Divieti imposti dalla legge 40

Documenti analoghi
SOMMARIO. Introduzione Sezione I LA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

3. Tribunale Cagliari 16 luglio Viene sollevata la questione di

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1.

Indice delle pronunce sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 1.

INDICE CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 907 XVI Legislatura

Il caso Costa e Pavan

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

È LEGITTIMO PREDIRE E SELEZIONARE L UOMO?

1. illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3 (evidenziate le parti cancellate) : ART. 4. (Accesso alle tecniche).

Capitolo Primo. La procreazione medicalmente assistita

Selezione degli embrioni e legge 40 del 2004

TRIBUNALE DI SALERNO; ordinanza,

Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del (dep ), Presidente Criscuolo, Redattore Morelli.

Corte. Cost., sent dep , n. 229, Pres. Criscuolo, Est. Morelli.

SENTENZA N. 96 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

Al via la procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili

SOMMARIO PARTE PRIMA LIBERTÀ RIPRODUTTIVA E DIRITTI DELLA PERSONA. PRESENTAZIONE Vittoria Franco

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 3098 XVI Legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

I DATI DEL REGISTRO NAZIONALE DELLA PMA

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita

DECRETO 28 dicembre 2016, n (GU n.40 del ) *** ATTO COMPLETO ***

1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione

SCHEDA PROVVEDIMENTO E SINTESI DELLA VICENDA Tribunale di ROMA Ord. ex art. 700 c.p.c. 15/01/2014 Giudice: Dr.ssa Filomena Albano Ricorrenti: P. e C.

La legge 40 di nuovo davanti alla Consulta

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita. d iniziativa della senatrice FUCKSIA

PMA E TECNICHE DIAGNOSTICHE PRE IMPIANTO: EVOLUZIONE GIURIDICA DEL FENOMENO*. di Gianni Baldini

19-FEB-2017 da pag. 29 foglio 1

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

SENTENZA N. 47 ANNO 2005

RASSEGNA STAMPA. Sabato, 06 giugno Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Prefazione... pag. XI Guida alla lettura...» XIII. Capitolo I

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I

SENTENZA N. 132 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

Avv. Silvia Ciampolini

28/09/2013 Coop. Medici del Territorio Ara Nova Fiumicino. A.N.M.I. Onlus - Centro Studi Microcitemie Roma

Fecondazione assistita e diagnosi preimpianto: il testo della Consulta e un primo commento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Dichiarazione di consenso informato per indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta

LA LEGGE 1514 E LE SCELTE RIPRODUTTIVE DELLE COPPIE DI PORTATORI FC, DEI SOGGETTI MASCHI E FEMMINE AFFETTI DA FC.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40

Diagnosi preimpianto va effettuata a spese del Servizio Sanitario Nazionale. Tribunale, Milano, sez. I civile, ordinanza 21/07/2017

DELIBERAZIONE N X / 4103 Seduta del 02/10/2015

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Dott.ssa Elena Tuvinelli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Audizione informale nell ambito dei disegni di legge nn e connessi (Procreazione Medicalmente Assistita)

Disegni di legge nn e connessi (Procreazione medicalmente assistita)

Filippo Maria Ubaldi

Le fonti di PRODUZIONE del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche.

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

TRIBUNALE DI MILANO Sezione I Civile

Salute e diritti del nascituro

La fissazione dei criteri soggettivi d accesso alla P.M.A. tra Stato e Regioni

Legge 19 febbraio 2004, n. 40. "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"

Legge 19 febbraio 2004, n. 40

ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2270

Il sistema della Convenzione. dott. Valerio Palombaro

Fecondazione eterologa, la Consulta non boccia il divieto (Guida al Diritto.it) di Marina Castellaneta. Il precedente

Corte Cost., sentenza 5 giugno 2015 n. 96 (Pres. Criscuolo, est. Morelli) PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) RICORSO ALLE TECNICHE DI PMA DA

Da oggi sarà possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome di entrambi i genitori.

Abrogazioni: Referendum N.1 Referendum N.2 Referendum N.3 Referendum N.4. Legge 19 febbraio 2004, n. 40

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1888

Requisiti soggettivi

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

ORDINANZA N. 108 ANNO 2007

Sanità e bioetica, la rassegna delle massime in materia di procreazione materialmente assistita

SENTENZA N. 96 ANNO 2015

IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CONSENSO FIVET ETEROLOGA (OVODONAZIONE CON SPERMA DI DONATORE)

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

Le fonti di produzione del diritto

LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA PMA. GUGLIELMINO ANTONINO MD Responsabile, Direttore Sanitario U.M.R.

TRIBUNALE DI MILANO Sezione I Civile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni concernenti la conservazione di gameti umani e di tessuto gonadale

Dr. Filippo Maria Ubaldi

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2).

TRIBUNALE DI CAGLIARI ORDINANZA. contro

INDICE-SOMMARIO. Parte Prima GENERALITÀ. Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE

L n Disciplina dei licenziamenti individuali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.

Giudizio sull ammissibilità del referendum abrogativo

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA

ropei denominata Uno di noi ( Pubblichiamo di seguito il testo dell ordinanza: TRIBUNALE DI CAGLIARI

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE IL GIUDICE

CONSIDERAZIONI TECNICHE DI SINTESI SULLA SENTENZA 162/14

CONSENSO INFORMATO. Giornate ANMDO Caterina Mineccia. aterina Mineccia

C era una volta mater semper certa est - maternità surrogata.

TRIBUNALE DI SALERNO. proc. n /09 R.G. proc. spec. Ordinanza depositata il 13/01/2010. Il Giudice designato dott.

Un proge)o sostenuto da

Transcript:

13 anni di legge 40

Divieti imposti dalla legge 40 Legge n.40 del 19 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 entrata in vigore il 10 marzo 2004 1. 2. 3. 4. Divieto di utilizzo e donazione di embrioni per la ricerca scientifica - art. 13 e 14 Divieto di produzione di più di tre embrioni e Obbligo di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti- art. 14 c. 2-; Divieto di crioconservazione degli embrioni e Divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione -art. 6 c. 3- art. 14 c. 1-Divieto di applicazione di tecniche eterologhe -Art. 4 c. 3-; Divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche- art. 1 e 4

Conseguenza delle linee guida sulla legge 40 A seguito delle successive Linee Guida previste dalla legge 40 come atto vincolante l unica indagine clinica eseguibile sull embrione è quella osservazionale (divieto implicito di PGDsolo indagine osservazionale).

Effetti dal 2004 al 2014 Tribunali: oltre 38 procedimenti che condannano la legge 40 Pazienti : in Europa: aumento delle coppie che accedono a centri di procreazione assistita nei Paesi UE, per: 1. 2. 3. 4. Sottoporsi a tecniche eterologhe; Produrre più embrioni e crioconservare; Evitare gravidanze plurime; Effettuare indagini cliniche diagnostiche sull embrione. in Italia: 1. 2. 3. Aumento delle gravidanze a rischio del 3%, (vedi relazioni al Parlamento). Calo delle gravidanze. Aumento dei procedimenti giudiziari ad oggetto Legge 40/04.

I procedimenti che condannano la legge 40 2007 - I tribunali di Cagliari e Firenze disapplicano le linee guida del 2004 e ordinano l esecuzione di diagnosi preimpianto per coppie fertili portatrici di patologie genetiche 2008 - T.A.R del Lazio annulla le linee guida emanate nel 2004, per eccesso di potere nella parte in cui consentono solo l indagine osservazionale sull embrione e solleva il dubbio di costituzionalità sul limite dei tre embrioni producibili e l obbligo di contemporaneo impianto. La decisione del TAR Lazio sarà seguita da altre 2 ordinanze dei tribunali di Firenze che sollevano il dubbio di costituzionalità sulla legge 40/04.

I procedimenti che condannano la legge 40 Anno 2009 - Sentenza 151/09 Incostituzionalità della L.40/04 del 1 aprile 2009, deposito dell 8 maggio 2010, in G.U. il 13 maggio 2009 La sentenza riguarda gli articoli: ART. 14 c.2, è dichiarato incostituzionale il limite di tre embrioni producibili; ART. 14 c.2, è dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede l unico contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti; ART. 14 c.3, il trasferimento degli embrioni non deve provocare danno alla salute della donna (sentenza additiva); È confermata una deroga già presente nella legge al divieto di crioconservazione.

Motivazioni della sentenza costituzionale 151/09 I 15 giudici nelle motivazioni della sentenza chiariscono che: in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali.

Effetti della sentenza costituzionale 151/09 È applicabile la diagnosi preimpianto alle coppie infertili che ne chiedono applicazione(art. 14 c.5); Le tecniche di PMA sono applicate in base alle esigenze terapeutiche della coppia, prevedendo anche se necessario la produzione di più embrioni; Per la tutela della salute della donna è possibile trasferire un numero di embrioni idoneo per una gravidanza sicura e crioconservare gli altri embrioni.

...altri procedimenti che condannano la legge 40 2009 - Tribunale di Bologna: riconosce anche alla coppia non sterile in modo assoluto, ma che ha figli procreati naturalmente, il diritto di ricorrere alla PMA preceduta da PGD per concepire un figlio sano; 2010 - Tribunale di Salerno, il giudice motiva: Il diritto a procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle norme in esame che impedisse il ricorso alle tecniche di PMA da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili; solo la PMA attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura costituzionalmente orientata dell art. 13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio.

Effetti delle sentenze 2009/2010 I Tribunali di Bologna e Salerno: anche le coppie fertili possono accedere alla PMA con PGD, ma solo su decisione dei tribunali Il giudice riconosce ed afferma il diritto della donna al figlio. Diritto soggettivo, da ascriversi tra quelli inviolabili della Donna ai sensi dell art. 2 Cost. Conseguentemente, anche le scelte consapevoli relative alla procreazione vanno inserite tra i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Di più, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative fa parte dei diritti fondamentali e personalissimi di entrambi i genitori, in maniera da garantire la pariteticità della tutela alla libera ed informata autodeterminazione di procreare nel rispetto del diritto alla salute. LIMITE le decisioni dei tribunali hanno portata singola e non generale. le nuove linee guida dovrebbero ampliare il concetto di infecondità nel rispetto della giurisprisprudenza determinata dalle decisioni dei tribunali italiani

I procedimenti che condannano la legge 40 in sede internazionale Corte EDU Caso: Costa Pavan accesso alle cure per coppia fertile portatrice di patologia genetica Amicus Curiae: 1.Associazione Movimento perla vita + 52 parlamentari; 2.Associazione Luca Coscioni con Amica Cicogna, Cerco un bimbo, l Altra Cicogna + 60 parlamentari.

I procedimenti che condannano la legge 40 Corte EDU Decisione definitiva Caso Costa Pavan dal giorno 11 febbraio 2013 Violazione artt. 8 - Carta Europea dei diritti dell uomo Palese discriminazione in base alla patologia nell accesso alle cure. Tale discriminazione crea un danno alla salute della donna fertile che in questo modo deve procreare per via naturale e poi, all esito delle risultanze delle tecniche di diagnosi prenatale come la villocentesi, ecografia e amniocentesi preso atto dell avvenuta trasmissione della patologia al feto, è costretta a procedere con l interruzione di gravidanza che può determinare gravi danni alla salute e che di fatto mina l assetto psicologico del soggetto. L interruzione di gravidanza potrebbe essere evitata con una diagnosi sull embrione prima del trasferimento in utero. L Italia con il divieto di accesso alla Fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di patologia genetica per anni non ha consentito nel principio di precauzione il rispetto della salute della donna.

Elenco dei paesi che hanno legiferato in materia di diagnosi preimpianto

I procedimenti che condannano la legge 40 TRIBUNALE DI FIRENZE: DUBBIO DI COSTITUZIONALITA SUL DIVIETO DI ETEROLOGA A seguito di ricorso in via d urgenza per una coppia sterile che chiede accesso all eterologa in Italia. Il tribunale di Firenze solleva il dubbio di Costituzionalità sull art. 4. c. 3 L.40/04 ritenuta la portata della pronuncia della Corte Europea quale canone ermeneutico generale con valore sub-costituzionale, disapplicare l art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, per l effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti come formulato supra, e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con l art. 11 e 117 Cost. e 2,3,13,32 Cost. Seguono le Ordinanze del Tribunale di Catania a Ottobre 2010 e Milano Febbraio 2011.

I procedimenti che condannano la legge 40 Corte Costituzionale 09 aprile 2014 Cancellato divieto di applicazione tecniche eterologhe sentenza 162/2014 La Corte costituzionale, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2014 ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

I procedimenti che condannano la legge 40 Sentenza 162/2014 la Corte ha rilevato che l abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito non fanno venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario. Pertanto non vi è vuoto normativo; La legge 40 - al capo terzo articoli 8 e 9 - prevede che i figli nati da eterologa sono figli legittimi della coppia; non hanno alcun rapporto giuridico con i donatori dei gameti; la coppia che accede alla donazione dei gameti non può disconoscere il nato; i donatori sono anonimi. In questo modo sono affermate le tutele per tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita come previsto dalla legge stessa; Sotto il profilo scientifico, invece, i centri di fecondazione medicalmente assistita che posseggono tutti i requisiti tecnico scientifici necessari per poter immediatamente applicare tecniche con gameti donati dovranno riaprire le loro porte ai pazienti

I procedimenti che condannano la legge 40 Accesso alle tecniche di PMA per coppie fertili portatrici di patologie genetiche artt. 1 e 4 legge 40 14 MAGGIO 2015 La Corte costituzionale, ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all art. 6, comma1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche.

Sentenza n. 84/2016 Corte Costituzionale 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 febbraio n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l ordinanza in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.

Al Governo e al Parlamento chiediamo di approvare un atto urgente che apra una deroga al divieto di cui all art. 13 c.1 della legge 40/04 che consenta di destinare alla ricerca sugli embrioni non idonei per una gravidanza. Firma al seguente link: https://www.associazionelucacoscioni.it/ricerca

Conclusioni 1. 2. 3. 4. 5. Divieto di utilizzo e donazione di embrioni per la ricerca scientifica - art. 13 e 14 IN VIGORE; Divieto di produzione di più di tre embrioni e Obbligo di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti- art. 14 c. 2-Corte Cost. 2009 Cancellato; Divieto di crioconservazione degli embrioni e Divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione -art. 6 c. 3- art. 14 c. 1-Corte Cost. 2009 Deroga confermata sulla crioc.; Divieto di applicazione di tecniche eterologhe -Art. 4 c. 3-Corte Cost. 2014 Cancellato; Divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche- art. 1 e 4 Corte Cost. 2015 Cancellato

Problematiche irrisolte e Scenari Futuri Embrioni non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica Con normativa di dettaglio accesso alle persone per la pma gestazione per altri

Segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica www.associazionelucacoscioni.it A cura di Gruppo giuridico Associazione Luca Coscioni Prof. Avv. Filomena Gallo, Avv. Angelo Calandrini, Avv. Gianni Baldini