La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali Procedura Articoli Disciplina Tipologia di atti Fallimento 42 e 44 r.d. 267/1942 Il fallito perde l amministrazione e la disponibilità dei suoi beni e gli atti e i pagamenti dallo stesso eseguiti sono inefficaci nei confronti dei creditori. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell articolo 104-ter comma ottavo. Il fallito è escluso di diritto dalle società di persone, mentre la partecipazione in società di capitali è inefficace. 46 r.d. 267/1942 Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre Il fallito può: amministrare i beni del fondo patrimoniale, partecipare alla costituzione di un fondo patrimoniale nel quale vengono conferiti beni dell altro coniuge o di terzi, ricevere per donazione diritti d uso e
per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall articolo 170 del codice civile; 4) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Concordato fallimentare 130 r.d. 267/1942 Quando il decreto di omologazione del concordato fallimentare diventa definitivo, cessano gli effetti del fallimento. Gli organi della procedura decadono dalle funzioni ad essi spettanti nell ambito della procedura fallimentare, mantenendo però i compiti di sorveglianza e di adempimento del concordato. Concordato preventivo 167 r.d. 267/1942 Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l amministrazione dei suoi beni e l esercizio dell impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le d abitazione. Il debitore riacquista la piena capacità di disporre del proprio patrimonio e la facoltà di amministrarlo soltanto relativamente ai beni che non siano compresi nel piano concordatario. Rispetto, invece, ai beni compresi nel piano concordatario, gli atti di disposizione di questi ultimi competono al curatore fallimentare in conformità a quanto previsto nel programma di liquidazione. In seguito all omologa del concordato, le previsioni in esso contenute divengono vincolanti e, pertanto, vengono meno gli effetti connessi all ammissione al concordato preventivo, compresi i limiti al compimento degli atti di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore. Tuttavia, laddove il concordato preveda la cessione dei beni del debitore, il soggetto legittimato a compiere gli atti di liquidazione previsti nel
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. piano concordatario è il liquidatore, a meno che il provvedimento di omologa non attribuisca espressamente la relativa legittimazione al debitore stesso. Accordi di ristrutturazione dei debiti 182-bis r.d. 267/1942 L accordo di ristrutturazione dei debiti, dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese, impedisce di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, di acquisire titoli di prelazione se non concordati, determinando altresì la sospensione delle prescrizioni e il non verificarsi delle decadenze. L accordo di ristrutturazione dei debiti non incide sulla capacità del debitore. Tuttavia, il compimento di atti che ne possano pregiudicare la fattibilità può impedire l emanazione del decreto con il quale il tribunale dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e di acquisire titoli di prelazione se non concordati. Liquidazione coatta amministrativa 200 r.d. 267/1942 Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, le cui competenze sono assunte dal commissario liquidatore. Gli organi della società, benché non formalmente sciolti, sono posti in uno stato di quiescenza. Il commissario liquidatore, in quanto esso organo della procedura, è competente a compiere gli atti di amministrazione e gestione del patrimonio della società. Restano di competenza degli organi sociali tutte le altre funzioni attinenti all organizzazione della società, quali le modifiche organizzative, strutturali e della compagine societaria che siano compatibili
con lo stato di liquidazione coatta amministrativa. Composizione delle crisi da sovraindebitamento 210 r.d. 267/1942 Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell attivo, salvo le limitazioni stabilite dall autorità che vigila sulla liquidazione. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l autorizzazione dell autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. art. 10 l. 3/2012 Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione occorre l autorizzazione del giudice a decorrere dalla data del decreto di fissazione dell udienza per l approvazione dell accordo del debitore e sino alla data di omologazione dello stesso. Il decreto di fissazione dell udienza per l approvazione L autorizzazione dell autorità di vigilanza viene ritenuta necessaria, oltre che per la vendita di immobili e di beni in blocco, anche per la vendita dell azienda o di un suo ramo, in considerazione dell importanza economica di tali entità e della gravità delle conseguenze per i creditori. Non è, invece, espressamente richiesta l autorizzazione da parte dell autorità giudiziaria, le cui funzioni all interno del procedimento di liquidazione coatta amministrativa si limitano all accertamento dello stato di insolvenza, alla composizione delle controversie sulla formazione del passivo, all esame delle impugnazioni del bilancio di liquidazione e del piano di riparto e all approvazione, risoluzione o annullamento del concordato. Quando la composizione delle crisi da sovraindebitamento avviene nella forma dell accordo del debitore, dopo la fissazione dell udienza, eventuali atti di disposizione compiuti in difformità dal piano di risanamento sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al provvedimento. L accordo omologato è obbligatorio per tutti i
artt. 12 e 12-ter l. 3/2012 art. 14-novies l. 3/2012 dell accordo deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. L'accordo del debitore e il piano del consumatore omologati sono obbligatori per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità dei relativi provvedimenti. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. creditori anteriori all apertura del procedimento, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano di liquidazione. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui ne è stata eseguita la pubblicità. Pur mancando una norma analoga all art. 42 l. fall., che privi il debitore della facoltà di amministrare e di disporre dei suoi beni, quando la composizione delle crisi da sovraindebitamento avviene nella forma della liquidazione del patrimonio, il debitore perde l amministrazione dei beni del suo patrimonio e l equiparazione al pignoramento del decreto di apertura della procedura comporta l inefficacia di eventuali atti di disposizione.