadini a cura del distributore, concedendo alcune semplificazioni operative nella gestione logistica e documentale. Anche questo provvedimento non ha tuttavia chiarito o interpretato alcuni punti complessi della normativa di riferimento, generando su alcune questioni non poche criticità gestionali. In seguito alla pubblicazione del decreto, sono stati siglati due accordi di programma (successivamente aggiornati e rimodulati) al fine di facilitare l effettiva partenza a regime del sistema di raccolta e smaltimento dei RAEE: un protocollo di intesa con ANCI e Centro di Coordinamento RAEE, per definire modalità semplificate per il conferimento ai centri di raccolta comunali dei RAEE ritirati dai consumatori a cura dei distributori e un accordo di programma con ANCI, Centro di Coordinamento RAEE e le maggiori Organizzazioni della distribuzione commerciale, per definire le modalità e le condizioni per usufruire di un servizio di ritiro gratuito dei RAEE conferiti dai consumatori presso i punti vendita. Attraverso queste intese la filiera, con il supporto dei Comuni, ha cercato, tra molte difficoltà, di fare partire un circolo virtuoso nella raccolta, nonostante una legislazione carente e inadeguata. Dopo un attività di coordinamento della filiera sui punti criticità che ostacolano la raccolta dei RAEE in Italia, si è infine arrivati alle modifiche normative apportate dall articolo 22 (comma 5) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge Europea 2013), che ha dato maggiore 16 gennaio 2014 Pagina 2

respiro nella gestione dell uno contro uno, eliminando alcuni ostacoli al miglioramento dell efficienza nelle attività di raggruppamento presso la distribuzione. Sin dal primo momento uno dei problemi più rilevanti riscontrati dalla distribuzione è stato quello della mancanza di un numero adeguato di luoghi di conferimento, ossia della carenza delle piattaforme comunali presso cui, secondo le indicazioni normative, gli operatori del commercio devono portare i RAEE raccolti. Ad oggi poco più del 40% delle piattaforme comunali sono aperte alla distribuzione, nonostante gli sforzi compiuti in questi anni dall ANCI e dal Centro di coordinamento RAEE per spingere, anche con incentivi economici, gli enti locali ad incrementare la raccolta dei RAEE provenienti dalla distribuzione. Va anche detto che esistono indubbi limiti di carattere strutturale in varie zone del territorio che non possono certamente essere risolti nel breve periodo con un contributo economico: molte piattaforme comunali non hanno le dimensioni né la capienza per raccogliere i grandi quantitativi di RAEE conferiti dai distributori. Per i motivi sopra indicati è quindi fondamentale il ripensamento del sistema che si realizza con la proposta di decreto in esame: non più un flusso rigido di conferimento presso le sole piattaforme comunali, che in molti casi non esistono o non sono adeguate a riceverli, ma la possibilità di trovare canali alternativi di conferimento (impianti o centro di coordinamento RAEE attraverso l apposito accordo di programma), purché vi sia la garanzia di una completa tracciabilità di tali flussi. In questo modo si eviteranno canali paralleli e non ufficiali di smaltimento e si potranno monitorare tutti i quantitativi raccolti anche ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comunitari. Gli effetti dello schema di decreto legislativo sul settore distributivo Lo schema di decreto legislativo all esame di codesta Commissione ci sembra in linea con le previsioni della Direttiva comunitaria 2012/19/UE e sembra confermare la volontà di risolvere in via definitiva le complessità e gli ostacoli legislativi che hanno sino ad oggi reso difficoltosa la raccolta dei RAEE nei punti di vendita ed al domicilio dei consumatori. Il provvedimento risolve e corregge inoltre diversi punti della precedente normativa di difficile interpretazione o applicazione, restituendo coerenza al quadro legislativo di riferimento. In particolare, vengono confermate (art. 11), anche se con qualche residuo appesantimento, le semplificazioni dell agosto scorso (L. 97/2013, art. 22, comma 5) nella gestione dei luoghi di raggruppamento dei distributori, attraverso l incremento dei quantitativi raggruppabili. Su questo punto si rileva peraltro come la normativa di agosto consente l adozione di procedure semplificate in tutte le fasi di gestione, mentre l articolo 11 dello schema di decreto prevede che nel caso in cui vengano raccolti più di 3.500 kg di RAEE, il trasporto debba avvenire in ordinaria, ossia esclusivamente attraverso operatori professionali. Non si comprende, a dire il vero, il motivo di questo passo indietro rispetto a quanto previsto nella norma di agosto, in quanto da una parte si concede una possibilità di maggiore efficienza (che associata all ampliamento dei termini da un mese a tre mesi per il conferimento ai centri di raccolta genera indubbiamente minori oneri di sistema) ma dall altra, diversamente da quanto previsto qualche mese fa, si impongono adempimenti 16 gennaio 2014 Pagina 3

oggi non previsti per gli operatori che intendessero agire con criteri di maggiore efficienza (ossia con l ampliamento dei quantitativi raggruppati). L auspicio è quindi quello che si possa mantenere la disposizione approvata con la L. 97/2013, poiché la stessa è frutto di un percorso condotto in quella direzione da tutta la filiera nel corso degli ultimi anni, con lo scopo di creare efficienza e servizio per i consumatori ed incentivare la raccolta dell uno contro uno (in allegato 1 proposta di emendamento all articolo 11). Sempre nella direzione dell incentivo della raccolta dei RAEE si pone anche la previsione del ritiro uno contro zero, ossia della possibilità per il consumatore di conferire RAEE di piccole dimensioni anche senza l acquisto di una nuova apparecchiatura (art. 11). Molto opportuna risulta l individuazione, in linea con gli indirizzi comunitari, degli esercizi aventi l obbligo, anche se non è chiaro se sia comunque nella facoltà degli operatori effettuare questo tipo di servizio alla clientela pur senza avere i requisiti indicati nella normativa (superficie di AEE di almeno 400 mq). A nostro avviso sarebbe utile, per incentivare la raccolta, prevedere la possibilità per tutti gli operatori, in via facoltativa, di svolgere questo tipo di servizio, mantenendo fermo l obbligo, come previsto dalla Direttiva, solo per le superfici di almeno 400 mq di vendita di Apparecchiature (AEE). Per quanto concerne le modalità per il ritiro uno contro zero, l articolo 11 prevede, in linea con quanto previsto dalla Direttiva, che i punti di raccolta non siano soggetti a requisiti in materia di registrazione o autorizzazione. L auspicio è quindi quello che il decreto ministeriale applicativo previsto dal comma 4 dell articolo 11, consenta le più ampie semplificazioni nella gestione di queste tipologie di RAEE, sul modello di quanto già avviene nella gestione delle pile e batterie nei punti vendita. Nella nuova normativa si conferma inoltre l importanza degli accordi di programma, con cui si dà anche seguito alle indicazioni comunitarie circa l opportunità del finanziamento a cura dei produttori della raccolta dei RAEE a partire dai nuclei domestici. Attraverso i premi di efficienza previsti nelle intese si dovrebbe infatti realizzare l auspicio indicato nella Direttiva. E tuttavia opportuno che tali accordi vengano adeguati economicamente ai costi effettivamente sostenuti dalla filiera ed alle quantità raccolte, senza discriminare tra operatori o tra enti pubblici e operatori privati, a parità di quantitativi conferiti. Di fondamentale rilievo per la crescita del sistema di raccolta dei RAEE risulta la previsione di consentire canali alternativi di conferimento agli operatori commerciali, per ovviare alla cronica carenza di piattaforme comunali sul territorio nazionale (ad oggi, come già detto, poco più del 40 % dei Comuni sono aperti alla distribuzione). Secondo lo schema di decreto questa possibilità di indirizzamento alternativo dei flussi non fa venire meno una completa tracciabilità dei RAEE raccolti, prevedendo anche l esigenza di rivolgersi comunque a canali alternativi affidabili, che rispondano ai necessari requisiti per una corretta gestione ambientale. Ci sembra un passo avanti decisivo, in quanto la distribuzione non sarà più costretta a conferire in luoghi (centri comunali), che spesso non esistono sul territorio o sono completamente inadeguati e impossibilitati a ricevere grandi quantitativi di RAEE. Con riferimento alle vendite a distanza (art. 22), lo schema di decreto sembra coniugare le esigenze di carattere operativo con la necessità di evitare possibili distorsioni concorrenziali 16 gennaio 2014 Pagina 4

tra negozi fisici e negozi on-line. Opportuna la previsione che il consumatore non debba sopportare maggiori oneri rispetto a quelli che sopporterebbe con la consegna al negozio fisico. Circa gli obblighi di informazione (art. 8), si rileva l aderenza della proposta normativa con quanto indicato nella Direttiva europea sulla possibilità per il produttore di indicare separatamente in fattura il contributo ambientale RAEE e la facoltà per il distributore di indicarlo nel prezzo finale. Tale previsione si giustifica infatti con la scarsa rilevanza dell informazione, considerato che il contributo RAEE rappresenta soltanto i costi sostenuti dai produttori per la logistica secondaria (dal centro di raccolta comunale agli impianti di smaltimento) e non certo l intero costo per la gestione dei RAEE (dal cittadino all impianto finale). Non ci può quindi essere l obbligo di indicare un informazione che ha più una valenza di marketing ma non certo un valore in termini di rappresentazione reale dei costi sostenuti dalla filiera. Considerazioni diverse potrebbero essere fatte se effettivamente questo contributo finanziasse tutto il sistema, compresa la logistica primaria che oggi è a carico della distribuzione. Infine, all articolo 10 vengono definiti i requisiti dei Sistemi Collettivi ai fini delle attività di raccolta e gestione dei RAEE sul territorio nazionale. La disposizione prevede requisiti minimi finalizzati a garantirne il migliore funzionamento: ai fini di massimizzarne l efficienza ed avere le più ampie garanzie di affidabilità e qualità del servizio reso, potrebbe essere opportuno prevedere qualche ulteriore criterio di garanzia e razionalizzazione del sistema. In conclusione Il recepimento della nuova Direttiva RAEE, sulla base dello schema di decreto in esame, sembra a nostro avviso indirizzato verso una maggiore razionalizzazione e semplificazione del sistema, tenendo conto delle problematiche rilevate in questi anni dai diversi comparti della filiera nella gestione di questi rifiuti. Per quanto concerne la distribuzione, si rileva un decisivo passo avanti per una migliore gestione dei RAEE nei punti vendita e nei luoghi di raggruppamento e quindi per poter fornire un servizio sempre più efficiente ai consumatori. Con l obbligo per il distributore di ritiro gratuito dei RAEE di piccola dimensione, a prescindere dall acquisto di una nuova apparecchiatura ( uno contro zero ), si conferma il riconoscimento del ruolo del settore distributivo, al quale viene richiesto un ulteriore sforzo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comunitari di raccolta. E quindi fondamentale che lo schema di decreto e i successivi atti regolamentari di applicazione, prevedano una gestione semplificata che eviti di snaturare l attività propria dei distributori, che non è certamente quella di raccogliere o gestire rifiuti provenienti da soggetti terzi ma quella di vendere beni e servizi. Si auspica che le osservazioni sopra svolte siano tenute in considerazione in sede di recepimento della Direttiva 2012/19/UE. 16 gennaio 2014 Pagina 5

ALLEGATO 1 EMENDAMENTO FEDERDISTRIBUZIONE ALL ARTICOLO 11, COMMA 2 LETTERA A) DELLO SCHEMA DI DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE All articolo 11, comma 2, lettera a), dopo la frase di cui al medesimo Allegato 1 eliminare la seguente frase: solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all Albo dei gestori ambientali ai sensi dell articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Motivazione L articolo art. 11, comma 2, lettera a) dello schema di decreto in esame è in contrasto con quanto attualmente previsto dalla Legge 97/2013, art,22, comma 5, che consente oggi l adozione di procedure semplificate in tutte le fasi di gestione dei RAEE, anche nel caso in cui si raggruppino quantitativi superiori a 3.500 kg. La nuova norma prevedrebbe viceversa che nel caso in cui il distributore raggruppi più di 3.500 kg di RAEE, il trasporto debba avvenire in ordinaria, ossia attraverso operatori professionali. Non si comprende il motivo di questo passo indietro rispetto a quanto previsto nella norma emanata in agosto, in quanto da una parte si concede una possibilità di maggiore efficienza (che associata all ampliamento dei termini da un mese a tre mesi per il conferimento ai centri di raccolta genera indubbiamente minori oneri di sistema) ma dall altra, diversamente da quanto previsto qualche mese fa, si impongono adempimenti oggi non previsti per gli operatori che intendessero agire con criteri di maggiore efficienza (ossia con l ampliamento dei quantitativi raggruppati). La proposta di emendamento mira quindi a mantenere la disposizione approvata con la L. 97/2013, poiché la stessa è frutto di un percorso condotto in quella direzione da tutta la filiera nel corso degli ultimi anni, con lo scopo di creare efficienza e servizio per i consumatori ed incentivare la raccolta dell uno contro uno. 16 gennaio 2014 Pagina 6