SINTESI APPROVATO CON DGR 733/2017

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SINTESI PROGRAMMA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L UTILIZZO DEL FONDO PER L ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALL ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N.112 DEL 2016 E DECRETO INTERMINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016 DOPO DI NOI APPROVATO CON DGR 733/2017

PROGRAMMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE 112/2016 «DOPO DI NOI»: SITUAZIONE A GIUGNO 2017 NEL 2017 SI AVVIA L ATTUAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE PER IL DOPO DI NOI Il Ministero ha chiesto a fine gennaio 2017 alle Regioni di predisporre un programma sulle risorse 2016 sulla base degli indirizzi della Legge 112/16 e del Decreto attuativo 23.11.2016; Gli indirizzi del programma regionale sono stati condivisi con gli Enti Locali in Comitato tecnico e Cabina di regia e con le Federazioni delle Associazioni delle persone con disabilità FISH e FAND; Inviata proposta del Programma regionale al Ministero Lavoro e Politiche Sociali nei termini previsti; Il Ministero LPS ha comunicato in aprile alla Regione la conformità del Programma alle finalità della legge; Con Deliberazione n.733/2017 la Giunta regionale ha dato avvio al Programma regionale, approvando il riparto tra gli ambiti distrettuali delle risorse relative all esercizio finanziario 2016, ricevute dalle Regioni nel 2017; Nel periodo luglio settembre 2017 in ogni distretto i Comuni e l Azienda USL con le risorse assegnate dalla Regione devono definire un programma distrettuale sul «Dopo di Noi» nell ambito della Programmazione distrettuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA - Piani di Zona), coinvolgendo le Associazioni e Fondazioni per il Dopo di Noi.

Risorse fondo L.112/16 2016: 90,0 MLN per Regione Emilia-Romagna 6,57 2017: 38,3 MLN per RER 2,8 dal 2018: 56,1 MLN per RER 4,0* Nel 2017 le Regioni avranno a disposizione le risorse dell esercizio finanziario 2016 e 2017. Le risorse 2016 sono già assegnate. Le risorse del 2017 devono ancora essere assegnate alle Regioni (approvata intesa in Conferenza Unificata del 20 aprile 2017) RISORSE PER ONERI A RILIEVO SOCIALE RISORSE AGGIUNTIVE, CHE INTEGRANO STANZIAMENTI IN ESSERE * PER IL 2018 NON E ANCORA DECISO A LIVELLO NAZIONALE SE SARA CONFERMATO L ATTUALE CRITERIO DI RIPARTO «POPOLAZIONE 18-64 ANNI»

Gli interventi finanziabili dal fondo «Dopo di Noi» sono indicati nel Decreto 23/11/16 all art. 5 comma 4 Due tipologie : interventi assistenziali e socio-educativi lettere a); b); c); e); interventi strutturali lettera d). a) Percorsi di accompagnamento per l uscita programmata dal nucleo familiare di origine, ovvero per la de istituzionalizzazione; b) Interventi di supporto alla domiciliarità in alloggi con le caratteristiche di cui all articolo 3 comma 4 del Decreto 23.11.16, vale a dire in abitazioni (inclusa l abitazione di origine), gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, con una capacità ricettiva non superiore a 5 persone. Per bisogni particolari possono essere previsti più moduli abitativi nella medesima struttura di massimo 5 posti ciascuno per non più di 10 persone complessive nella struttura; c) Programmi di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana, di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile; d) interventi di realizzazione di soluzioni abitative dalle caratteristiche di cui all articolo 3 comma 4 del Decreto 23.11.16 (vedi precedente lettera b), mediante il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare (ricoveri temporanei di emergenza e sollievo per la famiglia).

I beneficiari sono indicati nella Legge 112/16 e nel Decreto 23.11.2016 le «persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» sono Persone con disabilità grave (in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione medico sociale AUSL - art. 3 comma 3 Legge 104/92) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare

Valutazione e presa in carico - 1 Il Decreto chiede alle Regioni di confermare le attuali modalità di presa in carico, senza oneri aggiuntivi: la valutazione e la formulazione del Progetto individuale sarà pertanto svolta dalle UVM disabili (équipe multi professionali con operatori di AUSL e Comuni) già presenti in ogni distretto (DGR 1230/08), che dovranno coinvolgere attivamente la persona con disabilità e chi ne esercita la tutela. Nel valutare l urgenza le UVM terranno conto: - limitazioni autonomia; - sostegni offerti dalla famiglia; - condizione abitativa e ambientale; - condizioni economiche della persona e della famiglia

Valutazione e presa in carico - 2 Come indicato all articolo 4, comma 3, del DM 23.11.2016, in ogni caso deve essere garantita priorità di accesso alle: persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all articolo 3, comma 4;

Valutazione e presa in carico - 3 Come previsto al comma 4 articolo 4 del Decreto 23 novembre 216, i Comuni e le Aziende USL potranno promuovere progetti rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4, con l obiettivo di favorire il riutilizzo di patrimoni resi disponibili dalle stesse persone con disabilità, dai loro familiari o da reti associative, in particolare favorendo forme di convivenza e mutuo aiuto tra le persone disabilità. A tal fine potranno essere realizzati progetti a favore di «persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» che, pur non rispondendo ai criteri di priorità sopra indicati di cui all articolo 4 commi 2 e 3, rendono disponibili per sé ed altre persone con grave disabilità e bisogni urgenti individuate dalla UVM, la propria abitazione o altre risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto di vita autonoma attraverso la convivenza in piccoli gruppi

DGR 733/17 riparto risorse 2016: 6,57 Riparto per distretto sulla base della popolazione 18 64 anni: 4,0 MLN per Interventi assistenziali e socio-educativi lettere a); b); c); e): Progetti ed interventi individualizzati con accesso tramite UVM distrettuale 2,57 MLN per Interventi strutturali lettera d), interventi di adattamento ambiente domestico di piccola entità per rendere disponibili in tempi brevi appartamenti per progetti individuali, gli alloggi devono avere caratteristiche indicate nel decreto 23.11.2016 (max 5 posti ) le Aziende USL dovranno garantire la gestione delle risorse con contabilità separata nell ambito del proprio bilancio sulla base delle decisioni che i Comuni assumeranno in sede di Comitato di Distretto, in modo unitario ed integrato con le risorse del Fondo Regionale della Non Autosufficienza, così come previsto dall articolo 51 della Legge Regionale n.27/2004, che regola l utilizzo del FRNA e fondi nazionali

Dettaglio interventi assistenziali e socio-educativi finanziabili con 4 MLN a) percorsi di accompagnamento per l uscita programmata dal nucleo familiare di origine, ovvero per la de istituzionalizzazione; b) interventi di in abitazioni (inclusa l abitazione di origine), gruppi appartamento o soluzioni di co-housing: NELLE LETTERE A E B sarà possibile finanziare PROGETTI PERSONALIZZATI (ad es. con ASSEGNO DI CURA, ASSISTENZA DOMICILIARE ), oppure inserimenti IN GRUPPI APPARTAMENTO c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile AD ES. WEEK END E PERCORSI CON EDUCATORE PER IMPARARE A VIVERE DA SOLI, ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare. RICOVERI DI EMERGENZA

Dettaglio interventi strutturali finanziabili con 2,57 MLN Le risorse potranno essere utilizzate in ambito distrettuale per interventi di realizzazione di soluzioni alloggiative innovative dalle caratteristiche di cui all articolo 3, comma 4, del DM 23.11.2016 (alloggi massimo 5 posti o in casi particolari 5+5) mediante il pagamento in particolare degli oneri di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. In sostanza, si parla di interventi di adattamento dell ambiente domestico di bassa complessità ed entità non rilevante, quali piccoli interventi di adeguamento strutturale o messa in opera degli impianti di abitazioni disponibili per la programmazione territoriale, comprese le abitazioni delle persone con disabilità. > L obiettivo è rendere disponibili in tempi brevi alloggi per la programmazione territoriale, comprese abitazioni delle famiglie.

Proposta utilizzo fondi 2017: 2,8 (ancora in fase di assegnazione alle Regioni) Le risorse riferite all esercizio finanziario 2017, che per la Regione Emilia-Romagna si prevede saranno pari a circa 2,8 MLN, saranno destinate agli interventi di cui alla lettera d) con una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti ed assegnazione dei finanziamenti gestita a livello regionale, «Bando regionale», con il coinvolgimento dei livelli di programmazione territoriale Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie e Comitati di Distretto. L obiettivo è favorire la realizzazione di almeno una soluzione alloggiativa di carattere innovativo per ogni ambito provinciale, favorendo la realizzazione e partecipazione agli interventi da parte di soggetti privati con comprovata esperienza nel settore dell assistenza alle persone con disabilità, che vedano il diretto coinvolgimento delle persone con disabilità e loro famiglie, con particolare riferimento alle Fondazioni di partecipazione.

Gli alloggi finanziabili devono avere requisiti previsti dal Decreto 23.11.16 art.3 comma 4 Caratteristiche di abitazioni, inclusa l abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di cohousing, che riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare. Massimo 5 posti o, nelle particolari situazioni indicate dal Decreto, 5 + 5 per un totale di non più di 10 persone Finanziabili oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione, messa in opera impianti