CAI CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA



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CAI CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA Approfondimenti legislativi CAI Centrale d Allarme Interbancaria 1/5

Gli archivi informatici La Banca d Italia, con Regolamento del 29/01/2002, ha completato la normativa inerente gli aspetti tecnici relativi all introduzione dell archivio unico informatico sugli assegni bancari, che per brevità verrà chiamato d ora in poi CAI. In una prima fase, che sarà operativa a partire da Martedì 4 giugno 2002, detto archivio informatico conterrà: ARCHIVIO CAPRI PASS CONTENUTO generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell autorizzazione. Vanno segnalati in PASS anche gli assegni denunciati come smarriti / rubati. In una fase successiva, che partirà Lunedì 9 dicembre 2002, saranno resi operativi i seguenti archivi informatici: ARCHIVIO ASA e ASP CARTER PROCER CONTENUTO sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria generalità del soggetto al quale è stata revocata l autorizzazione all utilizzo delle carte di pagamento Carte di pagamento per le quali sia stata revocata l autorizzazione all utilizzo Conseguenze derivanti dall iscrizione in CAPRI L iscrizione in CAPRI comporta, per la durata dei 6 mesi, i seguenti divieti a carico della banca: 1. divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto segnalato; 2. divieto di pagare assegni emessi dal soggetto segnalato successivamente alla sua iscrizione in archivio, anche nel caso di disponibilità di fondi. L iscrizione in CAPRI comporta la cosiddetta revoca di sistema che determina, in capo ai nominativi segnalati, la revoca della convenzione assegni ed il contestuale ritiro dei carnet assegni, da parte di tutto il sistema bancario. Inoltre, nell ipotesi in cui il proprio correntista venga iscritto nell archivio ad opera di un altro soggetto segnalante, il trattario dovrà segnalare nello stesso giorno al CAI i moduli di assegni non restituiti dallo stesso correntista. Azioni e tempi previsti per la registrazione nel CAI Sono due le fattispecie che possono generare l iniziativa da parte del sistema bancario e postale per la registrazione negli archivi CAI: 1) emissione di assegno senza autorizzazione; 2) emissione di assegno senza provvista. CAI Centrale d Allarme Interbancaria 2/5

1) emissione di assegno senza autorizzazione: (rif. art. 9 legge 386/1990, citato in allegato 1), l iscrizione avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell assegno per il pagamento; 2) emissione di assegno senza provvista: una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull Assegno (8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso Comune di emissione, 15 giorni per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titoli o meno per il protesto o azione equivalente: la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca; nel caso in cui il successivamente l assegno non venga pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo (concretamente: 60+8=68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15=75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca iscriverà il nominativo al CAI. La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli 8 e 15 giorni, non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista, e quindi non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria: CAI e comunicazione al Prefetto (si veda oltre). Si faccia attenzione al fatto che non ha nessun valore, a tal riguardo, la non protestabilità inerente la disciplina interbancaria del Protesto Veloce. In altre parole se viene garantita la presentazione nei termini degli 8/15 giorni ma si è fuori dai termini del protesto veloce, scatta ugualmente la disciplina sanzionatoria, con relativa iscrizione al CAI. Nel caso di assegni irregolari per - alterazione dell importo, - alterazione della data di emissione, non potendo la Banca accertare con sicurezza se il titolo è stato emesso senza provvista e/o entro o fuori termine per il pagamento, questa non avrà l obbligo di effettuare comunicazioni al Prefetto né tanto meno attivarsi per l applicazione della revoca di sistema. Va sottolineato che il pagamento, entro il termine dei 60 giorni, può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo; presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto; presso la Banca trattaria. La normativa prevede che le segnalazioni da inviare al CAI riguardano le sole violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore della norma (4 giugno 2002). Il preavviso di revoca Il preavviso di revoca è previsto per la sola ipotesi di emissione di assegno senza provvista. Tale comunicazione è volta a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio (revoca di sistema e sanzioni amministrative) nonché della possibilità di evitarle attraverso il cosiddetto pagamento tardivo. In altri termini, il trattario è tenuto a comunicare al traente che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell archivio informatizzato e che, a partire dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Nel preavviso di revoca il trattario sarà tenuto, inoltre, ad indicare la data dell eventuale iscrizione in archivio (articolo 4, comma 5, reg. Banca d Italia) invitando il traente a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati Di fatto il preavviso di revoca viene inviato sia nel caso di assegno consegnato per il protesto, sia nel caso di assegni non protestabili. Quanto alla forma, tale comunicazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. CAI Centrale d Allarme Interbancaria 3/5

Il preavviso di revoca dovrà essere inviato presso il cosiddetto Domicilio eletto, ossia l indirizzo stabilito dal traente, indicato all atto della conclusione della convenzione di assegno, entro 10 giorni dalla presentazione, anche in via telematica, dell assegno al pagamento (art. 15 decreto n. 458). Qualora venga constatata l impossibilità di eseguire la menzionata comunicazione presso il domicilio del traente, la normativa precisa che essa deve considerarsi come avvenuta (art. 9-bis, comma 4, legge n. 386/1990). Dal 4 giugno 2002 la Banca dovrà raccogliere apposita informativa da parte del cliente relativamente al domicilio eletto. Nel caso di convenzione di assegno stipulate prima del 4 giugno 2002, qualora il traente non comunichi nulla alla banca, valgono gli indirizzi di residenza a livello anagrafico. Tipologia di dati da trasmettere agli archivi CAI Nel caso di iscrizione agli archivi CAI da parte di un intermediario nella sezione CAPRI, in caso di conto corrente intestato a una o più persone fisiche va segnalato il nominativo che ha emesso l assegno (anche nel caso specifico di cointestazione del conto corrente a firma congiunta e sottoscrizione del titolo solo da alcuni intestatari, in violazione all obbligo depositato presso la banca, vanno inseriti in CAI solo i firmatari); emissione di assegno da parte di un delegato su conto corrente, vanno segnalati tutti gli intestatari del conto corrente; nel caso specifico in cui il delegato agisce in carenza di potere va segnalato anch esso al CAI; conto corrente intestato ad un ente, anche privo di personalità giuridica, va segnalata la denominazione o ragione sociale dello stesso ente (ciò solamente nel caso in cui vi sia la spendita del nome dell ente medesimo. nella sezione PASS i dati relativi ai singoli assegni ancora in circolazione relativi a titolari di conto corrente revocati dalla convenzione assegni. La revoca aziendale Resta fermo che la banca può in ogni modo applicare la revoca aziendale (da contratto) anche fuori dalle ipotesi specificatamente previste dalla nuova disciplina sanzionatoria, attivando i poteri ad essa contrattualmente riconosciuti. In particolare la revoca aziendale può essere attivata anche nei confronti del delegato. Responsabilità delle banche L articolo 35 del D.Lgs. n. 507/1999, nel riformulare l articolo 10 della legge n. 386/1990, prevede che il trattario sia obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi da quest ultimo quando: ometta o ritardi l iscrizione nell archivio ai sensi dell articolo 10-bis della legge citata autorizzi il rilascio di moduli di assegni in favore di un soggetto il cui nominativo risulti iscritto nell archivio, ovvero provveda al conferimento di una nuova autorizzazione prima della scadenza del termine semestrale dall iscrizione del nominativo in archivio. La previsione in commento limita la responsabilità della banca ad un importo pari a 20 milioni di lire (oggi 10329,14) per ogni titolo. Come si evince dalla disposizione, l obbligazione solidale del trattario ricorre in presenza di due tipologie di condotta: una di carattere omissivo, ossia l omessa o ritardata iscrizione nell archivio, l altra di natura commissiva, ossia l autorizzazione al rilascio di moduli di assegni oppure conferimento di una nuova autorizzazione a favore di un soggetto revocato. CAI Centrale d Allarme Interbancaria 4/5

Conseguentemente, il portatore del titolo, sulla base dei principi generali che disciplinano le obbligazioni solidali passive, potrà rivalersi indifferentemente nei confronti del traente o del trattario. Responsabilità penale del dipendente L articolo 37 del D.Lgs. n. 507/1999 ha modificato l articolo 125 della Legge Assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), disponendo a carico del dipendente che rilascia i moduli di assegno l obbligo di verificare, prima di effettuare tale operazione, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni. In caso contrario, laddove il dipendente consegni i moduli di assegno a persona iscritta nell archivio informatizzato sarà punito con la reclusione fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Con tale previsione il legislatore ha voluto sanzionare non il mancato accertamento dei dati, bensì la sola consegna dei moduli di assegno a persona iscritta nell archivio, con la conseguenza che, qualora il dipendente non abbia consultato l archivio ma abbia consegnato i moduli ad un soggetto che tuttavia non risulta iscritto, l elemento materiale del reato non si è verificato ed il dipendente non sarà sanzionato penalmente. La fattispecie di reato in questione è punibile solo a titolo di dolo. In altri termini, il reato si configura con la sola condotta volta a consegnare i moduli di assegni a persona che risulta interdetta ovvero soggetta a revoca delle autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell articolo 9 della legge n. 386/1990. Comunicazione al prefetto competente Nell ipotesi di assegni senza autorizzazione o senza provvista il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto, oppure la banca trattaria nel caso in cui non sia stato levato protesto, sono tenuti a trasmettere al prefetto territorialmente competente una apposita comunicazione per l applicazione delle sanzioni amministrative. In dettaglio, il nuovo articolo 8-bis della legge n. 386/1990, introdotto dall articolo 33 del D.Lgs. n. 507/1999, stabilisce che, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione, si procede a far levare il protesto o ad effettuare la constatazione equivalente, e pertanto, spetta al pubblico ufficiale inviare il rapporto di accertamento della violazione al prefetto. Tuttavia, nei casi in cui non sia stato levato il protesto o non sia stata effettuata la constatazione equivalente in quanto, ad esempio, l assegno è pervenuto fuori dei termini per il protesto, le banche, nel caso in cui l assegno sia comunque sanzionabile, sono tenute ad informare direttamente il prefetto. La segnalazione, in questa fattispecie, deve essere effettuata immediatamente. Nell ipotesi in cui siano stati emessi assegni senza provvista, la banca provvede a comunicare il mancato pagamento al pubblico ufficiale perché questo levi il protesto oppure effettui la constatazione equivalente. Di conseguenza, compete al pubblico ufficiale, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto del luogo di pagamento dell assegno. Tuttavia, nel caso in cui non venga levato il protesto ad esempio perché sul titolo è stata apposta la clausola senza spese o senza protesto, o non sia stata effettuata la constatazione equivalente, incombe sulla banca il dovere di informare il prefetto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni entro i quali è consentito effettuare il pagamento tardivo. Attese le difficoltà riscontrate nella prima fase di applicazione della normativa recata dal D.Lgs. n. 507/1999 in relazione alla disomogeneità dei dati che la comunicazione in parola doveva riportare, il Ministero dell interno, con circolare M/6326/58 del 20 novembre 2001, ha divulgato un modello standard per rendere uniforme il contenuto dell informativa e la relativa comunicazione da trasmettere al prefetto. CAI Centrale d Allarme Interbancaria 5/5