REGOLAMENTO. per la disciplina delle AGENZIE PUBBLICHE DI AFFARI



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COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA Provincia di LECCE REGOLAMENTO per la disciplina delle AGENZIE PUBBLICHE DI AFFARI (Articoli da 115 a 120 del R. D. 18 giugno 1931, n.773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 204 e seguenti del Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635 ) IL PRESENTE REGOLAMENTO: - è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 2006, con atto n. 25; - è stato ripubblicato all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/09 al 06/10/2006. REDATTORE: - LEGGIO Fernando - Responsabile di Servizio - Area Affari Generali e Tributari 1

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA Provincia di LECCE REGOLAMENTO per la disciplina delle AGENZIE PUBBLICHE DI AFFARI (Articoli da 115 a 120 del R. D. 18 giugno 1931, n.773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 204 e seguenti del Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635 ) SOMMARIO NORME REGOLAMENTARI -Allegato A Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Esclusioni Articolo 4 Caratteristiche delle agenzie d affari Articolo 5 Requisiti soggettivi Articolo 6 Requisiti dei locali Articolo 7 Licenza di esercizio Articolo 8 Modalità di esercizio Articolo 9 Orario di apertura e chiusura Articolo 10 Dichiarazione di inizio attività Articolo 11 Cessazione dell attività Articolo 12 Sanzioni Articolo 13 Norme di rinvio Articolo 14 Rinvio dinamico Articolo 15 Pubblicità MODULISTICA -Allegato B Mod. 01 Dichiarazione di inizio attività Mod. 02 Comunicazione di effettivo inizio attività 2

Norme Regolamentari Allegato A REGOLAMENTO per la disciplina delle AGENZIE PUBBLICHE DI AFFARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le attività definite dall art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e dall art. 205 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., le cui competenze sono state trasferite ai Comuni con l art. 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Il presente regolamento ha validità fino all approvazione del nuovo e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari sono definite le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione di quelle attività di intermediazione assoggettate a specifica disciplina di settore. 2. L agenzia pubblica di affari, pertanto, implica il concetto di un azienda che abbia come requisiti essenziali un organizzazione, sia pure modesta, un offerta di servizi e un locale aperto al pubblico. Art. 3 Esclusioni 1. Non rientrano nelle agenzie pubbliche di affari, per il disposto di cui all art. 206 del regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., le agenzie di trasporto merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili. 2. Sono inoltre escluse, perché soggette a specifica disciplina normativa: - le attività di mediazione (Legge 3 febbraio 1939, n. 39 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 27 dicembre 1990, n 452); - le agenzie di viaggio e turismo (Legge regionale n. 8 del 14 giugno 1996); - i raccomandatari marittimi (Legge 4 aprile 1977, n. 135); - i commissionari di prodotti ortofrutticoli (R.D. 21 agosto 1937, n. 1982 ). 3

3. Sono riservate alla competenza dell autorità provinciale di pubblica sicurezza le licenze per l apertura di agenzie d affari autorizzanti l esercizio: - dell attività di pubblici incanti; - dell attività di agenzia matrimoniale; - dell attività di recupero crediti; - dell attività di pubbliche relazioni. Art. 4 Caratteristiche delle agenzie di affari 1. Gli aspetti fondamentali che qualificano o identificano un agenzia d affari sottoposta al Testo Unico delle leggi di P.S. sono: - che l attività sia svolta con carattere di abitualità e, quindi, non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed un minimo di organizzazione; - che l attività venga posta a disposizione indifferenziata di tutti i cittadini; - che la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di terzi che ne facciano richiesta e, quindi, in un attività di intermediazione; - che l attività di intermediazione venga svolta con carattere imprenditoriale e con finalità di lucro. Art. 5 Requisiti soggettivi 1. Il soggetto interessato ad intraprendere l esercizio dell attività di agenzia d affari: a. deve aver compiuto la maggiore età e deve possedere la capacità giuridica di obbligarsi; b. deve possedere i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; c. non dev essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; d. non deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all art. 12 del t.u.l.p.s. di cui al r.d. n. 773/1931 (istruzione obbligatoria dei figli). 2. Nei confronti del richiedente il rilascio della licenza per l esercizio dell attività di agenzia di affari, nonché nei confronti dell Ente/Società/Associazione rappresentata, non devono sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia). 3. Le licenze per l esercizio di agenzia di affari possono (discrezionalmente) essere negate a chi ha riportato condanne per delitti: - contro la personalità dello stato ( artt. 241-313 codice penale); - contro l ordine pubblico (artt. 444 421 codice penale); - contro le persone commessi con violenza o con furto ( artt. 624 e 625 codice penale), rapina (art. 628 codice penale), estorsione (art. 629 codice penale), sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630 codice penale) o per violenza o resistenza all autorità (artt. 336 e 337 codice penale). Art. 6 Requisiti dei locali 1. Il soggetto che intende iniziare l esercizio dell attività di agenzia di affari deve avere la disponibilità dei locali, nei quali dev essere svolta l attività, già al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui al successivo art. 10. 4

2. I predetti locali devono: - essere idonei sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per quanto riguarda la funzionalità a svolgere la particolare attività; - possedere i requisiti della sorvegliabilità di cui all art. 153 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S; - possedere la destinazione d uso commerciale; - rispettare le disposizioni del locale regolamento edilizio, le norme urbanistiche nonché le regole tecniche di prevenzione incendi. Art. 7 Licenza di esercizio 1. La licenza per l esercizio dell attività di agenzia di affari, prevista dall art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, come previsto dall art. 19 della legge n. 241 del 07 agosto 1990, divenuta efficace nei tempi e nei modi previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo, emanato in attuazione dei principi sanciti dalla medesima legge n. 241/90. 2. La licenza per l esercizio dell attività di agenzia di affari ha carattere permanente, è strettamente personale ed è valida esclusivamente per i locali in essa indicati. 3. Il trasferimento dell attività in altra sede o la modifica sostanziale dei locali già autorizzati è subordinato ad una nuova dichiarazione di inizio attività. 4. Nell esercizio dell attività di agenzia di affari è ammessa la rappresentanza. 5. La licenza di esercizio è sempre revocabile, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali il rilascio è subordinato, per abuso da parte del titolare e per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Art. 8 Modalità di esercizio 1. Le agenzie di affari dovranno essere gestite sotto la stretta osservanza delle specifiche norme del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e del suo Regolamento di attuazione, di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635, delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia nonché delle seguenti particolari prescrizioni: a. tenere un registro, a stampa, vidimato dall autorità locale di pubblica sicurezza, in cui devono indicarsi, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e il domicilio delle persone per le quali sono compiute le operazioni giornaliere, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto o dovuto e l esito dell operazione; b. conservare detto registro per un quinquennio ed esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; c. tenere permanentemente affissa, nel locale dell agenzia, in modo ben visibile, la tabella delle operazioni, nonché la tariffa delle relative mercedi; d. non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella medesima tabella e non ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa; e. non compiere operazioni o accettare commissioni da parte di persone che siano sprovviste della carta d identità o di documento equipollente munito di fotografia e rilasciato da un amministrazione dello Stato; 5

ART. 9 Orario di apertura e chiusura 1. Gli orari di apertura e chiusura delle agenzie di affari sono rimessi alla libera determinazione dei singoli esercenti, nel rispetto però dei seguenti limiti: - l apertura degli esercizi non può avvenire prima delle ore 07,00; - la chiusura degli esercizi deve avvenire entro le ore 22,00. 2. L esercente ha la facoltà e non l obbligo di effettuare la chiusura infrasettimanale del proprio esercizio. 3. Le agenzie di affari devono effettuare la chiusura nei giorni domenicali e festivi salvo la facoltà di apertura nei giorni di domenica e festivi ricadenti nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre e nel mese di dicembre. 4. Gli orari di apertura e chiusura e l eventuale chiusura infrasettimanale devono essere obbligatoriamente resi noti al pubblico mediante esposizione di apposito cartello, nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione al Sindaco e l indicazione della presa d atto del medesimo. Art. 10 Dichiarazione inizio attività 1. Per l esercizio dell attività di agenzia di affari occorre presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge N. 241, del 07 agosto 1990, utilizzando l apposito modello (Mod.01) previsto nell allegato B del presente regolamento, diretta al competente ufficio comunale e a firma del titolare dell agenzia, che deve contenere: a. i dati anagrafici e la qualità del dichiarante; b. Il codice fiscale del dichiarante; c. la denominazione o ragione sociale della ditta; d. Il codice fiscale e la partita IVA (se diversa dal codice fiscale) della ditta; e. l ubicazione dei locali sede dell attività e la dichiarazione di disponibilità degli stessi; f. l indicazione dettagliata del tipo di attività da svolgere; g. la dichiarazione riguardante, per il locali, il possesso dei requisiti richiamati nel precedente art. 6; h. l apposite dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi richiamati nel precedente art.5; i. la dichiarazione di consapevolezza che l attività può essere iniziata decorsi 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della stessa dichiarazione di inizio attività, come previsto dall art. 19, comma 1, della legge n. 241/90; j. la dichiarazione di conoscenza che l effettivo inizio attività dovrà essere contestualmente comunicato al competente ufficio comunale, come previsto dall art. 19, comma 2, della legge n. 241/90; k. per i cittadini stranieri, la dichiarazione riguardante il possesso e la validità del permesso di soggiorno; l. la dichiarazione inerente il rispetto delle prescrizioni di esercizio previste dal precedente art. 8; m. l eventuale dichiarazione di nomina del rappresentante. 2. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati: a. copia di un proprio e valido documento d identità (non necessario in caso di firma apposta davanti all impiegato addetto alla ricezione della denuncia di inizio attività); b. planimetria dell esercizio, in scala 1 : 100, a firma di un tecnico abilitato, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi e le vie di entrata e d uscita, con annessa relazione tecnica; c. certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell esercizio superi i 400 mq.); 6

d. copia dell atto costitutivo/statuto dell Ente/Società/Associazione (nel caso di persona giuridica); e. tabella in duplice copia, di cui una in bollo, delle operazioni da svolgere, con indicate le relative tariffe (datate e firmate in calce dal richiedente - art. 120 T.U.L.P.S.); f. permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini stranieri, sia titolari che rappresentanti); g. registro giornaliero degli affari per la vidimazione; h. dichiarazione di assenso del rappresentante (in caso di nomina). 3. L attività di agenzia di affari, come previsto dall art. 19, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, può essere iniziata trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della dichiarazione di cui al precedente comma 1., e l effettivo inizio dell attività dovrà essere contestualmente comunicato al competente ufficio Comunale, utilizzando l apposito modello (Mod. 02) riportato nell allegato B del presente regolamento. Art. 11 Cessazione dell attività 1. La cessazione dell attività di agenzia di affari va formalizzata con comunicazione al competente ufficio comunale, da effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura definitiva dell esercizio, a cura del titolare o del rappresentante dell agenzia. Art. 12 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme che regolano le agenzie pubbliche di affari, salvo che non trovino applicazione le norme penali, vengono punite con l applicazione delle: - sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 17 bis (da. 516,00 a. 3.098,00) e 221 bis (da. 154,00 a. 1.032,00) del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773; - sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 17- ter (sospensione e/o cessazione dell attività disposta dall autorità amministrativa) e 17- quater (sospensione dell attività disposta dal giudice penale) del surrichiamato T.U. 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da. 25 a. 500. Art. 13 Norme di Rinvio 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda al rispetto delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635. Art. 14 Rinvio Dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 15 Pubblicità 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà pubblicata all Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 7

Modulistica Allegato B REGOLAMENTO per la disciplina delle AGENZIE PUBBLICHE DI AFFARI Mod. 01 - Dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell art. 19 legge n.241 del 07/08/1990, per apertura Agenzia Pubblica d Affari (art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773). Comune di UGGIANO LA CHIESA tipo documento: Modello 01 titolo documento: Apertura AGENZIA PUBBLICA D AFFARI - dichiarazione inizio attività (art.19 legge n.241/90). Nota Bene: rimangono di competenza del Questore le attività di:recupero Crediti, Pubblici Incanti, Agenzie Matrimoniali, Pubbliche Relazioni. All Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di 73020 UGGIANO LA CHIESA OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell art. 19 legge n.241 del 07/08/1990, per apertura Agenzia Pubblica d Affari (art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773). Il/La sottoscritto/a Cognome Nome C.F. Cittadinanza Data di nascita / / Luogo di nascita Residenza: Provincia Comune Via, Piazza, ecc.,n., CAP, in qualità di : Titolare dell omonima impresa individuale; Legale rappresentante del, come da mandato, C.F. P.IVA (se diversa da C.F.) Denominazione o ragione sociale con sede nel Comune di Provincia Via, Piazza, ecc. n., CAP,Tel, 8

ai sensi e per gli effetti di cui all art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, dell art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 112/98, degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000, e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni previste dall art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, DICHIARA che in Uggiano la Chiesa in via/piazza, n., con superficie complessiva di mq. (concessione edilizia della struttura n. del e certificato di agibilità n. del ), darà inizio all attività di una agenzia pubblica di affari, per conto terzi, con l insegna per: disbrigo pratiche amministrative; disbrigo pratiche inerenti ai servizi funebri; raccolta informazioni a scopo divulgativo; informazioni commerciali; vendita di autoveicoli usati; vendite all asta di oggetti antichi e di antiquariato; esposizione temporanea di merci e per organizzare mostre; attività pubblicitarie; prenotazione e vendita di biglietti per pubblici spettacoli e manifestazioni; (altre attività da indicare) DICHIARA ALTRESI 1 - di avere la disponibilità dell immobile sede dell attività a titolo di : ; 2 - di aver rispettato, relativamente ai locali dell esercizio: i locali regolamenti di Polizia Urbana e Igienicosanitaria, il locale regolamento edilizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d uso nonché la normativa antincendio; 3 - che i locali dell esercizio possiedono i requisiti della sorvegliabilità di cui all art. 153 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S; 4 - di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del t.u.l.p.s. (r.d. n.773/1931) e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 5 - di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all art. 12 del t.u.l.p.s. di cui al r.d. n. 773/1931 (istruzione obbligatoria dei figli); 6 - che nei propri confronti, nonché nei confronti dell Ente/Società/Associazione rappresentata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (antimafia); 7 - di aver titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione di questa dichiarazione; 8 - di essere consapevole che la suindicata attività può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della presente dichiarazione; 9 - di essere a conoscenza che l effettivo inizio dell attività dovrà essere contestualmente comunicato al competente ufficio comunale; 10 - che l attività stessa dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare che disciplina la materia; 11 - di nominare _l_ sig. C.F. nat_ a il residente a via/piazza n., quale proprio rappresentante nell esercizio dell attività in argomento; 9

(in caso di cittadino straniero rispondere alle lettere successive) a. di essere in possesso di permesso di soggiorno per (specificare il motivo del rilascio), n.,rilasciato da il, con validità fino al ; b. di essere in possesso di carta di soggiorno per (specificare il motivo del rilascio), n., rilasciata da il,con validità fino al ; Alla presente allega: o copia di un proprio e valido documento d identità (in caso di firma non apposta davanti al funzionario addetto); o planimetria dell esercizio, in scala 1 : 100, a firma di un tecnico abilitato, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi e le vie di entrata e d uscita, con annessa relazione tecnica; o copia dell atto costitutivo/statuto dell Ente/Società/Associazione ( in caso di persona giuridica); o tabella in duplice copia, di cui una in bollo, delle operazioni da svolgere, con indicate le relative tariffe (datate e firmate in calce dal richiedente - art.120 T.U.L.P.S.); o registro giornaliero degli affari per la vidimazione; o dichiarazione di assenso del rappresentante (se nominato); o altro (specificare) ; Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. UGGIANO LA CHIESA, FIRMA (La firma deve essere apposta davanti all'impiegato addetto, previo accertamento dell'identità oppure, se l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità). SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO PER L AUTENTICA DELLA FIRMA Il sottoscritto a norma dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, fatte le ammonizioni di cui all art. 76 del medesimo D.P.R., attesta che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità del dichiarante mediante. Data TIMBRO 10

Mod. 02 - Comunicazione di effettivo inizio attività di Agenzia Pubblica di Affari, ai sensi dell art. 19, comma 2, legge n.241 del 07/08/1990, dell art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773 e dell art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 112/98. Comune di UGGIANO LA CHIESA tipo documento.: Modello 02 titolo documento: Apertura AGENZIA PUBBLICA D AFFARI : comunicazione di effettivo inizio attività(art. 19, comma 2, legge n.241/90). All Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di UGGIANO LA CHIESA OGGETTO: Comunicazione di effettivo inizio attività di Agenzia Pubblica di Affari, ai sensi dell art. 19, comma 2, legge n. 241 del 07/08/1990, dell art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773 e dell art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/98. Il/La sottoscritt nat a il e residente in, via/piazza n., C.F. cittadinanza, in qualità di : Titolare dell omonima impresa individuale; Legale rappresentante del, come da mandato, C.F. P.IVA (se diversa da C.F.) Denominazione o ragione sociale con sede nel Comune di Provincia Via, Piazza, ecc. n. CAP Tel, avendo presentato, ai sensi dell art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dell art. 115 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.77,e dell art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 112/98, la dichiarazione di inizio attività, datata, per l esercizio dell attività di " Agenzia Pubblica di Affari, per (1), acquisita al protocollo generale del Comune al n., in data, COMUNICA ai sensi e per gli effetti di cui all art. 19, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che in data ha dato effettivo inizio alla suindicata attività. UGGIANO LA CHIESA, (data) Note (1) Indicare il tipo di attività esercitata (firma) 11