Antiriciclaggio Consulenti Del Lavoro -

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Transcript:

Il Consulente La contabilità Del Lavoro aziendale e la normativa antiriciclaggio 22/11/2017

Il consulente del lavoro nello svolgere la propria attività è obbligato alle disposizioni sulla normativa antiriciclaggio? E pertanto tenuto all identificazione del cliente? È pertanto tenuto alla registrazione delle operazioni e a determinare il profilo di rischio? E pertanto tenuto la verifica ed eventualmente alla segnalazione di operazioni sospette? 22/11/2017

Cosa significa riciclaggio???? 22/11/2017

Riciclare denaro, beni ed altre utilità vuol dire investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in tal modo i beni che sono frutto di reato (sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono ripuliti e reimmessi nei circuiti economici e finanziari legali.

Perché ne parliamo ora? Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la lettera circolare n 1137 in data 11 novembre 2016 in cui ha fornito delle indicazione riguardo la normativa antiriciclaggio per quanto attiene i Consulenti del Lavoro Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n 90 che ha recepito della direttiva comunitaria 2015/849 che ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 231/2007. Il Consiglio Nazionale dell Ordine ha diramato la Circolare n 1144 del 5 settembre 2017 22/11/2017

Perché ne parliamo ora? La bozza del decreto legislativo 90/2017 non prevedeva alcuna esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di lavoro. 22/11/2017

Perché ne parliamo ora? Il 23 febbraio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo Nel testo approvato ricompare la eliminazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento dell attività di sola redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e degli adempimenti di amministrazione del personale. 22/11/2017

La posizione Dei Consulenti del Lavoro in passato Parere della Fondazione Studi Dei Consulenti del lavoro n 2 del 27 maggio 2013. La posizione dei Consulente Lavoro oggi Circolare del Consiglio Nazionale dei Consulenti Del Lavoro n 1137 dell 11 novembre 2016 22/11/2017

e ancora.. La posizione dei Consulente Lavoro oggi Circolare del Consiglio Nazionale dei Consulenti Del Lavoro n 1144 del 5 settemre 2017 22/11/2017

Per capirci qualcosa!! - Le Fonti normative - - Decreto lgs. 56/2004 Consulenti Del lavoro obbligati solo in relazione all elemento soggettivo - Decreto del Ministero Dell Economia e delle Finanze n 141/2006 - Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010. - Decreto lgs. 231/2007. - Decreto lgs 90/2017

La normativa attuale Antiriciclaggio Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è una norma nella Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.

Nell'ordinamento italiano il riciclaggio è un reato previsto dall'articolo 648 bis del Codice Penale; compie tale reato sia chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo sia chi ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa.omissis

La fattispecie penale - 648-bis. Riciclaggio - «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]

La fattispecie amministrativa - s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. omissis

Antiriciclaggio : azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE. Il decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.

Soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio : - banche - istituzioni finanziarie, assicurazioni - professionisti (notai, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.). - Prestatori di servizi di gioco

Antiriciclaggio e responsabilità d'impresa Il d.lgs. 231/2007 ha modificato il d.lgs. 231/2001 ( Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ), normativa che ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa per le imprese nel caso di comportamenti fraudolenti da parte di loro impiegati e collaboratori per alcuni tipi di delitti e sotto certe condizioni. Il 231/2007 ha aggiunto ai reati previsti dalla 231/01 i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies). Ciò significa che ogni ente (aziende, banche, assicurazioni, piccole imprese, associazioni, ecc.) deve adottare idonee misure per evitare che il proprio personale possa commettere tali reati.

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/07 1) impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio; la collaborazione può essere di 2 tipi: collaborazione passiva finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate; collaborazione attiva volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. L'adeguata verifica della clientela è l'aspetto più importante per l'azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell'identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l'identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale il cosiddetto titolare effettivo quando il cliente è una persona giuridica o effettua un'operazione per conto di altri soggetti.

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/07 - Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso. - Altro adempimento fondamentale riguarda la segnalazione, all'uif, delle operazioni sospette di riciclaggio. L'operazione sospetta è un'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza induce l'operatore in banca a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/07 - in tal caso si deve inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione. La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia (DIA). Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia. Anche la presenza di motivi ragionevoli per sospettare fa scattare l'obbligo di segnalazione all'uif

Riciclaggio ( amministrativo penale ) Il decreto 231/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di riciclaggio ai fini amministrativi. Oltre alla definizione, diversa rispetto a quella di carattere penale, prescrive delle regole di comportamento che determinati soggetti devono adottare per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo tramite il sistema finanziario ed economico.

Riciclaggio ( amministrativo penale ) I soggetti indicati entrano così in un ruolo collaborativo con le autorità al fine di prevenire tale reato. La norma non è volta a punire il reato di riciclaggio in sé, che continuerà ad essere punibile sotto il profilo penale, ma la mancata collaborazione per la prevenzione di tale reato.

-I soggetti attori nella normativa antiriciclaggio-art.3- I professionisti sono indicati al comma 4 ove si prevede che «Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

-I soggetti attori nella normativa antiriciclaggio-art.3- Segue Notai-Avvocati: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

I soggetti attori nella normativa antiriciclaggio. ESCLUSIONI APPLICAZIONE NORMATIVA- Sono previste, tuttavia alcune esclusioni. Quella che rileva ai nostri fini riguarda l Attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e attività legate all amministrazione del personale. Art. 17 comma 7 che di fatto riproduce quanto previsto ante riforma d.to l.vo 90/2017 : «Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n 12.»

C.D.L. mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12???? COSA SI INTENDE PER MERO ADEMPIMENTO MERO!!

Siamo Consulenti Del Lavoro o siamo degli elaboratori di buste paga o anche questo? La Consulenza del lavoro è un adempimento?? L assistenza al cliente in sede di ispezione sul lavoro è un adempimento?? LA FONDAZIONE STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO CON IL PARERE 2 DEL 27 MAGGIO 2013 SI E ESPRESSA CONSIDERANDO IN SENSO ESTENSIVO IL TERMINE ADEMPIMENTI Art. 12 ( ex ) - si riferisce AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 12/79 E quindi a TUTTI e non solo all elaborazione dei cedolini paga

Siamo Consulenti Del Lavoro : Tuttavia c è comunque da chiedersi : Perché il legislatore avrebbe usato allora il termine MERI ADEMPIMENTI che lessicalmente porta a dedurre l esistenza di una categoria in un ambito più ampio? Su questo punto il nostro Centro Studi si è interrogato qualche tempo fa : vedi Sintesi di marzo 2015.

L impossibile lettura del parere N 2/2013 della Fondazione Studi dei Consulenti Del Lavoro!! Tale parere formulato ambiguamente ha di fatto portato i Consulenti del Lavoro a non ritenersi destinatari della normativa antiriciclaggio enfatizzandosi l esclusione dagli obblighi in relazione ai meri adempimenti. TUTTAVIA Il parere stesso indica che. «Pertanto, le attività svolte da un consulente del lavoro oltre evidentemente alla gestione e consulenza strettamente connessa ed annessa al personale dipendente - che riguardino ad esempio consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità non rientrano nella citata esclusione. Quindi, per dette attività nasce l obbligo di identificare il cliente e procedere alla adeguata verifica.»

L impossibile lettura del parere N 2/2013 della Fondazione Studi dei Consulenti Del Lavoro!! La confusione raggiunge l apice ove il parere precisa (!! ) che «Non va poi dimenticato che la deroga prevista non rileva quando il professionista ritiene che la prestazione richiesta (anche dunque in materia di personale dipendente ed adempimenti connessi) può essere riconducibile ad attività di riciclaggio. Infatti, in queste ipotesi, non valgono limiti o deroghe di sorta. Vale a dire che se il cliente, ad avviso del professionista, sebbene stia richiedendo la redazione del cedolino e null altro, stia in realtà riciclando denaro illecito, scattano automaticamente tutti gli obblighi quali l identificazione, la verifica e la segnalazione.»

ORA la Circolare del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro n 1137 del 11 novembre 2016 In primo luogo è evidente la diversa impostazione del tema : a. nel parere del 2013 si evidenzia da subito l elemento oggettivo della attività oggetto di esclusione ( meri adempimenti di amministrazione del personale di cui alla legge 12/79) adombrando in tal modo una corretta analisi dell applicazione o meno della normativa ai Consulenti Del lavoro. b. Nella Circolare del 2016 al contrario si PONE in prima evidenza ciò che del resto era ovvio nel complesso normativo antiriciclaggio, ossia che «il Consulente del Lavoro è destinatario della disciplina» Vi è quindi un approccio in primo luogo affermativo e l esclusione viene considerata logicamente in senso subordinato.

ORA la Circolare del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro n 1137 del 11 novembre 2016 In secondo luogo la circolare con NUOVA ATTENZIONE indica che «a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali : Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di una azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici,contabili,assicurativi,previdenziali e sociali

Antiriciclaggio e ancora a questo punto in maniera piu decisa la Circolare del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro n 1144 del 5 settembre 2017 Il contenuto è perentorio, l esenzione per l attività di mera redazione dei prospetti paga, viene evidentemente richiamata, ma come un inciso, e quindi con una rilevanza assai marginale rispetto alle precedenti interpretazioni. ( tutta l attività di cui alla legge 12/79!!) La Circolare, riprendendo evidentemente dal contenuto della legge, comunica ai Consulenti del Lavoro gli obblighi relativi alla materia dell antiriciclaggio con un attenzione che finora non era stata mai posta.

Art. 17 Antiriciclaggio ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA : CON CHI ABBIAMO A CHE FARE?? I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

Art. 17 Antiriciclaggio Tuttavia la norma prevede che I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Art. 17 Antiriciclaggio VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO I professionisti non si devono limitare alla semplice identificazione del cliente e del titolare effettivo, ma devono anche valutare per ognuno di essi l entità potenziale che tali clienti hanno di essere dei riciclatori. Il comma 3 dell art. 17 elenca degli elementi che devono essere utilizzati dal professionista per attribuire al cliente un livello di rischio. Questi elementi sono : a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

Art. 17 Antiriciclaggio VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO art.15 i soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 11 Antiriciclaggio Autoregolamentazione Ordini professionali Ruolo attivo e obbligato!! Controllo sui propri iscritti / Consigli di disciplina «Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza» «I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».

Primo Step : Antiriciclaggio - Predisporre il DOCUMENTO che potremo identificare con «documento procedure antiriciclaggio» contenente le linee guida di gestione della materia antiriciclaggio dello Studio Professionale : procedure e soggetti all interno dello Studio che danno attuazione alla normativa antiriciclaggio Fonte art. 3 decreto legislativo 231/2007. - IL PROFESSIONISTA verifica la effettiva attuazione di quanto indicato nel «documento procedure antiriciclaggio» - IL PROFESSIONISTA deve aggiornare quanto indicato nel «documento procedure antiriciclaggio» in caso di variazioni normative o relative all organizzazione dello Studio. - IL PROFESSIONISTA deve informare i dipendenti/collaboratori per eventuali modifiche/integrazioni del «documento procedure antiriciclaggio». -

Analisi del Primo Step : Antiriciclaggio IL PROFESSIONISTA Deve di fatto a mezzo del «documento procedure antiriciclaggio» - Ripartire i compiti e le responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori - Prevedere un sistema di flussi informativi e un sistema di controlli interni organico e coordinato e ne verifica l attuazione Possibile formalizzare Regolamenti interni scritti con specifica indicazione dei compiti e eventuali deleghe specifiche

Secondo Step : Il fascicolo del cliente Antiriciclaggio Modulo per l assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela Modulo per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo Moduli degli indicatori di anomalia per la valutazione della sospettosità dell operazione Copie dei documenti di identità relativi ai soggetti identificati Certificati di attribuzione di partita IVA, visure camerali o atti costitutivi o altro ( verifica poteri)

Terzo Step : formazione del personale di Studio. Antiriciclaggio FONTE? ( prima della recente riforma art. 54) del d. lgs. 231/07 impone l'obbligo di formare il personale sulla disciplina antiriciclaggio; in particolare le aziende ed i professionisti devono predisporre programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio.

Terzo Step : formazione del personale di Studio. Antiriciclaggio Il professionista potrà provvedere personalmente alla formazione del personale che partecipa alle attività che riguardano la materia dell antiriciclaggio. EVIDENTEMENTE QUESTO PRESUPPONE CHE IL PROFESSIONISTA CONOSCA LA MATERIA ANCHE PARTECIPANDO A CORSI EVENTUALMENTE TENUTI ANCHE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI.

La specificità dell adeguata verifica della clientela- L occhio Del professionista Che deve provvedere a : ******** identificazione dati propri del cliente dichiarante Identificazione del titolare effettivo Identificazione della natura e scopo della prestazione professionale Astenersi dall accettazione dell incarico e dall esecuzione dell operazione nei casi di reticenza del cliente nel fornire le informazioni Cura l aggiornamento per tutta la durata della prestazione

Quando l identificazione «adeguata» del cliente? Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Art. 18-2 comma Il 3 comma prevede che in caso di basso rischio la procedura di identificazione del cliente possa essere integrata successivamen te

Obbligo di astensione- art. 42- I soggetti obbligati che si trovano nell impossibilità oggettiva di effettuare l adeguata verifica della clientela a norma di legge devono astenersi dal porre in essere la loro attività professionale. L obbligo di astensione non sussiste se il professionista esamina «la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo».

Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l operazione è effettuata.

Premesso che l identificazione e la verifica dell identità del titolare effettivo è realizzabile anche in sua assenza, contestualmente all identificazione del cliente, osserviamo che la procedura di identificazione cui sono tenuti i soggetti obbligati, può essere realizzata: - sia in presenza di una persona fisica (effettivo cliente ovvero soggetto esecutore, dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato) e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente. - sia in assenza di una persona fisica: per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utili per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici; per i clienti in possesso di un identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale; per i clienti i cui dati identificativi risultino da una dichiarazione della rappresentanza e dell autorità consolare italiana; per i clienti già identificati, a causa dell esistenza di un pregresso rapporto o prestazione professionale prestata dal soggetto obbligato; per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore;

In particolare si rileva che: Antiriciclaggio Quando il cliente è una persona fisica, i dati identificativi saranno reperiti mediante: documento d identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente; documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari.

Quando il cliente non è una persona fisica, l art. 20 del D.Lgs 231/2007 chiarisce che: il titolare effettivo sarà la persona fisica (o persone fisiche) cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta ovvero il controllo. La norma richiama, in modo specifico, il caso in cui il cliente sia una società di capitali. In tal caso: costituisce indicazione di proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; costituisce indicazione di proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona. Ove, dall esame dell assetto proprietario non sia possibile risalire in maniera univoca all identità di colui cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell ente, dovrà intendersi quale titolare effettivo, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo: della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; dei voti sufficienti per esercitare un influenza dominante in assemblea ordinaria; di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un influenza dominante.

Tuttavia, ove dall applicazione dei criteri su indicati non sia comunque possibile risalire in maniera univoca all identità dei titolari effettivi : - costoro saranno fatti coincidere con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

Obbligo di conservazione- art. 31- La documentazione relativa alla identificazione deve essere conservata con modalità tali da consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati. 3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Archivio Unico Registrazione informazioni Art. 37 L archivio Unico cartaceo consiste in un registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o dipendente autorizzato per iscritto con indicazione alla fine dell ultimo foglio del numero delle pagine di ABROGATO cui è composto il registro e l apposizione della firma delle suddette persone. Registrazione operazioni entro 30 GIORNI??!!

Archivio Unico Registrazione informazioni Antiriciclaggio Omissis. «2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a. con riferimento ai rapporti continuativi ABROGATOed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto Art. 36

ABROGATO Antiriciclaggio Archivio Unico Registrazione informazioni b. «con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera» Art. 36

Archivio Unico Registrazione informazioni Art. 36 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate B tempestivamente e, comunque, non R oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione O ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura Gdel rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale. A A T O

Art. 35 Segnalazione di operazioni sospette «I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»

Art. 35 Segnalazione di operazioni sospette «I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attivita' criminosa. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, dall'entita', dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»

Art. 35 Segnalazione di operazioni sospette «Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.»

Art. 37 Modalità di Segnalazione di operazioni sospette 1.«I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante»

Art. 49 C o n t a n t i «E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.». Art. 51 Segnalazione entro 30 giorni

Sanzioni amministrative Antiriciclaggio Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (art. 56) 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della sanzione dipende da una serie di circostanze previste nel sopra riportato art. 56

Sanzioni amministrative Antiriciclaggio Inosservanza degli obblighi di conservazione ( art.57) Si prevede la stessa sanzione prevista dal precedente art. 56 che disciplina la violazione degli obblighi di identificazione Inosservanza delle disposizioni relative all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art.58) Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Sanzioni penali Antiriciclaggio Falsificazione di dati «Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.»

Deroga all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette «L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.»

NON è FINITA

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22/11/2017 Curci Dr. Gianfranco - Avvocato Lavorista Tributarista - Consulente Del Lavoro - Consulente Contabile & Tributario Revisore Cooperative Formatore Aziendale & di

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