CARTELLE ESATTORIALI: DEFINIZIONE AGEVOLATA

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STUD IO D o t t. M A R C O R I G A M O N T I D O TTO R E C O MMERCIALISTA R EVISO R E LEGALE C O NSULENTE TECNIC O D EL GIUD IC E Circolare n. 17/2016 CARTELLE ESATTORIALI: DEFINIZIONE AGEVOLATA 1

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con l approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata. Premessa L approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle: somme affidate all agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; di quelle maturate a favore dell agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Cosa è possibile definire in via agevolata La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto: Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; 2

L imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all ICI o all IMU rientrano nella rottamazione. Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11). Somme non oggetto di definizione agevolata Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate: all imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell art.14 del Regolamento CE n 659/99; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Come accedere alla sanatoria Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 22 gennaio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre. Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%: 3

la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto. I benefici per il contribuente ammesso alla definizione agevolata L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Per chi ha già in corso una dilazione Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso: ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; 4

non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. Anche qualora l ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra. Tabella riassuntiva Definizione agevolata delle cartelle esattoriali Soggetti interessati Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 Agevolazione Per quali tributi Definizione agevolata delle somme da versare Irpef; Ires; Irap; Contributi previdenziali e assistenziali; L imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione. Cosa va versato Importi non agevolabili 1. Somme affidate all agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; 2. Importi maturati a favore dell agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. L imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato 5

ai sensi dell art.14 del Regolamento CE n 659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Come richiedere la definizione agevolata Entro quando Presentazione di un istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre. Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017. Che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Milano, 27 ottobre 2016 Dr. Marco Rigamonti Il Vostro indirizzo e-mail e Ragione Sociale sono utilizzati unicamente ed esclusivamente per l invio dei messaggi di questo servizio. Il titolare del trattamento dei dati è Studio Rigamonti. Siete stati contattati perché i Vostri dati sono presenti sulle nostre banche dati. E Vostro diritto richiedere la modifica o la cancellazione, secondo l art. 7 del D.Lgs. 196/2003, dei Vostri dati in nostro possesso mediante una richiesta a: Studio Rigamonti Viale Monte Nero 80 20135 Milano - Indirizzo mail: info@studiorigamonti.pro 6