TRIBUNALE DI CATANIA ATTO DI CITAZIONE. Il Sig. nato a il Codice fiscale residente in Via

Documenti analoghi
! (C.F.: ) presso il cui studio in,

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER

Le attestazioni di conformità nel processo

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

TRIBUNALE CIVILE DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. contro. Sez. G.U. R.G. causa e differimento della prima udienza];

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Lezione 26 ottobre Modulo di Diritto e Procedura Civile

Lezione 3 novembre Modulo di Diritto e Procedura Civile

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

CORTE DI APPELLO CIVILE DI

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

TRIBUNALE CIVILE DI. Atto di citazione

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015

I docc. del processo

Lezione 12 ottobre Modulo di Diritto e Procedura Civile

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER. Istante _ ( n a t o / a, i l _ / _ / _, C. F. : ) r e s i d e n t e i n _ ( _ ),

Ordine degli Avvocati di Lucca

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ PER IL PCT

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

Esercitazione del processo civile (telematico) Analisi dei requisiti e descrizione del dominio (semplificazione del dominio) prof.

Le parti ed i difensori

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

ESECUZIONI E PCT. Guida operativa e indicazioni pratiche. (Avv. Nicola Fabiano)

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Procura della Repubblica di Lecce

PROCURA SPECIALE. ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000. nella persona di:

QUADRO COMPARATIVO DEL TESTO DELLE NORME DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE VIGENTI E DELLE PROPOSTE DI RIFORMA AVANZATE DALL AVV.

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. n.28/2010 e successive modifiche

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

Il nuovo processo di cognizione ordinario

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DELLE FATTISPECIE DISCIPLINATE SIA DALLE REGOLE TECNICHE SUL PROCESSO TELEMATICO CHE DA QUELLE SUL DOCUMENTO INFORMATICO

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

STUDIO LEGALE VIA NUNZIO MORELLO N PALERMO INFO SEGRETERIA: MAIL:

Le parti nel processo tributario

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

DECRETO 25 maggio 2015

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

In caso di più parti, allegare foglio 2 con le generalità degli altri istanti o convenuti

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE FACOLTATIVA/VOLONTARIA

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA

. A. p i S l i b E t i g

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO

STUDIO LEGALE PMMS VIA NUNZIO MORELLO N PALERMO INFO SEGRETERIA:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

1400 POSTI PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

DOMANDA DI PENSIONE DI INVALIDITA

Diritto del contenzioso d impresa

Pagina 2. Firmato Da: FASCILLA NICOLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: be943

PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

IL PROCESSO SOCIETARIO DI COGNIZIONE

La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica costituzione e comparizione)

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

Contributo unificato: la tabella aggiornata

NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Transcript:

TRIBUNALE DI CATANIA ATTO DI CITAZIONE Il Sig. nato a il Codice fiscale residente in Via Commento [U1]: indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta. Art. 163 comma 3 n. 1 cpc Qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie, per essere stato l'atto di citazione indirizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l'invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), determinandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c. p. c., nullità della citazione stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici e tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in primo grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 161 c. p. c. (Cass. civ. Sez. III, 09-11-1989, n. 4726) Commento [U2]: Art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore Il comma in esame è stato modificato dall'art. 4, 8 co., lett. b), D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modificazioni, in L. 22.2.2010, n. 24, che oggi richiede sia indicato sia per l'attore che per il convenuto il codice fiscale La società in persona del legale rappresentante p.t. sig. corrente in Via P.iva elettivamente dom.to in Catania Via presso lo studio dell Avv. (CF: il quale indica ai sensi e per gli effetti dell art. 125 c.p.c. il proprio numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata Commento [U3]: Art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. Se attore o convenuto è una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio Commento [U4]: ll nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata Commento [U5]: Art. 125 c.p.c. Il difensore deve indicare il proprio codice fiscale ed il proprio numero di fax. La mancata indicazione di tali dati determina l'aumento dell'importo del contributo unificato da versare pari alla metà del valore stabilito dalla legge. Commento [U6]: A partire dal 18/08/2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale (citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto) non devono più contenere l indicazione dell indirizzo di PEC del difensore (cfr art. 45-bis, co.1, D.L. 24/6/2014, n. 90, conv. L. 11 agosto 2014, n. 114)

- dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce/a margine/allegato al presente atto PREMESSO IN FATTO.. RITENUTO IN DIRITTO.. Commento [U7]: La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125 c.p.c.) Commento [U8]: Art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni Il giudizio relativo alla sufficienza degli elementi di individuazione della domanda è riservato al giudice di merito e come tale incensurabile con ricorso per cassazione, in relazione alla quale è necessaria una valutazione complessiva dell'atto e dei documenti allegati cui può concorrere anche l'indicazione delle ragioni di diritto, se utile ad indicare che la parte ha inteso trarre dal complesso dei fatti allegati solo alcune conseguenze giuridiche e non altre Commento [U9]: Art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni Tutto ciò premesso il Sig. come sopra rappresentato e difeso, con riserva di ulteriori deduzioni difensive nel corso del presente giudizio CITA Il Sig. nato a Il CF residente in Via [in persona del tutore e legale rappresentante giusto provvedimento del Tribunale di ] La società in persona del legale rappresentante p.t. sig. corrente in Via P.iva - PEC a comparire avanti al Tribunale di Catania, ore e locali di rito, per l udienza del, Commento [U10]: art. 75 c.p.c. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità Commento [U11]: la PEC, come mezzo per le notifiche degli avvocati, può essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato ma anche quando destinatario sia persona diversa dall avvocato a condizione, naturalmente, che l indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53.) Commento [U12]: art. 163 c.3 n. 7 - indicazione del giorno dell'udienza di comparizione. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa Non è causa di nullità l'incompletezza della data di udienza, mancante dell'indicazione dell'anno, se comunque agevolmente emendabile, né l'errore riconoscibile dell'indicazione di anno precedente rispetto a quello di notificazione della citazione, né la mancata indicazione dell'ora di udienza, né la mera incertezza, come nel caso in cui si ravvisino più date sovrapposte e rettificate. È invece causa di nullità, non solo l'omissione totale della data, ma anche la sua incertezza assoluta.

con l espressa avvertenza che non costituendosi nel termine di venti giorni dell udienza, nelle forme e nei modi di cui all art. 166 c.p.c., incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo alla prima udienza si procederà oltre nella sua legittima contumacia, per ivi, sentire accogliere le seguenti Commento [U13]: Termini per comparire Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Commento [U14]: Art. 163 c. 3 n. 7 In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, 3 co., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis, al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, 3 co., n. 7, è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, essendo in tal caso il giudice tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la... Commento [U15]: art. 163 c.3 n. 7 Non è causa di nullità il mancato invito al convenuto a costituirsi ed a partecipare all'udienza, mentre è indispensabile l'avvertimento, non riferito genericamente alla scadenza del termine di costituzione previsto dall'art. 166 Commento [U16]: Art. 38 c.p.c. L incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l indicazione del giudice che la parte ritiene competente Commento [U17]: Art. 167 c.p.c. Il convenuto a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

CONCLUSIONI Voglia l Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione - accertare e dichiarare........ e per l effetto - condannare parte convenuta..... Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con espressa riserva di ulteriore indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali ex art. 183 cpc, sin d'ora, quale mezzo al fine chiede ammettersi (prove costituende): - interrogatorio formale del convenuto; - prova per testi (articolati e nominativi) - Consulenza tecnica d ufficio Al momento della costituzione in giudizio si depositeranno i seguenti documenti: 1) 2) 3) Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad. Catania, lì Avv. Commento [U18]: L'indicazione nell'atto di citazione degli elementi richiesti dall' art. 163, 3 co., nn. 3 e 4, ossia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, hanno lo scopo (unitamente all'indicazione dei soggetti di cui al n. 2) di identificare il diritto fatto valere dall'attore e la domanda proposta al giudice. Si tratta dei tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di causa petendi e petitum. A quest'ultimo proposito si distingue tra petitum immediato, rappresentato dal bene materiale di cui l'attore chiede... Commento [U19]: Art. 163 c. 3 n. 5 E constatazione comune che non sia affatto indispensabile per l'attore provvedere all'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione, dal momento che il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 163, 3 co., n. 5, non è previsto a pena di nullità dell'atto di citazione dal successivo art. 164 c.p.c., né l'attore incorre in decadenza, potendo successivamente formulare istanze istruttorie e depositare... Commento [U20]: In considerazione del fatto che lo scopo della norma è unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa, tale scopo è raggiunto anche con l indicazione di tale valore nella Nota di inscrizione a ruolo (Commissione Tributaria Roma 12.02.2013) o in dichiarazione allegata al fascicolo di parte depositato all atto di costituzione. (Comm. Tributaria Massa Carrara 12.06.2012) Commento [U21]: D.P.R. 30-5-2002 n. 115 art. 3 comma 6 Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) [euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000]. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3- bis dell'articolo 14 [processi tributari] il processo si presume del valore indicato al comma 6- quater, lettera f) [euro 1.500 per... Commento [U22]: La giurisprudenza non ritiene causa di nullità l'omissione dei requisiti di cui all'art. 163, 3 co., n. 6 (C. 13069/2002; C. 10524/1998), né la sottoscrizione con sigla o firma illeggibile, purché essa possieda una precisa individualità grafica tale da poterla attribuire al procuratore (C. 12656/1991), né la mancata sottoscrizione del procuratore nella copia notificata della citazione, purché consenta di identificare la provenienza dell'atto dal difensore (C. 3620/1999; C. 6131/1995), né la sottoscrizione soltanto sotto la...

PROCURA ALLE LITI Io sottoscritto Sig. (C.F.: ) nato a e residente in Via n., delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del procedimento, innanzi al Tribunale di, nei confronti di (C.F.: ), residente in Via n., l Avv. del Foro di anche in esecuzione ed in opposizione, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell art. 4, 3 comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L.n.132/2014, come convertito dalla L. 162/14, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e segg. del citato decreto-legge. Reso edotto e, chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e23 D.Lgs 196/03, all utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d ora per rato e valido il suo operato. Eleggo domicilio presso lo Studio del suddetto Avvocato, in Luogo e data Firma Cliente V.to per autentica Avv. Commento [U23]: Art. 83 c.p.c. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa

RELAZIONE DI NOTIFICA Ad istanza dell'avv....., con studio in...., via...., n....., nella qualità di procuratore domiciliatario di...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del.... di.... ho notificato il suesteso atto al Sig..... in...., via...., n....., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di...., nella sua qualità di...