Conguaglio fiscale In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero a fine anno, il sostituto deve operare il conguaglio fiscale secondo la disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 Il comma 3 dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che: - I sostituti devono effettuare, entro il 28 febbraio dell anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori imponibili fiscali; - L imposta è dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenuto conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 (detrazioni per familiari a carico), 13 (detrazioni per produzione reddito) e 15 (oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute) nonché, limitatamente agli oneri per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali - In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo. In questo caso sugli importi si applica l interesse in ragione dello 0,50% mensile. L importo che al termine del periodo non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all interessato che deve provvedere al versamento entro il 16 gennaio dell anno successivo - Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell imposta relativa ai predetti redditi prodotti all estero Il comma 4 dell art 23 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che: - Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti; - A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto, entro il 12 del mese di gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute; - La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici 1
Termini di effettuazione del conguaglio: i sostituti, entro il 28 febbraio dell anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso, rispettivamente, quello eventualmente terminante il 12 di gennaio dell anno successivo o quello in cui è intervenuta la cessazione del rapporto, e l imposta dovuta sull ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell anno Compensi erogati da terzi: ai fini delle operazioni di conguaglio il sostituto dovrà, per ciascun sostituito, sommare tutte le somme e i valori corrisposta, comprese le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi per gli incarichi svolti in relazione a tale qualità comunicati dall erogatore entro il 12 gennaio Riconoscimento di oneri detraibili ex art. 15 TUIR: in fase di conguaglio il sostituto deve riconoscere anche la detrazione prevista per gli oneri compresi nell art. 15 TUIR, e alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, se gli oneri in questione sono stati pagati dal sostituto trattenendo l importo delle somme da corrispondere al sostituito, nonché, per le spese mediche e per i premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni, per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. Il sostituito non può pretendere l attribuzione della detrazione per oneri che, pur essendo ricompresi nell art. 15, non siano stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro Conguaglio a debito e conguaglio a credito: non è possibile chiudere a debito le operazioni di conguaglio obbligando il sostituito a presentare la dichiarazione dei redditi. Se le operazioni di conguaglio si chiudono con un credito per il sostituito, il sostituto deve effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell anno 2
Pagamento delle retribuzioni di dicembre in acconto a dicembre e a saldo in gennaio: qualora l azienda paghi le retribuzioni a titolo di acconto in dicembre e a saldo entro il 12 gennaio dell anno successivo, si deve ritenere che l intera imposta debba essere versata entro il 16 gennaio Pagamento delle retribuzioni di dicembre entro il 13 gennaio dell anno successivo: l imposta dovrà essere versata entro il 16 febbraio riportando come messe di riferimento 0012 e come anno di riferimento l anno in cui è stato prodotto il reddito conguagliato Ripetizioni delle operazioni di conguaglio: il conguaglio, se necessario potrà anche essere ripetuto, ad esempio per tener conto di altre somme non ravvisate in precedenza, purché i relativi effetti economici si concludano entro il mese di febbraio dell anno successivo (28 febbraio) Versamento delle imposte determinate in fase di conguaglio: deve avvenire sempre alla scadenza ordinaria del mese successivo a quello di effettuazione e le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente. Il sostituito, qualora si trovi per tutti o parte dei sostituiti, nell impossibilità di procedere è autorizzato a eseguire la compensazione con le ritenute da effettuare sulle somme e i valori dell anno successivo, a partire dal messe successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio relativamente a quei crediti che non hanno potuto essere soddisfatti in tale sede; al medesimo recupero in sede di versamento delle ritenute relative ai periodi di paga dell anno successivo, potranno procedere anche i datori di lavoro che abbiano, in tutto o in parte, anticipato le somme necessarie per rimborsare tempestivamente i sostituiti le eccedenze a loro credito 3
Fase 1: Determinazione del reddito complessivo: il sostituto deve considerare l ammontare complessivo dei redditi: - Di lavoro dipendente; - Assimilati a lavoro dipendente; - Erogati, determinati ai sensi dell art. 51 TUIR, e relativi a tutti i rapporti intrattenuti nell anno con il medesimo percettore Entro il 12 gennaio il contribuente può chiedere al proprio sostituito l effettuazione di un conguaglio complessivo: in tal caso, il sostituto deve sommare al reddito dallo stesso erogato e determinato con i criteri già analizzati, eventuali redditi corrisposti da altri soggetti Fase 2: Determinazione dell IRPEF dovuta con riferimento ai redditi conguagliati: il sostituto deve: - calcolare l imposta lorda applicando al reddito complessivo le aliquote Irpef; - determinare le detrazioni spettanti per produzione reddito, carichi di famiglia, oneri detraibili, canoni di locazione e credito per imposte pagate all estero; - applicare le detrazioni nel limite della capienza dell imposta lorda; - determinare per differenza l imposta netta; Fase 3: Definizione delle risultanze del conguaglio fiscale: dall imposta dovuta, il sostituto deve sottrarre le ritenute subite dal lavoratore nel corso dell anno; da tale operazione può emergere un importo: - Positivo: in tal caso le maggiori imposte dovute devono essere trattenute (conguaglio a debito); - Negativo: in tal caso le maggiori ritenute operate in precedenza devono essere rimborsate (conguaglio a credito) Conguaglio pensionati: l art 38 della L. n. 122/2010 disciplina che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro relative a redditi di pensione non superiori a 18.000 euro sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare 4
Ritenute dei sostituti Lavoro dipendente ed assimilati Tipologia di reddito Redditi Art. 51 TUIR (somme e valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro) Mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti TFR, indennità equipollenti e altre indennità Prestazioni pensionistiche D.Lgs. n. 252/2005 Retribuzioni di lavoro dipendente agli eredi Redditi assimilati di lavoro dipendente Indennità di cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili Somme percepite in relazione agli uffici di amministratore di società, sindaco, revisore ecc. da soggetti non residenti Imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente Bonus e stock option eccedenti il triplo della retribuzione fissa destinata a dirigenti e lavoratori non co.co.co Contributo di solidarietà 3% sui redditi superiori a euro 300.000 Criterio tassazione separata tipica separata atipica separata atipica ) Aliquota Codice tributo 1002 1012 23 1002 1004 20 1004 20 1004 30 1004 10 1053 Addizionale Irpef 10 1684 Addizionale Irpef 3 1618 5