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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO (approvato dal Consiglio Generale il 23 novembre 2007; modificato dal Consiglio Generale l 11 dicembre 2012) FINALITA DEL REGOLAMENTO Il Regolamento associativo ha la finalità di dettare le regole operative di dettaglio, laddove necessario, alle disposizioni statutarie per consentire la massima trasparenza e certezza alla vita interna dell Associazione, nonchè una corretta gestione dell Associazione da parte degli organi direttivi in modo da offrire la massima garanzia agli associati. TITOLO I Rapporto associativo Art. 1 Domande di adesione Possono aderire all Associazione le imprese che hanno i requisiti previsti dall art. 3 dello statuto. L azienda che intende aderire all Associazione deve presentare domanda di ammissione redatta su apposito modulo corredata dai seguenti documenti - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bari di data non anteriore a sei mesi; - copia del Modello 1031 Denunzia retribuzioni INAIL; - dichiarazione attestante l ammontare del fatturato; - scheda anagrafica. Ai sensi dell art. 4 dello statuto la domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme dello statuto sociale, del Codice Etico e della Carta dei Valori nonchè del Regolamento associativo e di impegnarsi al pagamento dei contributi dovuti. Ai sensi dell art. 6 dello Statuto, l iscrizione impegna l azienda per almeno due anni solari successivi e consecutivi dalla data di ammissione. Il primo anno associativo scade il 31 dicembre dell anno successivo a quello di ammissione. Successivamente l adesione ha cadenza annuale. Art. 2 Cessazione del rapporto associativo L art. 10 dello Statuto regolamenta le situazioni che producono la perdita della qualità di socio. Con riferimento al punto b) del richiamato art.10, per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione è da intendersi altresì l ammissione alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione coatta fallimentare Con la risoluzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente tutti i diritti sociali e gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all interno dell Associazione e del sistema confindustriale. Con riguardo agli incarichi di rappresentanza esterna, nei quali l associato sia stato nominato da un ente terzo su designazione dell Associazione, la perdita della qualità di socio produce anche effetto di dimissioni volontarie dell associato dal suddetto incarico di rappresentanza esterna. A questo fine il Comitato di Presidenza è autorizzato a comunicare la perdita della qualità di socio all ente in cui lo stesso riveste il detto incarico di rappresentanza esterna. Art. 3 - Procedura di dimissione

I soci che intendono dimettersi dall Associazione devono presentare apposita istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell azienda, contenente la chiara volontà di interrompere il rapporto associativo. In applicazione dell art. 6 dello statuto le dimissioni hanno efficacia alla scadenza del medesimo anno associativo nel quale l istanza viene presentata soltanto se ricevuta dall Associazione prima del termine di tre mesi dalla scadenza dell anno. Se l istanza è ricevuta dall Associazione oltre tale termine le dimissioni acquistano efficacia alla scadenza dell anno associativo successivo. Art. 4 Contributi associativi Con l adesione all Associazione, le aziende associate si impegnano a corrispondere il contributo associativo nella misura e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla delibera contributiva approvata dall Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale.. Art. 5 Diritti sociali Ai sensi dell art. 7,c. 4 dello statuto, gli associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall Associazione e quelle derivanti dall appartenenza al sistema confindustriale. Le prestazioni di servizio distinte in gratuite e a pagamento - sono definite dalla Carta dei Servizi dell Associazione. Art. 6 Regolarità contributiva e Attribuzione dei voti I diritti sociali spettano agli associati in regola con il versamento dei contributi. Si considerano in regola con il versamento dei contributi le aziende che al 31 dicembre hanno provveduto a corrispondere l ammontare del contributo dovuto nell anno. Nel caso di omissione superiore ad un anno nel versamento dei contributi, il Comitato di Presidenza, dopo invito formale alle aziende interessate a voler regolarizzare la loro posizione, può deliberare la sospensione temporanea dalla fruizione dei servizi associativi e/o la sospensione dalle eventuali cariche associative ricoperte dai rappresentanti delle aziende in questione. Ai fini dell attribuzione dei voti in Assemblea si considerano in regola le aziende che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione contributiva entro il giorno precedente a quello dell Assemblea. Sono considerate morose e pertanto soggette, ai sensi dell art. 10 ultimo comma, alla perdita della qualità di socio le aziende che per due anni consecutivi omettano di versare i contributi dovuti nel biennio. Art. 6 bis Utilizzo del logo confederale I soci hanno la facoltà di chiedere all Associazione l autorizzazione all utilizzo del logo confederale. L uso del logo confederale, da apporre sulla carta intestata dell azienda associata ovvero su altri supporti, su siti intenet, è consentito esclusivamente per esplicitare l appartenenza al sistema confederale. L utilizzo del logo confederale non è consentito per fini commerciali e/o di business, sia direttamente che indirettamente. L utilizzo del logo confederale deve avvenire con le seguenti modalità: - soci effettivi: logo Aquila affiancato al nome dell Associazione e con l indicazione aderente a o associato a : - soci aggregati: nome dell Associazione senza il logo Aquila, abbinato alla dizione socio aggregato L Associazione può revocare l autorizzazione all utilizzo del logo confederale in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui sopra.

Titolo II Inquadramento nel sistema confindustriale Art. 7 Completo inquadramento L Associazione persegue l obiettivo del completo inquadramento delle imprese aderenti attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento, in conformità alle indicazioni del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale approvato con Delibera di Giunta di Confindustria del 24 marzo 2011 ed eventuali modifiche successive.. Art. 8 Imprese multilocalizzate Sono considerate imprese multilocalizzate quelle che hanno sede e/o unità locali a carattere non temporaneo sul territorio di altre Associazioni territoriali. Il contributo associativo delle imprese multilocalizzate viene calcolato in conformità alla Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.. Titolo III Rappresentanza Art. 9 Modalità della rappresentanza Presidente La rappresentanza dell Associazione nei rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e i mass media spetta al Presidente dell Associazione. Tutti i soggetti ai quali sono attribuite specifiche deleghe per espresso disposto statutario o da parte del Presidente nonché i rappresentanti esterni sono tenuti a coordinarsi con il Presidente e possono comunicare all esterno solo attraverso l Associazione. Art. 10 Rappresentanti esterni Per perseguire i suoi scopi l Associazione promuove e provvede alla designazione o nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui tale rappresentanza sia richiesta, utile o opportuna. Ai sensi dell art. 19 dello statuto i rappresentanti esterni sono nominati e/o designati dal Comitato di Presidenza. Spetta sempre al Comitato di presidenza la revoca delle nomine o designazioni. I rappresentanti designati, nella consapevolezza della natura di servizio dell incarico, si impegnano al rispetto della normativa statutaria e regolamentare dell Associazione; ad uniformarsi alle norme comportamentali previste dal Codice Etico e dalla Carta dei valori di Confindustria; ad esprimere la posizione dell Associazione in modo coordinato con essa, riconoscendo in tale modalità di esercizio del mandato l elemento determinante dello stesso. In particolare i rappresentanti esterni devono impegnarsi con apposita dichiarazione scritta, all atto dell accettazione della nomina o della designazione, secondo quanto dettato dal Paragrafo 3 del Codice Etico, a: - svolgere il loro mandato nell interesse dell ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dal Comitato di Presidenza; - informare costantemente il Comitato di Presidenza sullo svolgimento del loro mandato, che provvederà a riferire e ad aggiornare periodicamente il Consiglio Generale; - assumere gli incarichi non con intenti remunerativi; - rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta motivata del Comitato di Presidenza. In questo caso, qualora il rappresentante non provveda a rimettere il mandato, il Comitato di Presidenza dispone, ai sensi dell art. 24, c. 14, la

decadenza dalla carica. E ammesso ricorso ai Proboviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Titolo IV Funzionamento degli organi e delle strutture collegiali Art. 11 Disposizioni sulle cariche sociali Possono accedere alle cariche di componenti di un organo associativo previsto dallo Statuto i rappresentanti di imprese associate, come individuati dall art. 6 ultimo comma dello statuto, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi e che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante. A metà durata del mandato di tutte le cariche associative, il Comitato di Presidenza dispone la verifica della regolarità contributiva ed ai titolari di cariche associative le cui aziende non risultino in regola con il versamento dei contributi successivamente all elezione è applicata la sanzione della sospensione dalla carica coperta, ai sensi dell art. 6, c. 3 del presente Regolamento. Le cariche associative sono gratuite. Ai fini del rinnovo delle cariche associative, si intendono rivestite per l intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso. Per i candidati a ricoprire cariche direttive nell ambio degli organi elencati nell art. 11 dello Statuto è richiesto il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri. Tale parere deve essere basato su: - profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l aspetto legale e morale - posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante (non richiesta per i candidati al Collegio dei revisori e al Collegio dei Probiviri) - regolarità dell inquadramento (solo per i candidati a componenti del Comitato di Presidenza) - assenza di cariche politiche - partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statutari (non richiesta per i candidati al Collegio dei revisori e al Collegio dei Probiviri). Deve essere fatta menzione dei contenuti del parere dei Probiviri: nella relazione della Commissione per la designazione del Presidente, nella proposta al Consiglio generale dei Vice Presidenti, prima del voto per le altre cariche. Art. 11 bis Svolgimento delle riunioni e sistemi di votazione E ammessa una sola delega per ciascun socio in Assemblea; la pluralità di deleghe in Assemblea è ammessa solo all interno di uno stesso gruppo societario. Negli organi direttivi, la partecipazione non è mai delegabile. E ammessa la possibilità di collegamenti in videoconferenza o di altri strumenti similari, previo accertamento dell identità dei soggetti, per la partecipazione agli organi direttivi e di controllo. Nelle riunioni, il sistema di votazione è discrezionalmente adottato dal Presidente tra: alzata di mano, appello nominale, scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è inderogabile nei casi di nomine e/o deliberazioni su persone. Lo scrutinio segreto può essere richiesto anche in casi diversi purché sia richiesto da ¼ dei voti assembleari o dei componenti degli organi direttivi Nella modalità per alzata di mano, il computo dei voti deve essere effettuato con la seguente sequenza: favorevoli, contrari ed astenuti. Nella modalità per appello nominale, va effettuata la chiamata in ordine alfabetico ed il voto va espresso a voce.

Nella modalità a scrutinio segreto, si procede al computo delle schede valide, nulle e bianche. A garanzia delle segretezza, si deve procedere al frazionamento dei voti disponibili in più schede: Le schede bianche sono equiparate alle astensioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità si procede alla ripetizione per lamento altre due volte. Si considera rigettata la deliberazione in caso di parità alla quarta votazione. Nelle votazioni su persone, si procede al ballottaggio in caso di parità di preferenze nelle votazioni su persone si procede al ballottaggio. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. Nei verbali delle riunioni vanno riportate le seguenti indicazioni: a) nelle votazioni palesi: numero totale dei votanti, astenuti, voti favorevoli e contrari; b) nelle votazioni a scrutinio segreto: numero totale dei presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide)astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate. Art. 12 Commissione di Designazione La Commissione di Designazione prevista dall art. 14 dello statuto ha il compito di indicare al Consiglio Generale il nominativo del candidato o dei candidati alla Presidenza dell Associazione. Nella procedura di elezione della Commissione, i componenti del Consiglio Generale possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei componenti della Commissione. Nello svolgimento del suo incarico la Commissione è assistita, con compiti di Segretario, dal Presidente dei Giovani Imprenditori. Nello svolgimento dell incarico la Commissione è tenuta a sentire una larga rappresentanza degli imprenditori associati in regola con i contributi associativi; hanno diritto di essere sentiti i Presidenti di Sezione e gli imprenditori che hanno rivestito in precedenza cariche sociali. La Commissione è tenuta a predisporre un calendario di audizioni che deve essere comunicato a tutti gli associati, con eventuale proroga solo se non si perviene a disporre di elementi sufficienti e significativi. Le audizioni, di regola, sono possibili solo presso la sede associativa. Sono amesse videoconferenze, audioconferenze e strumenti similari. Gli associati possono esprimere il loro orientamento anche per iscritto. Le preferenze date per iscritto, debitamente motivate,devono essere espresse su carta intestata dell azienda con relativo timbro e firmate in modo leggibile dal responsabile dell azienda quale risulta dai quadri associativi e devono pervenire alla Commissione esclusivamente tramite mezzo postale in busta chiusa intestata, indirizzata alla Commissione di Designazione presso la sede dell Associazione. Non è ammessa la modalità di invio a mezzo fax. E possibile indicare più nominativi in ordine di preferenza.. La Commissione deve portare a termine il proprio incarico entro 60 giorni dalla nomina. E tenuta a predisporre una relazione finale di cui deve essere data lettura al Consiglio Generale. Nell espletamento del proprio incarico, la Commissione dispone di discrezionalità piena dnell individuazione delle proposte da sottoporre al voto del Consiglio Generale. La Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio Generale le candidature appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari. Spetta al Consiglio Generale, ai sensi dell art. 16, n. 14), designare il candidato unico alla Presidenza da sottoporre all approvazione dell Assemblea generale. Art. 13 Designazione ed elezione del Presidente

La designazione del Presidente è deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza, senza tener conto degli astenuti. Qualora nella prima votazione non si raggiungesse la maggioranza, si dovranno ripetere le consultazioni in caso ci sia un unico candidato. In presenza di due o più candidati, si dovrà ripetere la votazione nella stessa riunione entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare in via d urgenza un altra riunione. In caso di parità di voto, si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altre riunioni con le regole di cui sopra. L elezione del Presidente dell Associazione da parte dell Assemblea avviene inderogabilmente mediante scrutinio segreto, su un unico candidato. Nel caso in cui il candidato alla Presidenza non ottenga la maggioranza dei voti espressi dall Assemblea, la procedura di designazione viene ripetuta. Art. 14 Comitato Piccola Industria Per le modalità e validità delle riunioni del Comitato si fa riferimento all art. 17 dello Statuto. Il Comitato provvede a darsi un proprio Regolamento. L approvazione del regolamento ed eventuali modifiche e/o modificazioni, spetta al Consiglio Generale dell Associazione. Art. 15 Gruppo Giovani Imprenditori L attività e l organizzazione del Gruppo Giovani Imprenditori sono regolate da apposito Regolamento approvato, ai sensi dell art. 31, c.3 dello Statuto, dal Consiglio Generale dell Associazione. Titolo V - Organi di tutela e controllo Art. 16 Tesoriere I compiti del Tesoriere, stabiliti dal Consiglio Generale, consistono, nel controllo periodico, possibilmente con cadenze mensili, dell operato dell Ufficio Amministrazione verificando, attraverso i giustificativi di uscita, la esattezza e la regolarità contabile-amministrativa e fiscale delle spese per la gestione ordinaria, accertando inoltre che tutte le spese di carattere straordinario siano state preventivamente deliberate dagli Organi Sociali (Comitato di Presidenza, Consiglio Generale) o ratificate per quelle aventi carattere di urgenza. Il Tesoriere controlla periodicamente la rispondenza dei depositi presso gli Istituti di Credito mediante verifica degli estratti conti con le scritture contabili o con la verifica reale presso gli stessi Istituti accompagnato dal responsabile dell Ufficio Amministrazione. Il Tesoriere è tenuto a riferire al Presidente le eventuali anomalie e suggerire azioni o comportamenti al fine di rendere sempre più rispondente ai principi contabili la gestione amministrativa. In occasione dell annuale Assemblea ordinaria degli associati il Tesoriere dà lettura delle voci del bilancio presentato per l approvazione. Art. 16 bis Probiviri Per l esame dei ricorsi, i Probiviri sono assistiti,da una Segreteria tecnica, costituito da personale dell Associazione per ogni attività necessaria relativa a: - comunicazione del ricorso alla controparte (entro 10 giorni successivi alla ricezione) - richiesta nomina Proboviro di fiducia e relativo sostituto (entro 10 giorni successivi alla comunicazione del ricorso) - informazione ai Probiviri della nomina ricevuta - richiesta della nomina del Presidente del Collegio, con successiva comunicazione

- fissazione della riunione per la formale costituzione del Collegio arbitrale ed apertura della fase istruttoria (entro 10 giorni successivi alla comunicazione della nomina del Presidente del Collegio) Nel ricorso, il ricorrente dovrà provvedere a nominare il Proboviro di propria fiducia e del sostituto. Qualora vi siano più ricorrenti che propongono un ricorso unico, si deve procedere a nominare un solo Proboviro di fiducia ed il sostituto. Il rifiuto o l immotivato ritardo nella nomina del proprio Proboviro di fiducia costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi. Il rifiuto dell incarico a Proboviro è ammesso solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Sono sospesi tutti i termini dal 1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Titolo VI Sanzioni Art. 17 Sanzioni nei confronti di soci. Il Comitato di Presidenza dell Associazione può comminare le seguenti sanzioni, previste dall art. 38 dello Statuto, nei confronti di soci che si rendano inadempienti agli obblighi previsti dallo Statuto: - sospensione dal diritto a partecipare all Assemblea dell Associazione; - censura del Presidente dell Associazione, comunicata per iscritto e motivata; - sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi; - decadenza dei rappresentanti dell impresa che ricoprono cariche direttive nell Associazione; - sospensione dall elettorato attivo e/o passivo. Contro la delibera del Comitato di Presidenza di irrogazione del provvedimento disciplinare è ammesso ricorso, in primo grado, al Consiglio Generale ai sensi dell art. 16,c.1,n.7 dello Statuto e in secondo grado ai Probiviri dell Associazione nei termini di 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. Il provvedimento di espulsione - per gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso l Associazione in forza dei patti sociali, del Codice Etico o delle deliberazioni degli Organi Direttivi dell Associazione o per manifesta indegnità - viene deliberato, ai sensi dell art. 10, c. 2 dello Statuto, dal Consiglio Generale dell Associazione, sentito il Presidente della Sezione cui appartiene l azienda. Contro la decisione del Consiglio Generale è ammesso ricorso ai Probiviri dell Associazione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Contro la decisione dei Probiviri dell Associazione è ammessa, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell art. 38, c.3, la possibilità di appello ai Probiviri di Confindustria da parte di chi sia rimasto soccombente. Titolo VI Direttore e personale Art. 18 Direttore Il Direttore dell Associazione - coadiuva il Presidente nella gestione dell Associazione e propone quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al migliore conseguimento degli scopi associativi; - cura l attuazione delle deliberazioni degli organi direttivi; - partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi statutari e ne assume la segreteria;

- provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli, con le diverse componenti del sistema confederale; - compie gli atti di competenza ordinaria dei servizi associativi e ogni altra funzione gli sia delegata dagli organi direttivi dell Associazione; - propone, d intesa con il Presidente, le assunzioni e i passaggi di livello del personale; - propone al Presidente i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, oltre il richiamo scritto; - è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovrintendere alla struttura interna e ai servizi dell Associazione, del cui andamento è responsabile. Art. 19 - Personale L inquadramento del personale dipendente dell Associazione è regolato dal C.C.L. per il personale dipendente dell Associazione Industriali della Provincia di Bari in vigore dal 1 ottobre 1979, che disciplina anche gli aspetti economici e normativi. Spetta al Comitato di Presidenza, su proposta del Direttore, fissare l inquadramento del personale. Titolo VII - Gestione e patrimonio Art. 20 - Bilancio L esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Generale predispone, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo e, entro il 30 ottobre dell anno precedente, il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Generale e dei Revisori contabili. Il bilancio consuntivo è sottoposto a certificazione di primaria società abilitata e la relativa relazione è presentata all Assemblea Generale convocata per l approvazione del bilancio Art. 21 Amministrazione La gestione contabile amministrativa sarà tenuta secondo i principi della prudenza, correttezza, chiarezza e veridicità, in modo da poter procedere, in un qualunque momento, alla ricostruzione dei saldi delle voci di bilancio nel rispetto generale dei corretti principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri. Le disposizioni di pagamento devono essere autorizzate dal Direttore, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il patrimonio dell Associazione risulta dalle registrazioni trascritte nell apposito libro. I resoconti e le deliberazioni prese nelle riunioni degli Organi direttivi dell Associazione devono essere riportati in apposito Libro verbali. Le aziende associate sono registrate in apposito Registro imprese. Titolo VIII Norme generali Art. 22 Effetti del Regolamento Il Regolamento è parte integrante dello Statuto dell Associazione ed è pertanto vincolante per gli associati. Eventuali modifiche sono deliberate, a norma dell art. 16, n. 17), dal Consiglio Generale. Art. 23 Norma di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio al regolamento confederale ed alla direttiva sui principi organizzativi e sui meccanismi di funzionamento del sistema confederale approvata dalla Giunta confederale il 24 marzo 2011-.

Appendice Regolamento Delegazioni Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Regolamento Comitato Piccola Industria