TESI IN DIRITTO ECCLESIASTICO LA LIBERTA RELIGIOSA IN ITALIA: L ARTICOLO 19 DELLA COSTITUZIONE Introduzione CAPITOLO 1: Il principio di libertà religiosa come diritto pubblico suriettivo nella Costituzione 1.1 Il concetto giuridico ed il valore tipico della libertà religiosa 1.2 Le fonti del diritto positivo italiano in merito alla libertà di religione 1.3 I principi e le norme costituzionali in ambito religioso 1.4 Il dibattito nell Assemblea Costituente 1.5 La relazione tra la libertà religiosa e la libertà di manifestazione del pensiero CAPITOLO 2: L applicazione concreta dell articolo 19 della Costituzione 2.1 L esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici e nelle aule scolastiche 2.2 La libertà religiosa nei rapporti tra i cittadini nell ambito della famiglia, del lavoro e delle istituzioni 2.3 Il principio dell uguaglianza formale e sostanziale applicato alla libertà religiosa 2.4 Il diritto alla formazione della coscienza individuale 2.5 Il contributo giurisprudenziale della Corte di Cassazione: la sentenza del 6 aprile 2000
CAPITOLO 3: I finanziamenti dello Stato italiano a favore delle confessioni religiose 3.1 Le modalità di partecipazione alla quota dell 8 per mille 3.2 La deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alle strutture confessionali 3.3 Le forme di sostengo finanziario indiretto 3.4 La partecipazione alla quota del 5 per mille dell IRPEF ed il finanziamento delle partecipazioni senza intesa 3.5 I problemi di costituzionalità del sistema di finanziamento delle confessioni religiose CAPITOLO 4: L evoluzione della libertà religiosa in Italia nel ventesimo secolo 4.1 L evoluzione della politica ecclesiastica in Italia dal 1922 al 1943 in coincidenza dell avvento del regime fascista 4.2 L importanza dei Patti Lateranensi dell 11 febbraio 1929 4.3 Il ruolo della politica italiana dal 1947 al 1984 in relazione al Concordato 4.4 La laicità dello Stato e la testimonianza religiosa: gli orientamenti della Corte Costituzionale 4.5 La libertà religiosa e di coscienza nell Europa moderna 4.6 L obiezione di coscienza ed i diritti della democrazia 4.7 Il pensiero del Pontefice Benedetto XVI sul concetto di libertà religiosa Conclusioni Bibliografia
(.OMISSIS.) Il criterio generale per regolare l intervento dello Stato a favore delle confessioni religiose è costituito dal riconoscimento ai contribuenti della possibilità di dedurre dal reddito imponibile le erogazioni liberali in denaro da loro destinate alle confessioni medesime fino all importo complessivo di 1.032,91. 1 In merito all utilizzo che la normativa pattizia prevede si possa fare circa le somme ricavate dalle erogazioni liberali deducibili, la Chiesa cattolica si è impegnata ad utilizzarle per il sostentamento del clero, la Tavola valdese per il mantenimento del culto ed il sostentamento dei ministri, le Chiese avventiste e la Chiesa luterana per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto ed evangelizzazione, l Unione delle chiese battiste per i fini di culto, istruzione e beneficenza. Per quanto riguarda le intese stipulate il 4 aprile 2007, la Congregazione dei testimoni di Geova, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia e la Chiesa Apostolica in Italia si sono impegnate ad utilizzare le somme derivanti dalle erogazioni liberali per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, l Unione induista per il sostentamento dei ministri di culto e l esercizio delle attività volte alle ordinazioni religiose ed alla formazione monastica dei ministri di culto, l Unione buddhista per il sostentamento dei ministri di culto e per il finanziamento delle cerimonie religiose, dei ritiri spirituali e della formazione dei ministri di culto, la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni per l esercizio delle attività finalizzate alla predicazione del Vangelo, per la celebrazione di riti e cerimonie religiose, per 1 Botta R., Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 150, ritiene che Il sistema di deducibilità è finalizzato a stimolare le offerte volontarie dei fedeli ed a fondare sul consenso dei cittadini l intervento finanziario dello Stato a favore delle confessioni al fine di evitare che in tale intervento siano coinvolti i contribuenti che non vogliano finanziare una determinata confessione. Il sostegno finanziario alle confessioni religiose ed ai relativi enti, realizzato mediante il riconoscimento della deducibilità di erogazioni liberali, è più ampio di quanto effettivamente emerge dalla legislazione di derivazione pattizia. A tal proposito, è sufficiente pensare alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore: di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese tra quelle indicate nel l articolo 100 del DpR nr. 917/1986 per un ammontare non superiore complessivamente al 2% del reddito d impresa dichiarato; di enti per interventi di restauro oppure per la manutenzione di beni culturali; di ONLUS oppure di iniziative umanitarie, religiose e laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all OCSE per un importo non superiore ad 2.065,83 o al 2% del reddito d impresa dichiarato. L articolo 14 del decreto legge nr.35/2005 convertito in legge nr.80/2005 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all imposta sul reddito delle società in favore di tali enti, siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 annui.
le attività missionarie e di evangelizzazione, per la cura delle anime e per il rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari. Tutte le confessioni religiose che hanno stipulato accordi e intese, ad eccezione dell Unione battista e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni perché non partecipano al riparto della quota dell 8 per mille, sono obbligate a trasmettere annualmente al Ministero dell Interno il rendiconto delle somme ricavate dalla partecipazione al riparto della quota dell 8 per mille e dalle erogazioni liberali deducibili. Negli ultimi anni, si sono sviluppate le forme di sostegno finanziario egli enti ed alle strutture confessionali nell ambito degli interventi relativi ai servizi alla persona. Tali forme di sostegno hanno riguardato l adozione, da parte di alcune regioni, dell erogazione di un buono scuola che favorisce la scuola privata confessionale agevolando le iscrizioni degli studenti appartenenti alle famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate ed il riconoscimento delle funzioni sociali ed educative degli oratori. La Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 33 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato conforme alle norme costituzionali, la legge nr.62/2000 dal punto di vista del riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni. I giudici costituzionali hanno ritenuto inammissibile, con la sentenza nr.42 del 6 febbraio 2003, la richiesta di referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge rilevando la contraddittorietà della richiesta referendaria in quanto le scuole paritarie private costituiscono una parte integrante del sistema di istruzione nazionale. Alle scuole paritarie private è garantita la piena libertà per quanto riguarda l orientamento culturale e l indirizzo pedagogico-didattico ed il loro progetto educativo può indicare l ispirazione di carattere culturale e religioso, pur non essendo obbligatorie per gli studenti iscritti la partecipazione alle attività extra-curriculari che presuppongono l adesione ad una determinata confessione religiosa. La legge nr.62/2000 stabilisce che per rendere effettivo il diritto allo studio ed all istruzione di tutti gli alunni frequentanti le scuole statali e paritarie nell adempimento dell obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare quale sostegno per la spesa sostenuta dalle famiglie per l istruzione attraverso l assegnazione di borse di studio differenziate per gli ordini ed i gradi di istruzione. Successivamente, l articolo 2 della legge nr. 289/2002 modificato dall articolo 13 del DpR nr. 147/2003, ha stabilito che, con decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell Istruzione, Università e Ricerca, sono determinati i criteri per l attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri a carico dell attività educativa presso scuole paritarie, nel limite massimo di 30 milioni di euro ogni anno nel periodo che inizia nel 2003 e si conclude
nel 2005. Alle persone fisiche, iscritte all anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia, che hanno figli minori iscritti presso le scuole paritarie, è riconosciuto il diritto ad un contributo quale parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche. (.OMISSIS.)