RIFORMA DELLE PENSIONI I POSSIBILI SCENARI



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RIFORMA DELLE PENSIONI I POSSIBILI SCENARI Si sintetizzano, nelle schede che seguono, gli effetti che, in materia di pensionamento e di trattamento pensionistico, si avranno qualora dovessero essere approvate dal parlamento le proposte governative di modifica del sistema previdenziale vigente di cui alle leggi 335/95 e 447/97. Premesso che alla data del 31 dicembre 2007, il personale della scuola docente ed Ata, in servizio nell anno scolastico 2003/2004 con contratto a tempo indeterminato avrà la seguente età anagrafica: FASCIA A - DA 30 A 46 ANNI: DOCENTI 235.263 (176.447 donne e 58.816 uomini) ATA 53.381 (32.028 donne e 21.353 uomini) FASCIA B - DA 47 A 56 ANNI: DOCENTI 264.970 (198.727 donne e 66.243 uomini) ATA 66.267 (39.760 donne e 26.561 uomini) FASCIA C - DA 57 A 64 ANNI: DOCENTI 198.000 (148.500 donne e 49.500 uomini) ATA 54.195 (32.517 donne e 21.678 uomini) Le Schede elaborate dalla Uil Scuola con la normativa in vigore (requisiti per l accesso e calcolo della pensione) e la normativa prevista dalla riforma (requisiti per l accesso e calcolo della pensione) Scheda 1 - personale docente ed Ata compreso nella fascia A Scheda 2 - personale docente ed Ata compreso nella fascia B Scheda 3 - personale docente ed Ata compreso nella fascia C Scheda 4 - Modalità di liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo

S C H E D A N. 1 PERSONALE DOCENTE ED ATA COMPRESO NELLA FASCIA A Comprende personale che nella maggior parte ha assunto servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 ed è, quindi, soggetto alle regole del sistema contributivo. - NORMATIVA IN VIGORE a) requisiti per l accesso alla pensione. Le norme previste dalle leggi 335/95 e 447/97 consentivano al personale assunto prima del 1 gennaio 1996, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità purché in possesso dei seguenti requisiti: 57 anni di età e 35 di contribuzione utile a pensione, oppure, indipendentemente dall età anagrafica, 40 anni di contribuzione. Per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia le medesime leggi richiedevano 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, purché in possesso di almeno 20 anni di contribuzione( non meno di 15 per alcune situazioni particolari). Le suddette norme non si applicavano nei confronti del personale che alla data del 1 gennaio 1996 non poteva fare valere alcuna contribuzione utile a pensione. Per questo personale l accesso alla pensione poteva aversi esclusivamente secondo quanto previsto dall articolo 1, commi 19 e 20, della legge 335/95( comma 19: per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un unica prestazione denominata pensione di vecchiaia ; comma 20: Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57 anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale. b) calcolo della pensione. Per la determinazione dell ammontare della pensione trovava applicazione quanto previsto dall articolo 1, comma 12, lett. a) e b) della legge 335/95. Lett. a): dalla quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla suddetta data( ultima retribuzione percepita,n.d.r.); Lett. b): dalla quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo(moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione previsto dalla tabella che segue,n.d.r.)

Coefficiente di trasformazione --------------------------------------------- età valori --------------------------------------------- 57 4,720% 58 4,860% 59 5,006% 60 5,163% 61 5,334% 62 5,514% 63 5,706% 64 5,911% 65 6,136% - NORMATIVA PREVISTA DALLA RIFORMA a) requisiti per l accesso alla pensione L accesso alla pensione sarà consentito esclusivamente a partire dal 60 anno di età, anziché a partire dal 57 come prevedeva la legge 335/95. b) calcolo della pensione La pensione sarà calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo il cui coefficiente di trasformazione partirà da 60 anni, anzichè da 57, con conseguente modifica dei valori previsti dalla predetta tabella.

S C H E D A N. 2 PERSONALE DOCENTE ED ATA COMPRESO NELLA FASCIA B Si tratta di personale che al 31 dicembre 2007 non potrà fare valere i 57 anni di età e neppure i 39 anni di contribuzione ma che gode del sistema di calcolo retributivo o misto. - NORMATIVA IN VIGORE a) requisiti per l accesso alla pensione Le norme ancora oggi in vigore consentono l accesso al trattamento pensionistico di anzianità, a partire dal 2008, purchè in possesso di 57 anni di età e 35 di contribuzione, oppure, indipendentemente dall età anagrafica, di 40 anni di contribuzione. L accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia è consentito, per le donne, al compimento del 60 anno di età; per gli uomini al compimento del 65 anno di età purchè entrambi in possesso di almeno 20 anni di contribuzione, ma per alcune situazioni particolari anche con il possesso di 15 anni di contribuzione. b) calcolo della pensione Per il calcolo della pensione, la normativa in vigore dispone un diverso criterio di calcolo a seconda che il lavoratore possa o meno fare valere al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione. - Nel primo caso si applica il comma 13 dell articolo 1 della legge 335/95 il quale dispone che la pensione è interamente liquidata in base al sistema retributivo e l ammontare è determinato dalla somma della quota A e della quota B. La quota A( quella cioè relativa agli anni di servizio e/o di contribuzione posseduti entro il 31 dicembre 1992) viene calcolata assumendo a base di calcolo la retribuzione percepita all atto della cessazione dal servizio, maggiorata del 18%. La quota B(relativa agli anni di servizio e/o di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992) viene calcolata assumendo a base di calcolo la media delle retribuzioni annue lorde percepite, per il 2004, negli ultimi 7 anni e 3 mesi; per il 2005, negli ultimi 7 anni e 11 mesi; nel 2006, negli ultimi 8 anni e 7 mesi; per il 2007, negli ultimi 9 anni e 3 mesi; dal 2008, negli ultimi 10 anni, tutte maggiorate del 18%. Le retribuzioni degli anni che concorrono a individuare la media vanno preventivamente rivalutate, ad eccezione di quelle percepite nei due anni antecedenti la cessazione dal servizio, con un coefficiente determinato dall aumento del costo della vita secondo l ISTAT. Per la sola quota B, nella base di calcolo rientrano le quote di trattamento accessorio accedenti annualmente la maggiorazione del 18%. In tutte e due le quote concorre, per determinare la base di calcolo, l indennità integrativa speciale nella misura corrisposta all atto della cessazione dal servizio. - Nel secondo caso si applica il comma 12, lett.a) e b) dell articolo 1 della legge

335/95 il quale dispone che la pensione è determinata dalla somma della quota A corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1992, come calcolata nel primo caso e dalla quota B corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato, però, secondo il sistema contributivo. - NORMATIVA PREVISTA DALLA RIFORMA a) requisiti per l accesso alla pensione A decorrere dal 1 gennaio 2008, il diritto per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità si potrà conseguire esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per la pensione di vecchiaia occorreranno invece, 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, potendo fare valere non meno di 20 anni di contribuzione. Sempre dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015, il personale che maturerà una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 57 anni potrà ancora accedere al trattamento pensionistico di anzianità purchè opti per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. b) calcolo della pensione Per coloro che cesseranno dal servizio potendo fare valere 40 anni di contribuzione o al raggiungimento dell età per la pensione di vecchiaia, non cambiano i criteri di calcolo previsti dalla legge 335/95 e indicati nella prima parte della scheda. Per coloro che chiederanno di accedere ugualmente al trattamento pensionistico di anzianità, potendo fare valere meno di 60 anni, se donne, meno 65 se uomini o meno di 40 anni di contribuzione, il calcolo della pensione sarà invece sottoposto integralmente al sistema di calcolo contributivo( si veda la scheda n. 4). Con tale sistema di calcolo l ammontare della pensione subirebbe, rispetto a quella che avrebbero percepito se, entro il 31 dicembre 2007, avessero potuto fare valere 57 anni di età unitamente a 35 di contributi, oppure 39 di contributi, una riduzione tra il 30 e il 40 per cento.

S C H E D A N. 3 PERSONALE DOCENTE ED ATA COMPRESO NELLA FASCIA C Si tratta di personale che entro il 31 dicembre 2007 potrà fare valere 57 o oltre anni di età e 35 di contribuzione utile a pensione, ovvero, indipendentemente dall età anagrafica, 38 anni di contribuzione negli anni 2004 e 2005 e 39 negli anni 2006 e 2007. Tutto il personale compreso nella fascia può, inoltre, fare valere almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. - NORMATIVA IN VIGORE a) requisiti di accesso alla pensione. 1 - per l accesso alla pensione di anzianità i requisiti sono quelli previsti dalle legge 335/95 e 447/97 e sintetizzati nella tabella. -------------------------------------------------------------- Anno età+contributi sono contributi -------------------------------------------------------------- 2004 57 e 35 38 2005 57 e 35 38 2006 57 e 35 39 2007 57 e 35 39 ----------------------------------------------------------- 2 - per l accesso alla pensione di vecchiaia i requisiti sono: 60 anni per le donne, ma con diritto a permanere in servizio fino a 65; 65 per gli uomini. Le une e gli altri potranno, prima del compimento del 65 anno di età, chiedere di permanere in servizio per un ulteriore biennio ovvero fino al raggiungimento del 70 anno se necessario per conseguire 40 anni di contribuzione. La contribuzione minima per avere diritto alla pensione di vecchiaia è di 20 anni( con non meno di 15 anni in alcuni casi particolari). b) calcolo della pensione. Stante il disposto dell articolo 1, comma 13 della legge 335/95, la pensione viene interamente liquidata in base al sistema retributivo. L ammontare della pensione è determinato dalla somma della quota A e della quota B, come indicato nella scheda n. 2. - NORMATIVA PREVISTA DALLA RIFORMA a) requisiti per l accesso alla pensione. 1 - pensione di anzianità. Il personale docente ed ata incluso nella fascia C potrà continuare ad accedere alla

pensione di anzianità in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti previsti dalle leggi 335/95 e 447/97, semprechè detti requisiti si acquisiscano entro il 31 dicembre 2007. 2 - pensione di vecchiaia. Non è prevista alcuna modifica rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. b) calcolo della pensione. Non è prevista alcuna modifica rispetto ai criteri di calcolo previsti dalla normativa vigente. Sui criteri per la determinazione della base di calcolo sia della quota A che della quota B pende, tuttavia, la spada di Damocle della intenzione del Governo di pervenire, in materia, ad una equiparazione dei criteri del settore pubblico/privato( base di calcolo della quota A e B rispettivamente mediante la media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni e degli ultimi dieci. L introduzione di tali criteri comporterebbe una riduzione dell ammontare della pensione netta, indicativamente, tra il 3 e il 5 per cento.

S C H E D A N. 4 MODALITA DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON LE REGOLE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO Le modalità di liquidazione sono disciplinate dall articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 30 aprile 1997, come modificato prima dal decreto legislativo 29 giugno 1998 n.278 e successivamente dall articolo 1 del D.L 3 maggio 2001, n. 158. Recita testualmente tale articolo: 1 - il montante individuale dei contributi di cui all articolo 1, comma 6, della legge 335/95 (L importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all età dell assicurato al momento del pensionamento), è determinato dalla somma di due quote: a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 2 - La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle retribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all articolo 1, comma 9 della legge 335/95( il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo(pil) nominale, appositamente calcolata dall ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l anno di rivalutazione), nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle quote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell INPS. 3 - La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell INPS. per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. 4 - Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all articolo 2, comma 9 della legge 335/95, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.

5 - Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti alla data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di 10 annualità. per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995. 6 - La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l importo del massimale di cui all articolo 2, comma 18, della legge 335/95, rapportato all anno considerato sulla base dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall ISTAT. 7 - Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all articolo 1, comma 6 della legge 335/95. 8 - L importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall articolo 1, comma 6, della legge 335/95(coefficiente di trasformazione riprodotto nella scheda n. 1, n.d.r.).