REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIMINI



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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIMINI ARTICOLO 1 DEFINIZIONI 1.1 Ai fini del presente regolamento i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati: a) Comune: il Comune di Rimini; b) società partecipate: le società partecipate direttamente e/o indirettamente dal Comune; c) società partecipata direttamente: società di cui il Comune è socio diretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al relativo capitale sociale; d) società partecipata indirettamente di primo livello: società di cui il Comune è socio indiretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale sociale di un altra società (intermedia), che a sua volta è socia della prima, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale sociale; e) società partecipata indirettamente di secondo o ulteriore livello: società di cui il Comune è socio indiretto, attraverso la detenzione diretta (non mediata) di una partecipazione al capitale sociale di un altra società (intermedia), che a sua volta è socia di un altra ulteriore società (partecipata indiretta di primo livello), che a sua volta è socia della prima, attraverso la detenzione di una partecipazione al relativo capitale sociale; f) partecipazione societaria: partecipazione al capitale di una società, rappresentata da azioni (per le s.p.a. e le s.a.p.a.) o da quote (per le s.r.l.); g) organi della società: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione oppure amministratore unico, collegio sindacale, revisore contabile, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e più in generale, in senso lato, ogni organismo che possa incidere, con poteri gestionali, e/o di indirizzo e/o di controllo, sull attività della società (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il coordinamento dei soci ); h) nomina: individuazione formale dei nominativi dei componenti degli organi della società, da parte di un determinato soggetto (monocratico o collegiale); i) designazione: proposta dei nominativi dei componenti degli organi della società, all organo a cui spetta la nomina, da parte di un determinato soggetto (monocratico o collegiale); j) decisione/voto determinante per la nomina e/o per la designazione: decisione/voto che determina la nomina e/o la designazione di uno o più componenti degli organi della società partecipata, in virtù di una qualunque circostanza (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il diritto di nomina diretta ai sensi dell art.2449 c.c. prevista da uno statuto, la facoltà di designazione prevista da un patto parasociale, il possesso di una partecipazione di maggioranza assoluta o di maggioranza relativa al capitale sociale, ecc.); k) voto determinante per l adozione di una determinata deliberazione assembleare o comunque collegiale: voto che determina l adozione o meno di una determinata deliberazione da parte dell assemblea dei soci o di un altro organo collegiale (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il coordinamento dei soci ) di una società partecipata, in virtù di una qualunque circostanza (a Pagina 1 di 5

titolo esemplificativo, non esaustivo, il diritto di veto, il possesso di una partecipazione di maggioranza assoluta o di maggioranza relativa al capitale sociale, ecc.); ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI 2.1 Il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti della gestione delle partecipazioni societarie del Comune: a) l acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni societarie dirette ed indirette di primo livello, a prescindere dallo strumento con cui l operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento del capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.); b) la nomina e/o la designazione degli organi delle società partecipate direttamente e indirettamente di primo livello, a cui concorra, direttamente o indirettamente, il Comune; c) l esercizio del diritto di voto del Comune in seno alle assemblee e agli organi collegiali delle società da esso partecipate direttamente; d) la sottoscrizione, da parte del Comune, di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente sulle materie indicate ai precedenti punti a, b e c del presente articolo, con riferimento alle sole società partecipate direttamente dal Comune. ARTICOLO 3 - ACQUISIZIONE, DISMISSIONE E DAZIONE IN GARANZIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO 3.1 L acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni societarie dirette, da parte del Comune, a prescindere dallo strumento con cui tali operazioni vengono realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento del capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) sono determinate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, che approva anche i relativi atti. 3.2 L acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni societarie indirette di primo livello, da parte del Comune, e quindi l acquisizione, la dismissione e la dazione in garanzia di partecipazioni societarie da parte delle società partecipate direttamente dal Comune, a prescindere dallo strumento con cui tali operazioni vengono realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento del capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) a) sono disciplinate dal successivo articolo 5, nel caso in cui (in base alle disposizioni dello statuto o di altri atti - a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali ) debbano essere Pagina 2 di 5

approvate dall assemblea dei soci o da un organo collegiale della società partecipata direttamente; b) sono determinate autonomamente dall organo amministrativo della società partecipata direttamente, negli altri casi. ARTICOLO 4 NOMINA E/O DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI DELLE SOCIETA PARTECIPATE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE DI PRIMO LIVELLO, A CUI CONCORRA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL COMUNE 4.1 Nomina e/o designazione degli organi delle società partecipate direttamente dal Comune. a) nel caso in cui la decisione o il voto del socio Comune sia determinante per la nomina oppure per la designazione di uno o più componenti degli organi (della società partecipata) da nominare e/o designare, tale decisione/voto viene espressa/o dal Sindaco, con proprio decreto, oppure da suo delegato (per iscritto), conformemente alle istruzioni di voto impartitegli per iscritto dal Sindaco stesso, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell art.42, comma 2, lettere m, del D.L.gs.18.08.2000, n.267; b) nel caso alternativo in cui la decisione o il voto del socio Comune non sia determinante per la nomina oppure per la designazione di uno o più componenti degli organi (della società partecipata) da nominare e/o designare, tale decisione/voto viene espressa/o dal Sindaco, oppure da suo delegato (per iscritto), nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell art.42, comma 2, lettere m, del D.L.gs.18.08.2000, n.267; 4.2 Nomina e/o designazione degli organi delle società partecipate indirettamente dal Comune. a) nel caso in cui: a.1) la decisione o il voto della società partecipata direttamente dal Comune sia determinante per la nomina oppure per la designazione di uno o più componenti degli organi (della società partecipata indirettamente) da nominare e/o designare e a.2) la decisione o il voto del Comune sia (a sua volta) determinante per la formazione della decisione o del voto della società partecipata direttamente dal Comune, tale decisione/voto viene espressa/o dal legale rappresentante della società partecipata direttamente dal Comune, sulla base dei nominativi scelti dal Sindaco, con proprio decreto, all interno di una lista di candidati propostagli per iscritto dal legale rappresentante della società partecipata direttamente, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell art.42, comma 2, lettere m, del D.L.gs.18.08.2000, n.267; b) nel caso alternativo in cui non sussistano contemporaneamente le due condizioni indicate alle precedenti lettere a.1 e a.2, la decisione o il voto della società partecipata direttamente dal Comune viene espressa/o dal legale rappresentante della società stessa, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell art.42, comma 2, lettere m, del D.L.gs.18.08.2000, n.267. Pagina 3 di 5

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEL COMUNE IN SENO ALLE ASSEMBLEE E AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETÀ DA ESSO PARTECIPATE DIRETTAMENTE 5.1 Salvo quanto già stabilito al precedente articolo 4 relativamente alle nomine e/o alle designazioni degli organi delle società partecipate direttamente o indirettamente, il voto che il socio Comune esprimerà nelle assemblee e negli organi collegiali delle società partecipate direttamente sarà espresso dal Sindaco, o dal soggetto da esso delegato (per iscritto) alla partecipazione all assemblea o alla riunione dell organo collegiale, a) su conforme preventiva deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso in cui si tratti di voto determinante per l adozione della deliberazione proposta e l assemblea dei soci o l organo collegiale della società partecipata direttamente debba deliberare su una o più delle seguenti materie: a.1) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto della società partecipata direttamente e/o dello statuto di una società partecipata indirettamente di primo livello ; a.2) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni della società partecipata direttamente e/o di una società partecipata indirettamente di primo livello ; a.3) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni in società partecipate indirettamente di primo livello, dazione in garanzia di partecipazioni in società partecipate indirettamente di primo livello, a prescindere dallo strumento con cui l operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento del capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, fusione, scissione, liquidazione, ecc.); a.4) vendita o affitto dell azienda (o di un ramo d azienda) da parte della società partecipata direttamente e/o di una società partecipata indirettamente di primo livello ; a.5) bilanci di previsione e relative modifiche (solamente delle società partecipate - direttamente e indirettamente di primo livello - aventi per oggetto l esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario); a.6) sottoscrizione di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente: a.6.1) sulle materie indicate ai precedenti sottopunti del presente punto a - con riferimento alle sole società partecipate indirettamente di primo livello; a.6.2) sulla nomina degli organi delle società partecipate indirettamente di primo livello; b) autonomamente, nel caso in cui si tratti di voto non determinante per l adozione della deliberazione proposta, oppure di voto determinante per l adozione della deliberazione proposta su materie diverse da quelle indicate alla precedente lettera a del presente articolo. Pagina 4 di 5

ARTICOLO 6 - SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DI ATTI DI QUALUNQUE TIPO CHE INCIDANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SULLE MATERIE INDICATE AI PUNTI A, B E C DEL PRECEDENTE ARTICOLO 2.1. 6.1 La sottoscrizione, da parte del Comune, di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente su a) acquisizione, dismissione e dazione in garanzia di partecipazioni societarie dirette, a prescindere dallo strumento con cui l operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento del capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.); b) nomina e/o designazione degli organi delle società partecipate direttamente, a cui concorra, direttamente o indirettamente, il Comune; c) esercizio del diritto di voto del Comune in seno alle assemblee e agli organi collegiali delle società da esso partecipate direttamente; viene fatta dal Sindaco (per gli atti aventi valenza generale) o dal responsabile del procedimento (per tutti gli altri atti) su conforme preventiva deliberazione del Consiglio Comunale. Pagina 5 di 5

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