Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (Schema di decreto legislativo n. 467) N. 612 21 novembre 2017
Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (Schema di decreto legislativo n. 467) N. 612 21 novembre 2017
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE PREMESSA... - 3 - VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI... - 4 - ARTICOLI 1-4... - 4 - I
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 467 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo Riferimento normativo: articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220 Relazione tecnica (RT): Relatrici per le Commissioni di merito: Gruppo: Commissione competente: presente Narduolo, per la VII Commissione; Maestri, per la XI Commissione PD VII Cultura e XI Lavoro PREMESSA Il provvedimento adottato sulla base degli articoli 35 e 36 della legge n. 220/2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) reca disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. L articolo 35 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e le finalità di cui alla legge n. 183/2014 1, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Dall'attuazione di tali previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (art. 35, comma 3). Tali decreti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese; rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo; prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale. 1 Recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. - 3 -
Ai sensi dell art. 36, comma 3, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-4 Normativa vigente. L articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega sul mercato del lavoro) prevede un "tetto" all'utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possano essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. I suddetti limiti, nonché eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, non si applicano a una serie di contratti a tempo determinato, tra i quali quelli relativi a specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici o televisivi. Le norme modificano l'articolo 23, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 81/2015, disponendo che anche i contratti conclusi per la produzione di opere audiovisive siano esenti dall'applicazione del "tetto" sopra descritto sull utilizzo dei contratti a tempo determinato da (articolo 1). Normativa vigente. L articolo 44 del D.lgs. n. 81/2015 disciplina l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali prevedendo che con tale contratto possano essere assunti (in tutti i settori di attività, pubblici o privati) i soggetti tra i 18 e i 29 anni di età. La qualificazione professionale è determinata dalle parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento. La durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, nonché del periodo di apprendistato (per un massimo di tre anni ovvero cinque nei settori dell'artigiano), sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. All articolo 2, viene precisato che anche le attività stagionali svolte nel settore dello spettacolo rientrano tra quelle per le quali è possibile prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante, come sopra descritto. Si prevede poi, all articolo 3, che in sede di Conferenza Stato-Regioni venga definita un apposita intesa diretta a stabilire linee guida e criteri nazionali per una classificazione - 4 -
settoriale uniforme delle professioni artistiche e delle professioni tecniche nel settore cinematografico e audiovisivo. Infine (articolo 4), è stabilito che dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, sull articolo 2 la RT ribadisce che l'intervento si limita a meglio precisare quanto già consentito alla contrattazione collettiva dalla legislazione vigente. La specificazione del settore dello spettacolo è infatti finalizzata non ad estendere l'ambito di applicazione della deroga in tema di apprendistato, bensì a fugare ogni dubbio interpretativo, soprattutto alla luce dell'evoluzione normativa in materia e con riferimento alla definizione di stagionalità. L'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è stata altresì confermata dall'inps, interpellato espressamente in proposito su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni. - 5 -