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Commissione studio Area Tributaria Contributo di approfondimento SPESOMETRO 2013 Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 1

Premessa Con il provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 sono state definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva ex articolo 21, Dl 78/2010 (c.d. spesometro ). Gli operatori Iva devono inviare l apposito modello di comunicazione con i dati relativi al 2012 entro il 12 novembre 2013 se si tratta di operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva o entro il 21 novembre 2013 per gli altri operatori. 1. Soggetti obbligati alla comunicazione Sono obbligati alla comunicazione: - i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; - i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell imposta sul valore aggiunto; - soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 che effettuano operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato; - i soggetti che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili che non utilizzano il tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 21 Novembre 2011; - i soggetti che, a partire dal 1 Ottobre 2013, effettuano operazioni di acquisto da operatori di San Marino con facoltà di utilizzare il vecchio modello fino al 31 Dicembre 2013; la comunicazione deve essere trasmessa in modalità analitica entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 2

- i soggetti passivi IVA che (a partire dal 1 Ottobre 2013) comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001 (c.d. Paesi Black List); tali soggetti hanno la facoltà di utilizzare il vecchio modello fino al 31 Dicembre 2013; - Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nello svolgimento delle proprie attività commerciali. 2. Soggetti esonerati dalla Comunicazione Sono esonerati dalla comunicazione: - i soggetti che si avvalgono del regime di cui all art. 1 commi da 96 a 117, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (c.d. ex minimi); - i soggetti che si avvalgono del regime di cui all art.27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (c.d. super minimi); - Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ovvero quelle diverse dalle operazioni connesse all esercizio d impresa. 3. Oggetto della comunicazione 1 Il paragrafo 3 denominato Oggetto della comunicazione, in combinazione al paragrafo 4 Esclusioni oggettive del provvedimento 2013/94908, fornisce l indicazione delle operazioni che devono formare oggetto della comunicazione. Il paragrafo 3 si compone di 3 punti dei quali: - il 3.1, a sua volta suddiviso in tre sottoclassi contrassegnate dalla lettera a alla c dell alfabeto, ed il 3.2 indicano i presupposti oggettivi cui fare riferimento nell individuazione delle operazioni rilevanti 1 Il contenuto del paragrafo è aggiornato al 14 ottobre 2013 Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 3

- il 3.3 fornisce una deroga al principio indicato al precedente punto 3.2 ; Il paragrafo 4, invece, elenca espressamente le operazioni escluse raggruppandole in 5 categorie contrassegnate dalla lettera a alla e dell alfabeto. A completare il quadro interviene il paragrafo 1.1.3 delle istruzioni per la compilazione al modello di comunicazione, con il quale viene data completezza al novero ed alla specificità delle operazioni da comunicare. 3.1 Comunicazione delle operazioni soggette all obbligo di fatturazione 2 Secondo quanto contenuto al punto a) del paragrafo 3.1, in combinazione paragrafo 3.2 ed al paragrafo 4 del provvedimento, costituiscono oggetto di comunicazione tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell Imposta sul Valore Aggiunto e quindi certificate con fattura, di qualsivoglia importo. In considerazione dell elencazione di casi particolari contenuta al paragrafo 1.1.3 delle istruzioni per la compilazione al Modello di comunicazione polivalente, vanno incluse nell elenco: tutte le operazioni attive e passive di qualunque ammontare imponibili, non imponibili ed esenti; le operazioni gratuite oggetto di autofattura; le operazioni in regime del margine, solo per la parte imponibile la operazioni in reverse-charge assoggettate ad Iva dal committente; le prestazioni di servizi, attive e passive, con soggetti extracomunitari, non imponibili ai sensi degli artt. da 7-Bis a 7-Septies e dell art. 9 del D.P.R. 633/72 anche in forza del nuovo art. 21 del D.P.R. 633/72 che a partire dal 1 gennaio 2013 né ha sancito l obbligo di fatturazione. le fatture passive ricevute dai contribuenti minimi, ancorché fuori campo iva; 2 Il contenuto del paragrafo è aggiornato al 14 ottobre 2013 Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 4

le fatture per operazioni con soggetti residenti in paesi Black-list, purchè non siano già state comunicate mensilmente o trimestralmente, se di importo superiore a 500 (senza alcuna esclusione delle operazioni qualificabili come importazioni o esportazioni); i documenti riepilogativi di fatture per operazioni di importo inferiore a 300 ; la scheda carburante, ove istituita. Infatti, laddove ai sensi delle semplificazioni introdotte con l art 7, co.2 lett. p), del D.L. 70/2011 (cd Decreto Sviluppo) si sia optato per la certificazione degli acquisti di carburante a mezzo di carte di credito, debito o prepagate (si ritiene purchè emesse da intermediari finanziari soggetti agli obblighi di indagini finanziarie, diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in Italia, come precisato dalla C.M. 24/E/2011 3 ), nessuna comunicazione deve essere predisposta per tale fattispecie. In caso contrario, le istruzioni al modello riportano la possibilità di indicare i dati, senza indicazione dei fornitori, con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi; gli acquisti provenienti da operatori sammarinesi di cui all art.16, lettera c) del D.M. 24 dicembre 1993 (da comunicare con periodicità mensile, vedi sopra) vale a dire quelle soggette a reverse-charge a norma dell art.17, co. 3 del D.P.R 633/72; le operazioni di leasing e noleggi soltanto da parte degli utilizzatori; i corrispettivi SNAI; i corrispettivi delle distinte riepilogative ASL emessi dalle farmacie; i corrispettivi connessi alle vendite per corrispondenza; per questa fattispecie, qualora le vendite non fossero certificate da una fattura, i dati vanno comunicati avendo quale limite la soglia di euro 3.60 a lordo di IVA. Per tutte le summenzionate fattispecie valgono i principi per cui: le fatture cointestate devono essere comunicate da ognuno dei cointestatari; 3 i citati mezzi di pagamento (carte di credito, di debito o prepagate) devono essere emessi da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7, comma 6, del DPR 605/73, e per l individuazione degli stessi si deve fare riferimento al punto 1.1 del provvedimento direttoriale del 19 gennaio 2007, nonché all elenco degli stessi allegato al provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005. Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, nel qual caso, quindi, l operazione (sopra soglia) deve essere comunicata. Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 5

le fatture contenenti costi promiscui per i soggetti esercenti attività in contabilità separata ai sensi dell art. 36 del D.P.R 633/72, vanno comunicate compilando un unico dettaglio. Risultano invece escluse: le importazioni; le cessioni all esportazione di cui all art. 8 lettere a) e b) del D.P.R 633/72; le operazioni intracomunitarie; le operazioni finanziarie di cui all art.10 in quanto già oggetto di comunicazione all Archivio dei Rapporti; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all Anagrafe tributaria, ad esempio (come indicato nella CM 24/E/2001 paragrafo 3.4): le operazioni connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica (art. 7 DPR 605/73) le operazioni relative ai contratti di mutuo (art. 78, co.25, L. 413/91) le operazioni relative agli atti di compravendita di immobili (art. 3-bis D. Lgs 463/97) le operazioni escluse o fuori campo Iva ai sensi degli artt. 2, 3, 5 e 15 del D.P.R 633/72; i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell art. 36 del D.P.R 633/72. 3.2 Comunicazione delle operazioni (attive) non soggette all obbligo di fatturazione 4 In questo caso i restanti punti del paragrafo 3.1, in combinazione al restante punto e) del paragrafo 4 ed il paragrafo 3.3 del provvedimento 2013/94908, forniscono la necessaria specificazione per il trattamento delle sole operazioni attive poste in essere: 4 Il contenuto del paragrafo è aggiornato al 14 ottobre 2013 Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 6

- dagli esercenti commercio al minuto e attività assimilate di cui all art. 22 del D.P.R. 633/1972; - dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all art. 74-ter D.P.R. 633/1972. non essendovi differenze, dal lato delle operazioni passive, tra questi e gli altri soggetti passivi. Per i primi sono soggette a comunicazione tutte le operazioni attive, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura ( in ossequio a quanto indicato al paragrafo 3.2 del provvedimento), se di importo pari o superiore d Euro 3.600, IVA inclusa, esclusi i corrispettivi riscossi tramite carte di credito, di debito o prepagate (emesse da intermediari finanziari soggetti agli obblighi di indagini finanziarie, diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in Italia, come precisato dalla C.M. 24/E/2011 5 ). Pertanto continuano a dover essere comunicate quelle regolate mediante, assegno bancario o circolare non trasferibili o bonifico. Per entrambi: - sono soggette a comunicazione le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate (omissis) nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella Italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo (SEE), e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. - in deroga al punto precedente (paragrafo 3.2 del provvedimento ndr), con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, (omissis) è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo pari o superiore a 3.600 al lordo dell imposta sul valore aggiunto. A conferma di quanto indicato al paragrafo 3.2 del provvedimento, anche per questi operatori è disposto l obbligo di comunicare tutte le operazioni, senza limite di importo, certificate volontariamente con fattura in luogo dello scontrino o ricevuta fiscale. 5 Vedi nota 3 Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 7

4. Contenuto e modalità di predisposizione della comunicazione. Ogni comunicazione può essere elaborata in forma analitica o in forma aggregata. Quest ultima modalità non è tuttavia consentita per : gli acquisti da operatori di San Marino in reverse charge acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli in regime di esonero acquisti di beni e prestazioni di servizi legati al turismo. 4.1 Invio dati in forma analitica: Nel caso di opzione per la comunicazione analitica, per ciascun cliente o fornitore dovrà essere indicato nel modello: partita IVA o in mancanza codice fiscale del cedente prestatore e dell acquirente committente in caso di privati. la data e il numero di emissione della fattura ; data di registrazione; ammontare dell imponibile e dell IVA (o il titolo di non assoggettamento dell imposta) e la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; i dati relativi alle eventuali note di variazione per ogni singola operazione.; nel caso in cui non è previsto l obbligo di emissione della fattura devono essere indicati i corrispettivi comprensivi di IVA per importi superiori ad Euro 3,600,00. Per i soggetti non residenti privi di codice fiscale: 1. per le persone fisiche il cognome e il nome il luogo e la data di nascita e lo stato estero del domicilio. 2. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o in mancanza quella effettiva. 4.2 Invio dati in forma aggregata: Nel caso di opzione per la comunicazione aggregata per ogni cliente e fornitore deve essere indicato l ammontare totale dell imponibile dell IVA e delle note di variazione. Più in particolare per ciascuna controparte e distintamente per le fatture emesse e per gli acquisiti, devono essere forniti i seguenti dati: Partita IVA o in mancanza codice fiscale; Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 8

Numero delle operazioni aggregate; Importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti; Importo totale delle operazioni fuori campo IVA; Importo totale delle operazioni con IVA non esposte in fattura; Importo totale delle note di variazione; Imposta totale sulle operazioni imponibili; Imposta totale sulle note di variazione. Per le fatture di acquisto è importante fare attenzione alla data di emissione o ricezione del documento: infatti le fatture di acquisto emesse nell anno 2012 ma registrate nei registri IVA del 2013 devono essere comunicate al fisco unitamente ai dati del 2013, non assumendo rilevanza il fatto che il documento sia stato emesso nel periodo d imposta precedente. Variazioni in aumento e in diminuzione In caso di variazioni in aumento o in diminuzione, di cui all Art. 26 D.P.R. 633/1972 le operazioni non devono essere comunicate qualora per effetto della nota di variazione in diminuzione l importo iniziale dell operazione si annulli del tutto. 5. Casi particolari - Obbligo di comunicazione per le operazioni legate al turismo per acquisti in contanti pari e superiori ad Euro 1.000,00 da indicare nell apposito quadro del modello spesometro intitolato operazioni legate al turismo art.3 comma 2 bis d.l. 16/2012 (quadro TU del modello). Si ricorda che l art.12 comma 1 d.l. 201/2011 convertito dalla legge n.214/2011 (decreto Salva Italia) ha ridotto ad Euro 999,99 la soglia dei trasferimenti di denaro contante senza l intervento di operatori finanziari. Tale divieto non opera nei confronti di soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio e assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell Italia e dell Unione Europea e residenti al di fuori dello stato italiano. Tuttavia per poter usufruire di tale deroga il cedente del bene o prestatore del servizio deve provvedere a : Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 9

1. Inviare all Agenzia delle Entrate un apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre comunicare le coordinate del conto corrente che si intende utilizzare; 2. Identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto); 3. Acquisire dal cliente straniero un autocertificazione da cui si attesti di non essere cittadino italiano ne comunitario, nonché di non essere residente in Italia; 4. Versare il primo giorno feriale successivo a quello dell operazione il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione. - Acquisti presso operatori Sanmarinesi: Gli acquisti con applicazione del reverse charge e quindi senza addebito dell IVA, devono confluire a partire dalle operazioni annotate dal primo ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro ( quadro SE del modello). Tale modello deve essere presentato per comunicare le operazioni sopra descritte, entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA. - Operazioni intercorse con operatori black list: Tali operazioni devono essere inserite nel modello di comunicazione per lo spesometro ( quadro BL), a decorrere dalle operazioni effettuate dal primo ottobre 2013. La comunicazione deve essere presentata: con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedente e per ciascun tipo di operazioni (cessioni di beni o acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisto di servizi) un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro 50.000,00; con cadenza mensile per tutti gli altri soggetti. Il Direttore dell Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 2 agosto 2013 ha precisato che il precedente modello e, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni black list, sono stati abrogati. Successivamente, in data 10 ottobre, è stato pubblicato un nuovo modello di Spesometro nelle cui istruzioni l Agenzia delle Entrate precisa che la vecchia comunicazione black list può essere utilizzata ancora in alternativa al modello Spesometro fino al 31 dicembre 2013. Per quanto concerne gli acquisti da San Marino, il provvedimento del 2 agosto 2013 prevedeva che fossero indicati sia nella sezione SE, entro l ultimo giorno del mese successivo alla registrazione, che nel quadro BL, essendo anche acquisti da paesi black list. Tale doppia indicazione è stata eliminata nel modello definitivo di spesometro e, quindi, gli acquisti da San Marino dovranno essere indicati soltanto nel riquadro SE. Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 10

Si precisa, inoltre, che fino al 31 dicembre 2013 tale comunicazione potrà essere ancora compilata in forma cartacea. Alcuni punti di sovrapposizione tra la normativa prevista per la black list e il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto in tema di spesometro, sono stati chiariti da parte dell Amministrazione Finanziaria con il modello di spesometro definitivo del 10 ottobre 2013. In particolare le istruzioni definitive del modello hanno chiarito che non sono soggette alla comunicazione annuale le operazioni registrate riguardanti operatori economici avente sede nei paesi black list; infatti, tali operazioni devono essere comunicate nella sezione dello spesometro (quadro BL), periodicamente secondo le scadenze già previste per le operazioni black list ( cioè con cadenza trimestrale o mensili). - Operazioni commerciali di leasing e noleggio: I contribuenti che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo e di locazione e/ o noleggio di autovetture, caravan, parco veicoli, unità da diporto e aeromobili possono comunicare all Anagrafe tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il nuovo modello dello spesometro. Si precisa che nel caso in cui non venga emessa fattura, la comunicazione riguarda soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore ad 3.600. - Cessione di immobili ed autoveicoli: La C.M. 28/E/2011 ha precisato che sono esenti dall obbligo di comunicazioni le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico. Si ritiene che la precisazione resti attuale anche in presenza delle nuove regole. 6. Termini per l invio della comunicazione Il termine per l invio della comunicazione per il periodo d imposta 2012 è fissato al: 12/11/2013 per i contribuenti mensili; 21/11/2013 per tutti gli altri contribuenti. A partire dalle comunicazioni relative all anno d imposta 2013: - i contribuenti mensili invieranno la comunicazioni entro il 10 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, - i contribuenti trimestrali invieranno la comunicazioni entro il 20 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 11