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Transcript:

Il contratto di mutuo nel recepimento della Direttiva 2014/17/UE Gli impatti operativi delle nuove disposizioni su contratti e trasparenza Alberto Leidi Paradigma 7 giugno 2016 1

Alcuni spunti armonizzazione UE recepimento ritardato (21/3/2016) mancanza disposizioni di attuazione modifiche contrattuali obbligatorie e opportunità perimetro di applicazione entrata in vigore progressiva il nuovo set trasparenza il patto marciano i crediti in valuta estera oneri da inadempimento rilevanti investimenti coordinamento con ambito CCD e «residuale» tutela rafforzato in mercato competitivo e una buona conoscenza dei degli avverbi numerali latini 2

Perimetro di applicazione (1/3) Art. 120-quinquies TUB, lett. c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato» Art. 120-sexies TUB, lett. h) «Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominato, ad eccezione dei seguenti casi: [ ] h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale» Art. 120-noviedecies TUB, lett. c) comma 3 TUB «All'articolo 122 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera f), le parole: «aventi una durata superiore a cinque anni;» sono soppresse; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro» 3

Perimetro di applicazione (2/3) rileva (i) garanzia su beni immobili residenziali o (ii) lo scopo legato all'acquisto o alla conservazione (non ristrutturazione) del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato inclusi anche prestiti chirografari (conta lo scopo) + le aperture di credito ogni altra forma di credito (se ipotecarie o scopo immobiliare) ipotesi di esclusione ex lege in art. 120-sexies TUB (tra gli altri: prestito vitalizio, mutui a dipendenti sotto condizioni di mercato, mutui senza oneri, dilazioni senza spese e senza nuove ipoteche, mutui non garantiti per ristrutturazione, prefinanziamenti a tempo indeterminato o entro 12 mesi) applicabile a banche? irrilevante la disciplina fondiaria (= si aggiunge ad essa) nozione di «beni immobili residenziali» (come per prestito vitalizio) moratorie restano incluse? 4

Perimetro di applicazione (3/3) Coordinamento con credito consumatori e altro ipotesi di credito ai consumatori (CCD) superiore a 75.000 euro (se scopo di ristrutturazione o non ci è garanzia ipotecaria) esclusione da CCD dei mutui ipotecari, indipendentemente dalla durata (non più limite quinquennale) rientrano in MCD crediti a condomini (se condominio=consumatore e ipoteca su beni residenziali) restano fuori da CCD e MCD: i finanziamenti a soggetti diversi da consumatori i finanziamenti a consumatori garantiti da ipoteca non su beni immobili residenziali i finanziamenti a consumatori sopra 75.000 euro non in MCD 5

Direttiva imponeva recepimento entro 21/3/2016 Entrata in vigore progressiva (1/2) Art. 3 D.Lgs. 72/2016 (disciplina transitoria) applicazione ai nuovi contratti stipulati dall 1/7/2016, ad eccezione: obblighi precontrattuali (disp. attuazione CICR entro 30/9/2016, in vigore dall 1/11/2016) vale anche per TAEG (art. 120-quinquies, comma 3, TUB, delega a Banca d Italia) valutazioni immobiliari (disp. attuazione Banca d Italia entro 30/9/2016, in vigore dall 1/11/2016) patto marciano (disp. attuazione MEF entro 180 giorni, in vigore 60 giorni dopo) non applicabile alle rinegoziazioni di crediti MCD Articolo aggiunto in sede di conversione time-table «verticale» per ambiti sul «perimetro» orizzontale 6

Entrata in vigore progressiva (2/2) quindi, in applicazione dal 1/7/2016: (per profili trasparenza e contrattuali) mutui in valuta estera oneri da inadempimento (art. 120-quinquiesdecies, comma 2, TUB) obblighi informativi su intermediari del credito servizio di consulenza (facoltativo) obblighi di commercializzazione abbinata (se pacchetti obbligatori) 7

Il nuovo set di trasparenza (1/3) pubblicità art. 120-octies TUB obblighi precontrattuali 120-novies TUB (informativa generale + informativa personalizzata, PIES) + art. 120- quinquies, comma 3 TUB(su regole di calcolo del TAEG) contratti art. 117 TUB (richiamato da 120-noviesdecies ) comunicazioni periodiche art. 119 TUB (richiamato da 120-noviesdecies ) 8

Il nuovo set di trasparenza (2/3) Fase precontrattuale Disciplina ordinaria CCD MCD (mancano disp. att.) - Pubblicità - Fogli Informativi - Copia idonea per la stipula (gratuita post appuntamento notaio) - Informativa generale (pubblicità) - Informativa personalizzata (SECCI) - Copia idonea per la stipula (gratuita) - Informativa generale - Informativa personalizzata (PIES) -? altro (comunque gratuito) Fase contrattuale DDS contrattuale auspicato SECCI contrattuale? Durante il rapporto - Rendiconto periodico - DDS periodico Rendiconto periodico (+DDS per carte credito commercializzate con cc) Rendiconto periodico (altro?) 9

Il nuovo set di trasparenza (3/3) fase precontrattuale: informazioni generali (integrazione fogli informativi?) + informazioni personalizzate (tramite PIES) fase contrattuale e rendicontativa applicabile solo su nuove offerte (diversità di regime sul pregresso) PIES ha stessa logica e finalità del SECCI (replicabili analogicamente le FAQ relative al SECCI)? nessuna disposizione obbligatoria sul contenuto dei contratti (differenza rispetto a CCD) nuovo diritto di riflessione di 7 gg. prima della stipula (rinunciabile solo su richiesta espressa del consumatore di stipulare, allungabile a favore del cliente) - attenzione alle condizioni «ferme» (limiti usura sul nuovo trimestre) 10

Il patto marciano (1/4) Art. 120-quinquiesdecies TUB «in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza» 11

Il patto marciano (2/4) previsto in termini generali in Direttiva UE (art. 28, par. 4 e 5) deroga di origine giurisprudenziale (es. Cass. 1561/15) a divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) norme simili in prestito vitalizio (prima di MCD) e c.d. «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato» (nuovo art. 48-bis TUB, ex D.L. 59/2016, in parallelo a MCD) clausola non obbligatoria, da valutare opportunità tanti limiti in recepimento italiano (art. 120-quinquiesdecies TUB), da chiedersi se l opportunità sarà veramente esercitabile 12

Il patto marciano (3/4) Limitazioni introdotte nella disciplina nazionale clausola solo al momento della conclusione del contratto di credito (non inserimento successivo nemmeno a fronte di rinegoziazioni, cfr. art. 3 esclusa anche in mutui per surrogazione attiva) libertà di negoziazione (finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola, nemmeno a determinate condizioni) obblighi informativi precontrattuali su contenuto e possibili effetti dell'accordo (modalità da determinarsi da parte della Banca d Italia) + assistenza obbligatorie e gratuita, da parte di un consulente al fine di valutarne la convenienza (sembrerebbe escluso che sia riconducibile al servizio di consulenza ex art. 120-terdecies) 13

Il patto marciano (4/4) Limitazioni introdotte nella disciplina nazionale (segue) attivabile solo a fronte del mancato pagamento di un ammontare equivalente a 18 rate mensili (diverso da credito fondiario) stima da parte di un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale, con perizia successiva all'inadempimento redatta secondo standard di sistema opzione reversibile o no (resta alternativa di azione di recupero ordinaria?) da chiarire modalità di perfezionamento dell atto di trasferimento della proprietà del bene immobile (attesi chiarimenti notarili) quadro non ancora consolidato per una clausola «pronta» 14

I crediti in valuta estera (1/2) Art. 120-quinquies TUB, lett. n) «valuta estera» = valuta diversa da (i) quella del reddito (ii) quella delle risorse destinate al rimborso (iii) quella dello Stato di residenza «al momento della conclusione del contratto» definisce l ambito di applicazione dell art 120-quaterdecies TUB sul particolare regime di disciplina dei mutui in valuta estera 15

In vigore dall 1/7/2016 I mutui in valuta (2/2) Art. 120-quaterdeciesTUB da coordinare con Disp. Trasp. 2015 obblighi informativi nelle comunicazioni periodiche in caso di variazione dell importo totale del credito o delle rate residui di oltre il 20% rispetto al momento di stipula del contratto diritto di conversione in qualsiasi momento, a scelta del consumatore nella valuta : del reddito principale delle principali attività della residenza(originaria o sopravvenuta) regole su conversione tasso di cambio BCE del giorno della richiesta possibili disp. CICR su limiti a diritto di conversione e onere omnicomprensivo a carico consumatore Possibilità di sospensione dell offerta 16

Oneri da inadempimento (1/2) Art. 120-quinquiesdecies, comma 2, TUB «Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso» ulteriore nuova «cappatura» nel settore del credito limitazione ex lege del risarcimento del danno da inadempimento al solo danno emergente, con esclusione del lucro cessante perimetro inclusivo di interessi di mora e qualsiasi spesa/commissione collegata a ritardi/inadempimenti applicazione del «requisito organizzativo» Sez. XI Disp. Trasp. (quantificazione «attestata per iscritto e formalmente approvata») 17

Oneri da inadempimento (2/2) Art. 120-quinquiesdecies, comma 2, TUB (segue) necessità di una verifica del processo organizzativo con stretto monitoraggio dei costi (anche nel tempo) interessi di mora non modificabili unilateralmente (art. 118 TUB, richiamato da art. 120-noviesdecies TUB), però tutelati per un triennio al grado ipotecario (art. 2855 c.c.) applicazione per i nuovi contratti dall 1/7/2016, utilità di una clausola di salvaguardia 18

Il contratto di mutuo nel recepimento della Direttiva 2014/17/UE Gli Gli impatti adeguamenti operativi procedurali, delle nuove operativi disposizioni e contrattuali su contratti e trasparenza FINE PRESENTAZIONE Grazie per l attenzione, Alberto Leidi I contenuti esposti nelle slide e nel corso del convegno riflettono personali considerazioni del relatore e non impegnano in alcun modo l Azienda presso la quale lavora. Paradigma 7 giugno 2016 19