Cosa è la valutazione dei rischi



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1 Principali obiettivi formativi Cos è la la valutazione dei rischi Chi deve fare la la valutazione Documento della valutazione Criteri per la la valutazione Cosa è la valutazione dei rischi Secondo il documento CEE del 5/7/9 denominato "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" per valutazione dei rischi si intende: "un procedimento per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalla circostanza del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro".

Lo stesso documento dà anche una definizione di pericolo e rischio: Pericolo: "proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni"; Rischio: "probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso". Valutare un rischio significa stimare la PROBABILITA che si verifichi un evento dannoso; stimare il DANNO che può derivare da quell'evento; approntare i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l'evento si verifichi (per esempio sostituzione di macchine o di materie prime, cambiamenti nell'organizzazione lavorativa,...); 5 Valutare un rischio significa ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile il danno (per esempio uso di Dispositivi di Protezione Individuali, formazione dei lavoratori,...). 6

Valore di P 1 Livello Altamente probabile Probabile Poco probabile Improbabile PROBABILITA Definizioni e Criteri 1. Esiste una correlazione diretta tra la carenza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.. Si sono già verificati danni per la stessa carenza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili (fonti USSL, ISPESL, proprie, ecc.).. Il verificarsi del danno conseguente alla carenza non susciterebbe alcuno stupore in Azienda. 1. La carenza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.. È noto qualche episodio in cui alla carenza ha fatto seguito il danno.. Il verificarsi dell evento susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda. 1. La carenza rilevata può provocare il danno solo in circostanze sfortunate di eventi.. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi.. Il verificarsi dell evento susciterebbe una grande sorpresa in Azienda. 1. La carenza rilevata può provocare il danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.. Non sono noti episodi già verificatesi.. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. DANNO Valore di D Livello Definizioni e Criteri Gravissimo 1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale permanente.. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Grave Medio 1. Infortunio od episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ma permanente.. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 1. Infortunio od episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (prognosi superiore a 1 giorno ed inferiore a 0).. Esposizione cronica con effetti reversibili. 1 Lieve 1. Infortunio od episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile (prognosi inferiore ad 1 giorno).. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. MAGNITUDO DEL RISCHIO PROBABILITA 8 1 16 6 9 1 6 8 1 1 1 DANNO

CONSEGUENZE R>8 Azioni correttivi indilazionabili R 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza R Azioni correttive o migliorative da programma a breve o medio termine R=1 Rischio accettabile, azioni migliorative da valutare in fase di programmazione Con il D. Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi rimane anche un obbligo di legge. il suo scopo difatti è quello di "migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori perciò si può con ragione affermare che la valutazione dei rischi non è un fine, ma è uno strumento per raggiungere l'obiettivo della sicurezza 11 Chi deve fare la valutazione La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro, e si deve fare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, in cui opera anche un solo lavoratore. 1

Chi deve fare la valutazione Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento, che va custodito presso l'azienda contenente: 1 Come è fatto il Documento una relazione sulla valutazione dei rischi con l'indicazione dei criteri adottati; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, e dei DPI; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 1 Chi invece effettua materialmente la valutazione è il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), interno o esterno all'azienda. Il datore di lavoro collabora strettamente con esso, fornendo tutte le informazioni: natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, dati del registro infortuni e malattie professionali, prescrizioni degli organi di vigilanza, ecc. 15

Anche il medico competente deve essere consultato, per una corretta valutazione dei rischi, in tutti i casi previsti dalla legge; in particolare la sua partecipazione è fondamentale quando il rischio presente deriva dall'esposizione ad agenti biologici, cancerogeni o chimici, oppure a rumore. 16 Rappresentante dei Lavoratori Rappresentante dei Lavoratori Il D. Lgs. 81/08 prevede la consultazione del RLS L'elaborazione del documento di valutazione dei rischi avvenga "previa consultazione del RLS". In ogni caso, le scadenze sul documento o sull'autocertificazione vanno comunque rispettate, anche se la consultazione del RLS non potesse che avvenire in seguito 17 Criteri generali del Documento Il Ministero del Lavoro ha indicato i criteri generali per la redazione del documento di valutazione dei rischi i cui contenuti dovranno essere: 1. Indicazione della tipologia della attività lavorativa, dei cicli lavorativi, delle singole mansioni, dei luoghi e dei posti di lavoro; 18

. Indicazione delle figure tecniche, professionali e non, che hanno concorso alla sua elaborazione (responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medico competente, consulenti od esperti in specifiche branche, lavoratori ecc.); 19. Indicazione dei criteri adottati per la valutazione: elencazione dei rischi riscontrati; elencazione dei lavoratori esposti; riferimenti a standard legislativi o norme tecniche;. indicazione dei dati relativi a valutazioni ambientali su particolari esposizioni a rischio (rumore, microclima, illuminamento, concentrazione di agenti chimici ecc.). 0 5. Indicazione delle misure di prevenzione più idonee in relazione a prescrizioni di legge, direttive amministrative, norme di buona tecnica, ecc. con particolare riguardo a: interventi per la riduzione dei rischi ai limiti tecnicamente raggiungibili; informazione e formazione dei lavoratori esposti; fornitura di eventuali D.P.I.; sorveglianza sanitaria degli esposti. 1

6. Indicazione dei programmi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione con specifico riferimento a: programma di controllo periodico delle misure di prevenzione richieste; programma di riesame delle misure adottate per l'eventuale adeguamento al progresso tecnico; 7. revisione periodica della valutazione dei rischi. 8. Elencazione di tutti i documenti, relazioni e perizie tecniche effettuate: schede tecniche di sicurezza di eventuali composti chimici utilizzati; relazioni su particolari tipologie di rischio (se presenti), es: radiazioni ionizzanti, rumore ecc.; 9. certificazioni relative ad atti autorizzativi, omologazione di impianti, deroghe concesse dall'organo di vigilanza o da altra struttura preposta. Quante pagine Sono da evitare i documenti di 500 pagine spesso - materialmente non leggibili non utilizzabili. 1. Documento principale con i rischi. Programmi di miglioramento con ALLEGATI. Allegati tecnici. Certificazioni

RISCHI PER LA SICUREZZA Aree di transito Pavimenti e Passaggi Spazi di lavoro Vie e Uscite di Emergenza Scale fisse e mobili Porte e Portoni Macchine Attrezzi portatili Immagazzinamento di materiali Impianti elettrici Apparecchi a pressione Reti e apparecchi di distribuzione gas Apparecchi di sollevamento Mezzi di movimentazione e trasporto Rischi di incendio e di esplosione Rischi chimici RISCHI PER LA SALUTE Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti cancerogeni Esposizione all amianto Esposizione ad agenti biologici Esposizione ad agenti fisici Aerazione Illuminazione Microclima termico Lavoro ai videoterminali Movimentazione manuale dei carichi Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI Organizzazione del lavoro Compiti funzioni e responsabilità Formazione Informazione Norme e procedure di lavoro Manutenzione e collaudi Dispositivi di protezione individuale Emergenza e pronto soccorso Sorveglianza sanitaria

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Modificare la procedura di lavoro (es. processo produttivo) verso tecnologie più sicure (evitare i rischi); Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è; Intervenire sulla sostanza o sulla macchina pericolosa; Confinare la sorgente di rischio; Compartimentare i locali a rischio; Limitare l accesso ai locali a rischio; Utilizzare dispositivi di protezione collettiva (dpc); Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (dpi); Introdurre la Sorveglianza Sanitaria con eventuale monitoraggio biologico.