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& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. VALENTINA LIOTTA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI 10123 TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel. 011 8126767 r.a. Fax 011 8122300 C.F. e P.IVA: 04762040014 sito: www.studioboidi.it e-mail: info@studioboidi.it Torino, lì 29 maggio 2013 CIRCOLARE N. 14/2013 OGGETTO: Comunicazioni degli operatori finanziari all Anagrafe tributaria sui rapporti intrattenuti con i clienti - Provvedimento attuativo INDICE 1 Premessa... 2 Soggetti obbligati alla comunicazione... 3 Dati oggetto della comunicazione... 3.1 Conferma dei precedenti obblighi di comunicazione... 3.2 Tabella riepilogativa... 4 Modalità di effettuazione delle comunicazioni... 4.1 Effettuazione delle comunicazioni mediante la nuova infrastruttura SID... 4.2 Effettuazione delle comunicazioni mediante PEC... 4.3 Predisposizione dei file da trasmettere... 4.4 Ricevute delle comunicazioni... 4.5 Scarto delle comunicazioni... 5 Termini per effettuare le comunicazioni... 6 Trattamento e utilizzo dei dati comunicati all Anagrafe tributaria... 7 Conservazione dei dati raccolti... S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E www.synergiaconsulting.it 20121 Milano Via Monte di Pietà 21 e-mail info@synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari

1 PREMESSA L art. 11 co. 2-4 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha introdotto l obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria il contenuto delle movimentazioni poste in essere con i contribuenti, in forma aggregata. Ciò costituisce un arricchimento notevole delle banche dati a disposizione degli uffici finanziari, in quanto prima di detta innovazione le comunicazioni concernevano, in sostanza, solo la presenza di rapporti posti in essere con il contribuente, e non il loro contenuto. Solo quando fosse stato disposto un vero e proprio accertamento fiscale, infatti, ottenute le debite autorizzazioni amministrative, sarebbe stato possibile conoscere il contenuto ad esempio dei conti correnti. L implementazione delle informazioni a disposizione dell Anagrafe tributaria dovrebbe essere strumentale alla sola formazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, anche se la realtà delle cose potrebbe essere diversa. Con il provv. 25.3.2013 n. 37561, l Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative della disciplina in esame, individuando: i dati oggetto di comunicazione periodica; le modalità di comunicazione, unicamente telematiche; i termini per effettuare le comunicazioni. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni in esame gli operatori finanziari, vale a dire le banche, le Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie, le società e gli enti di assicurazione, ecc. Tabella riepilogativa Di seguito si riporta la tabella, contenuta nel provv. Agenzia delle Entrate 20.6.2012 n. 50136, che riepiloga i soggetti obbligati alle comunicazioni in esame

Codice operatore 1 Banche 2 Poste Italiane S.p.A. Descrizione 3 Soggetti ex art. 106 del TUB, come sostituito dall art. 7 del DLgs. 141/2010 4 Soggetti ex art. 107 del TUB, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del DLgs. 141/2010 5 Soggetti ex art. 10 co. 10 del DLgs. 141/2010 (Holding) 6 Soggetti ex art. 112 co. 1-6 del TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell abrogato art. 155 del TUB) 7 Cambiavalute 8 Soggetti ex art. 112 co. 7 del TUB (Casse peota già iscritte ai sensi dell abrogato art. 155 co. 6 del TUB) 9 Soggetti ex art. 128-quater del TUB (Agenti in attività finanziaria), inserito dall art. 11 del DLgs. 141/2010, come modificato dall art. 8 del DLgs. 218/2010 10 Addetti al commercio in oro 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL) 12 Imprese di investimento (SIM) 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR - Fondi di investimento - SICAV) 14 Società di gestione del risparmio (SGR) 15 Società fiduciarie 16 Altri intermediari (codice residuale) 17 Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art. 111 del TUB, come sostituito dall art. 7 del DLgs. 141/2010, modificato dall art. 16 del DLgs. 218/2010 18 Agenzie di prestito su pegno ex art. 112 co. 8 del TUB, come sostituito dall art. 7 del DLgs. 141/2010 19 Società ed enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ex art. 23 co. 24 e 25 del DL 98/2011 20 Istituti di pagamento ex art. 114-septies del TUB, inserito dall art. 33 del DLgs. 11/2010 3 DATI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Costituiscono oggetto della comunicazione all Anagrafe tributaria le informazioni relative ai rapporti intrattenuti con i suddetti operatori finanziari: conti correnti, conti titoli, conti di deposito a risparmio, certificati di deposito, buoni fruttiferi, gestioni patrimoniali individuali, gestioni collettive del risparmio, finanziamenti, fondi pensione, rapporti fiduciari, cassette di sicurezza, carte di credito e di debito, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, compravendite di metalli preziosi, ecc.; attivi nel corso dell anno di riferimento.

Le informazioni da comunicare riguardano: i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1 gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell anno cui è riferita la comunicazione; per i rapporti accesi nel corso dell anno, il saldo iniziale alla data di apertura; per i rapporti chiusi nel corso dell anno, il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare ed avere, per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. Le comunicazioni che gli operatori finanziari dovranno inviare all Anagrafe tributaria non avranno quindi ad oggetto le singole operazioni poste in essere nel corso dell anno, ma il loro totale in forma aggregata (ad esempio, la consistenza iniziale e finale dei conti correnti, il totale degli acquisti con carta di credito e così via). In questo modo, l Agenzia delle Entrate sarà in grado di rinvenire facilmente eventuali indici di anomalia, che potranno esserci in presenza di forti scostamenti da un anno all altro circa le disponibilità monetarie. Le informazioni di dettaglio sul contenuto del rapporto finanziario continueranno invece ad essere acquisite e trattate secondo le attuali procedure. È interessante notare che tra le operazioni oggetto di comunicazione vi è altresì il numero di accesso alle cassette di sicurezza. Il Fisco non sarà dunque in possesso di informazioni circa il contenuto delle cassette di sicurezza, ma potrà sapere se un contribuente che dichiara un reddito esiguo accede varie volte a cassette di sicurezza. 3.1 CONFERMA DEI PRECEDENTI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Il nuovo obbligo di trasmissione dei dati non sostituisce le precedenti comunicazioni di cui ai provvedimenti dell Agenzia delle Entrate 19.1.2007 e 29.2.2008, vale a dire: l invio telematico mensile dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente; l invio telematico mensile dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno.

3.2 TABELLA RIEPILOGATIVA Di seguito si riporta la tabella relativa ai rapporti e ai dati oggetto del nuovo obbligo di comunicazione, contenuta nel citato provv. Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561. Tipo rapporto 1 2 3 4 5 6 7 Descrizione Importo 1 Importo 2 Importo 3 Importo 4 Conto corrente Conto deposito titoli e/o obbligazioni Conto deposito a risparmio libero/ vincolato Rapporto fiduciario ex L. 23.11.39 n. 1966 Gestione collettiva del risparmio Gestione patrimoniale Certificati di deposito e buoni fruttiferi contabile alla anno Controvalore dei titoli rilevato contabilmen-te alla data di fine anno precedente (come da estratto conto) (*) contabile alla anno Controvalore rilevato contabilmente a fine anno Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno Valore globale del patrimonio alla data di fine anno Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno contabile alla Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla anno (come da estratto conto) (**) contabile alla Controvalore rilevato contabilmente a fine anno (**) Ammontare del contratto di gestione alla Valore globale del patrimonio alla Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine degli accrediti degli acquisti di titoli, fondi, ecc., esclusi i rinnovi degli accrediti distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali) delle sottoscrizioni di quote degli apporti delle accensioni degli addebiti dei disinvestimenti degli addebiti distintamente individuato dei prelievi (parziali/ totali) dei rimborsi di quote dei prelievi delle estinzioni Altre informazioni Numero totale dei Certificati o dei buoni fruttiferi 8 Portafoglio

Tipo rapporto 9 Descrizione Importo 1 Importo 2 Importo 3 Importo 4 Conto terzi individuale/ globale 10 Dopo incasso 11 12 13 14 15 Cessione indisponibile Cassette di sicurezza Depositi chiusi Contratti derivati Carte di credito/ debito Contabile alla anno Contabile alla anno Contabile alla Contabile alla degli accrediti degli incassi degli addebiti Numero totale degli accessi Utilizzo del plafond di spesa a fine anno Utilizzo del plafond di spesa a fine nozionale dei contratti accesi Per le carte prepagate ricaricabili, l importo totale delle ricariche. Per le prepagate non ricaricabili l importo totale del valore delle carte acquistate nozionale dei contratti chiusi degli acquisti Numero totale dei contratti stipulati 16 Garanzie 17 Crediti 18 19 20 21 22 23 Altre informazioni Finanziamenti Fondi pensione Patto compensativo Finanziamento in pool Partecipazione Prodotti finanziari degli dei riscatti

Tipo rapporto 24 98 99 Descrizione Importo 1 Importo 2 Importo 3 Importo 4 emessi da imprese di assicurazione Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi Operazione Extraconto Altro rapporto incrementi della polizza del valore degli acquisti Ammontare delle operazioni della polizza del valore delle vendite Altre informazioni Numero totale delle operazioni Numero delle operazioni (*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell anno di riferimento. (**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell anno di riferimento. 4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione all Anagrafe tributaria dei dati in esame avviene con modalità telematiche. 4.1 EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI MEDIANTE LA NUOVA INFRASTRUTTURA SID I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni all Anagrafe tributaria utilizzando una nuova infrastruttura informatica denominata Sistema di Interscambio Dati (SID). La nuova infrastruttura prevede il colloquio application-to-application tra sistemi informativi, agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata, attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente configurata. Per utilizzare l infrastruttura SID, i singoli operatori finanziari devono: essere preventivamente registrati ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); effettuare un apposita registrazione al sistema SID, secondo le modalità descritte nel sito Internet dell Agenzia delle Entrate.

4.2 EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI MEDIANTE PEC In alternativa al SID, nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, è possibile l utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC): secondo i requisiti fissati dalla normativa di settore; sempre in modalità automatizzata; l alimentazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata deve quindi avvenire senza intervento di operatori. La casella di Posta Elettronica Certificata deve rimanere attiva per 60 giorni anche dopo la richiesta di chiusura della stessa. 4.3 PREDISPOSIZIONE DEI FILE DA TRASMETTERE La predisposizione dei file da mettere a disposizione dell Agenzia delle Entrate è a carico esclusivo del soggetto obbligato, titolare dei dati da comunicare. Non è quindi possibile avvalersi di intermediari abilitati per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni. Per la predisposizione dei file da trasmettere mediante le suddette modalità (SID o PEC), gli operatori finanziari devono utilizzare: meccanismi automatizzati di estrazione, di composizione in appositi formati record, di compressione e di immediata crittografia, finalizzati a formare e proteggere le informazioni; le specifiche tecniche ed il tracciato record approvati dal citato provv. 25.3.2013. Una volta terminata la predisposizione, il file viene firmato elettronicamente, al fine di assicurare l integrità del suo contenuto. 4.4 RICEVUTE DELLE COMUNICAZIONI L Agenzia delle Entrate certifica l avvenuta presentazione delle comunicazioni: a fronte del risultato positivo dell elaborazione di controllo formale; mediante una apposita ricevuta. 4.5 SCARTO DELLE COMUNICAZIONI L Agenzia delle Entrate, mediante una ricevuta di scarto, comunica invece la mancata accettazione della comunicazione, che si considera non presentata, dovuta: alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file;

ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati. A seguito della ricezione di una comunicazione di scarto: l utente è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati; qualora l azione correttiva richieda una nuova trasmissione del file, l invio deve essere effettuato entro i due mesi successivi alla ricezione dell esito negativo della comunicazione. 5 TERMINI PER EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI Per quanto riguarda i termini per effettuare le comunicazioni in esame, in via transitoria viene stabilito che: entro il 31.10.2013, devono essere comunicate le informazioni relative all anno 2011; entro il 31.3.2014, devono essere comunicate le informazioni relative all anno 2012. A regime le comunicazioni devono avvenire entro il 20 aprile di ogni anno, in relazione alle informazioni relative all anno precedente; quindi, ad esempio: entro il 20.4.2014, in relazione alle informazioni relative al 2013; entro il 20.4.2015, in relazione alle informazioni relative al 2014. 6 TRATTAMENTO E UTILIZZO DEI DATI COMUNICATI ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA I dati e le notizie che pervengono all Anagrafe tributaria: sono archiviati in un apposita sezione, già denominata Archivio dei rapporti finanziari ; sono raccolti e ordinati su scala nazionale, al fine della valutazione della capacità contributiva; sono utilizzati per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, sulla base dei criteri che verranno individuati con un successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate; sono altresì utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva

unica della situazione economica, di cui all art. 4 del DLgs. 31.3.98 n. 109 (ISEE), nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Tuttavia, in base ad un analisi del sistema normativo è difficile affermare con certezza che le nuove informazioni non potranno essere una fonte diretta per eventuali accertamenti fiscali. Si pensi ad un contribuente dichiarante redditi esigui che, da un anno all altro, riceve accrediti di ingente importo. Dalle comunicazioni della banca, l Agenzia delle Entrate nota di certo questa anomalia, derivante da nuove disponibilità monetarie, e ciò potrebbe costituire una fonte di innesco per un accertamento magari eseguito in maniera sintetica (tramite il c.d. redditometro ). L art. 38 del DPR 600/73, infatti, anche prima dell avvento del DL 201/2011, ha da sempre previsto la possibilità di determinare il reddito delle persone fisiche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Ad ogni modo, è chiaro che le novità normative descritte non hanno fatto venire meno la procedura indicata dal Legislatore per l attivazione delle c.d. indagini finanziarie, ovvero di quelle indagini che, sulla base di singoli dati emergenti dall analisi dei conti correnti, conducono al recupero di imposte non dichiarate. Pertanto, se l Agenzia delle Entrate avesse intenzione di controllare il contenuto del conto corrente di un contribuente per rinvenire, per esempio, accrediti non evidenziati nelle scritture contabili d impresa, dovrà preventivamente ottenere l autorizzazione del Direttore regionale dell Agenzia delle Entrate. 7 CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI I dati pervenuti all Anagrafe tributaria sono conservati fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati. Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo