News per i Clienti dello studio N. 111 del 28 luglio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Controlli a distanza sui lavoratori semplificati Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Governo, con una bozza di D.Lgs. attualmente al vaglio delle Camere, ha previsto una notevole semplificazione nella disciplina dei controlli a distanza sui lavoratori. Le disposizioni in materia di controllo a distanza sono state aggiornate alle nuove tecnologie disponibili, e con specifico riferimento agli strumenti di lavoro, che talvolta consentono funzioni di tracking e filtraggio. Viene stabilito che gli strumenti di lavoro quali computer, cellulari e tablet - non devono essere oggetto delle particolari procedure di controllo previste per la verifica a distanza dei lavoratori. Il Ministero ha però precisato che la modifica di tali strumenti, così come l aggiunta di software di controllo, devono essere oggetto della particolare procedura di accordo sindacale/autorizzazione. Le nuove disposizioni prevedono, in via generale, la possibilità di controllare il lavoratore i) esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; ii) ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero. Con la presente trattazione analizziamo, la disciplina prevista dalla bozza di decreto che verrà approvata nei prossimi mesi. Premessa Con un decreto attuativo del Jobs Act viene prevista la modifica delle disposizioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori. La disciplina viene riformata al fine di razionalizzarne il contenuto e di renderla contemporaneamente più coerente alle nuove tecnologie di controllo a distanza disponibili. 1
Si deve segnalare da subito, a differenza di quanto annunciato negli scorsi giorni dalla stampa, che i controlli dei lavoratori non sono stati liberalizzati: il mancato rispetto delle disposizioni comporta, infatti, l applicazione di una sanzione penale ed in ogni caso l inutilizzabilità delle informazioni raccolte. Perché i controlli sui lavoratori possano ritenersi legittimi e quindi utilizzabili, il datore di lavoro deve avviare una procedura di accordo con i sindacati, o in mancanza richiedere l autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro o al Ministero competente. Bisogna specificare, inoltre, che al lavoratore deve essere data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli. Con la presente trattazione illustriamo le nuove disposizioni attualmente approvate dal Consiglio dei Ministri, ricordando che le stesse entreranno in vigore solamente a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Ad oggi, quindi, trova applicazione la vigente normativa in materia di controlli. Le disposizioni attuali Prima di illustrare la nuova disciplina prevista dalla bozza di decreto in esame, ricordiamo brevemente le disposizioni in materia di controllo a distanza attualmente in vigore. Secondo quanto previsto dall articolo 4 dello Statuto del Lavoratore è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Viene però previsto che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. Controllo a distanza Secondo la regola generale, sono vietati di sicurezza 2
Di conseguenza, secondo le disposizioni attualmente in vigore gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori sono vietati e se richiesti da ragioni o di sicurezza, devono essere oggetto di. e le nuove disposizioni Secondo quanto previsto dalla bozza di decreto, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati: esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rispetto alla disciplina attuale viene prevista l introduzione, tra le condizioni che giustificano l utilizzo di strumenti di controllo, la tutela del patrimonio aziendale: essendo tale circostanza/necessità abbastanza comune, viene di fatto ampliato notevolmente l ambito di applicazione dei controlli automatici. Viene eliminato, inoltre, il generale divieto formale di controllo previsto dall attuale disciplina. Viene, invece, previsto, come in precedenza, un accordo/autorizzazione preventivo all installazione delle apparecchiature di controllo. Controllo a distanza di sicurezza, di tutela del patrimonio Rispetto alle strumentazioni di lavoro viene specificato che la disposizione non si applica agli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Tale previsione ha suscitato numerosi dubbi applicativi: ad 3
una prima lettura sembrerebbe, infatti, che le disposizioni in materia di autorizzazione al controllo non si applichino ai PC, ai tablet ed ai cellulari forniti al lavoratore per l esecuzione della propria prestazione. Al riguardo si deve ricordare quanto specificato dal Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa divulgato lo scorso 18.06.2015, con specifico riferimento alla consegna di strumenti che astrattamente potrebbero consentire il controllo a distanza del lavoratore. Secondo quanto chiarito dall intervento, l autorizzazione non sarebbe necessaria per gli strumenti necessari per rendere la prestazione lavorativa: qualora questi siano modificati con software o altro al fine di poter controllare il lavoratore si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione. Di conseguenza, qualora siano consegnati apparecchi di lavoro non dovrà essere richiesta alcuna autorizzazione, ma nel caso in cui il datore di lavoro apporti modifiche per consentire il controllo del lavoratore, dovrà essere richiesta una preventiva autorizzazione. Controllo a distanza di sicurezza, di tutela del patrimonio Strumenti di lavoro L autorizzazione è necessaria solo nell ipotesi di modifica atta ad introdurre controlli sulle strumentazioni (tracking, filtri ecc.) Viene, inoltre, stabilito che le informazioni raccolte tramite tali strumenti di controllo sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, qualora siano rispettate le seguenti condizioni: che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero); per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. 4
Trattamento sanzionatorio Secondo quanto previsto dalla bozza di decreto legislativo, qualora vengano violate le disposizioni in materia di controllo automatico dei lavoratori, il datore di lavoro può essere soggetto ad una sanzione penale da 154 a 1.549 euro o arresto da 15 giorni a 1 anno. Si deve segnalare, inoltre, che la previsione dell inutilizzabilità delle informazioni raccolte, anche ai fini disciplinari, potrebbe comportare gravi conseguenze nei confronti del datore di lavoro. Ammettiamo, ad esempio, che, sulla base di un controllo non autorizzato, il datore di lavoro verifichi alcune rilevanti violazioni disciplinari da parte di un lavoratore, sanzionate con il licenziamento. Qualora il lavoratore impugni il licenziamento, il datore di lavoro si troverebbe nella scomoda posizione di non poter provare la violazione disciplinare, in quanto il controllo automatico non era stato precedentemente autorizzato: in questo caso il datore di lavoro potrebbe essere condannato al risarcimento del lavoratore per licenziamento illegittimo. Si ribadisce, infine, che fino all approvazione definitiva delle disposizioni appena illustrate, rimangono applicabili le attuali disposizioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5