Informativa per la clientela



Documenti analoghi
Circolare n. 14. del 15 marzo Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL n. 16) - Decorrenza dall 1.4.

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA

Ballarè Sponghini e Associati

Circolari per la Clientela

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015

Dottori Commercialisti Associati. dottore commercialista revisore contabile. RITA MAGGI dottore in economia. ELISA FERRARI Dottore in economia

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall anche per i non titolari di partita iva (privati)

Fiscal News N. 17. Credito Iva La circolare di aggiornamento professionale Premessa

Studio. Commercialisti Revisori Legali. Merati - Valla A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra euro

Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall

News per i Clienti dello studio

Sanzioni per indebite compensazioni

Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

730, Unico 2015 e Studi di settore

Tel Fax info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA A cura di Antonella Gemelli e Sandro Cerato

CIRCOLARE DELLO STUDIO

Le regole di compensazione orizzontale dei crediti fiscali

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

LA NUOVA COMPENSAZIONE IVA LE NUOVE REGOLE DA ADOTTARE DAL 2010

Studio Rosina e Associati

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

LAURA BIAGIONI Dottore commercialista Revisore contabile

OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

Pertanto, ai soggetti con partita Iva risulta già inibito, da tempo, l uso del modello F24 cartaceo.

La Circolare Tributaria n.2 del 14 gennaio La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

Roma, 19 settembre 2014

CREDITI d IMPOSTA COMPENSAZIONE e VISTO di CONFORMITÀ

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

NOTA OPERATIVA N. 11/2014

LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE CLIENTI N. 23/2014

Bologna, 22 settembre 2014

Novità in materia di Rimborsi IVA

INDICE. 5 Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti... 8

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000

Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24

Circolare nr. 36 del 24 settembre 2014

TOMASSETTI & PARTNERS Studio di consulenza commerciale tributaria e del lavoro

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 1. Roma, 15 gennaio 2010

COMPENSAZIONE DI CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA CON CREDITI ERARIALI

SPECIALE OBBLIGO DI VERSAMENTI TRAMITE F24 TELEMATICI SOMMARIO. Milano, 03 Ottobre 2014

Gestione Credito IVA Annuale

prof. avv. Paola ROSSI

Compensazione credito IVA

Genova, 22 settembre Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 11 / 2014

LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

D o t t o r i C o m m e r c i a l i s t i

T & P Circolare Informativa 9/2014 Legge di Stabilità: COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES IRAP

STUDIO BOIDI & PARTNERS

Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti

Circolare n. 5. Crediti commerciali certificati vantati nei confronti di Amministrazioni pubbliche - Utilizzo in compensazione - Novità INDICE

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga

STUDIO BOIDI & PARTNERS

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

Circolare 9 gennaio 2015

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

OGGETTO: Stretta agli F24 cartacei

Visto di conformità. La normativa e la sua applicazione. A cura di: Marco Sigaudo. (testo aggiornato al 04/02/2013)

D AZEGLIO SERVIZI SRL

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

L UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE E IL VISTO DI CONFORMITÀ DEL MOD. IVA 2012

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Supporto On Line Allegato FAQ

LE NUOVE REGOLE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 DAL 1 OTTOBRE 2014

Fiscalità Edilizia. SPLIT PAYMENT: -Le regole per la compensazione o il rimborso del credito IVA-

Versamenti F24 telematici. FORUM PA 2007 Pagamenti elettronici nella PA Roma, 25 maggio 2007

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

Transcript:

Informativa per la clientela Informativa n. 19 del 10 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di applicazione delle nuove disposizioni... 2 3 Compensazione dei crediti IVA annuali... 2 4 Compensazione dei crediti IVA trimestrali... 3 5 Determinazione del limite di 5.000,00 euro... 4 6 Decorrenza delle nuove disposizioni... 5 6.1 Soggetti che prima del 2.3.2012 hanno compensato fino a 10.000,00 euro... 5 6.2 Soggetti che prima del 2.3.2012 hanno compensato tra 5.000,00 e 10.000,00 euro... 5 6.3 Soggetti che prima del 2.3.2012 hanno compensato fino a 5.000,00 euro... 5 6.4 Tabella riepilogativa... 5 7 Regime sanzionatorio... 6 1

1 PREMESSA Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto, a decorrere dal 2010, alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, collegati al superamento di determinate soglie: 10.000,00 o 15.000,00 euro, per i crediti IVA annuali derivanti dalla relativa dichiarazione; 10.000,00 euro, per i crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli TR relativi ai primi tre trimestri solari. L art. 8 co. 18-20 del DL 2.3.2012 n. 16, c.d. DL sulle semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 2.3.2012, ha abbassato da 10.000,00 a 5.000,00 euro la suddetta soglia, che comporta: l obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR; il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione; l obbligo di utilizzare, per in cui è esposta la compensazione del credito IVA, i sistemi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla compensazione dei crediti IVA, alla luce delle nuove disposizioni. Si ricorda che rimane applicabile il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali (tra cui l IVA), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122). 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Si ricorda che i vincoli in esame riguardano i soli crediti IVA annuali e trimestrali che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione orizzontale o esterna ). Sono quindi escluse dall ambito applicativo della disciplina in esame: le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo (c.d. compensazioni interne o verticali ), anche se esposte nel modello F24. A tali fini è però necessario che il credito sia maturato prima del debito (es. credito IVA 2011 utilizzato per compensare il debito del primo trimestre 2012); diversamente (es. debito IVA 2011 compensato con il credito del primo trimestre 2012), si applicano i vincoli in esame; le compensazioni nel modello F24 degli altri crediti tributari (es. IRPEF, IRES e IRAP), ovvero contributivi (es. eccedenze di contributi INPS e di premi INAIL). 3 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA ANNUALI La compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 10.000,00 euro, soglia ora ridotta a 5.000,00 euro: può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito; comporta l obbligo di utilizzare, per, esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, secondo quanto stabilito dal relativo provvedimento del 21.12.2009; non possono quindi più essere utilizzati i servizi di home banking e di remote banking messi a disposizione dalle banche e dalle Poste. Peraltro, secondo quanto era stato chiarito dall Agenzia delle Entrate, in tutti casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA annuali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24: contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro; ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro. 2

Inoltre, l utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a 15.000,00 euro, soglia che rimane invariata, comporta altresì l obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l apposizione del visto di conformità c.d. leggero da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti di cui all art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Pertanto, in seguito all intervento del DL 16/2012, il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24: fino all ammontare di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro), senza aver presentato la dichiarazione annuale dal quale emerge; oltre il suddetto ammontare di 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro: dal giorno 16 del mese successivo a quello dal quale emerge (data di addebito indicata nel modello F24); senza che la dichiarazione presentata sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti; oltre il suddetto ammontare di 15.000,00 euro: dal giorno 16 del mese successivo a quello dal quale emerge (data di addebito indicata nel modello F24); a condizione che sulla dichiarazione presentata sia stato apposto il visto di conformità o la sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti. Tabella riepilogativa In sintesi, la situazione della vecchia e della nuova disciplina può essere riepilogata sulla base della seguente tabella. COMPENSAZIONE CREDITI IVA ANNUALI Importo Vecchia disciplina Nuova disciplina Fino a 5.000,00 euro Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro Oltre 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro Oltre 15.000,00 euro Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d imposta di maturazione Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d imposta di maturazione con visto di conformità o sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d imposta di maturazione con visto di conformità o sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti 4 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI La compensazione dei crediti IVA trimestrali di importo superiore a 10.000,00 euro, soglia ora ridotta a 5.000,00 euro: può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emerge il credito (data di addebito indicata nel modello F24); comporta l obbligo di utilizzare, per, esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, direttamente 3

o tramite un intermediario abilitato, secondo quanto stabilito dal relativo provvedimento del 21.12.2009; non possono quindi più essere utilizzati i servizi di home banking e di remote banking messi a disposizione dalle banche e dalle Poste. Peraltro, secondo quanto era stato chiarito dall Agenzia delle Entrate, in tutti casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa Agenzia anche per la trasmissione dei modelli F24: contenenti singolarmente compensazioni IVA inferiori ai 5.000,00 euro; ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di 5.000,00 euro. In relazione ai crediti IVA trimestrali: in ogni caso, la compensazione può essere effettuata solo successivamente alla presentazione del modello TR; non si applica la disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti. Pertanto, in seguito all intervento del DL 16/2012, i crediti IVA trimestrali possono essere utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24: fino all ammontare di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione di tale modello; oltre il suddetto ammontare di 5.000,00 euro, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono (data di addebito indicata nel modello F24). Tabella riepilogativa In sintesi, la situazione della vecchia e della nuova disciplina può essere riepilogata sulla base della seguente tabella. COMPENSAZIONE CREDITI IVA TRIMESTRALI Importo Vecchia disciplina Nuova disciplina Fino a 5.000,00 euro Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro Oltre 10.000,00 euro Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR di presentazione del relativo modello TR Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR di presentazione del relativo modello TR di presentazione del relativo modello TR 5 DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO Si ricorda che il limite di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro): è riferito all anno di maturazione del credito IVA e non all anno solare di utilizzo in compensazione; è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità; in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all ammontare complessivo dei crediti maturati nell anno d imposta; non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione interna con i versamenti IVA, secondo quanto sopra precisato. 4

Pertanto, ai fini del calcolo del limite di 5.000,00 euro (prima 10.000,00 euro), occorre tenere distinti: il credito IVA annuale maturato nel 2010, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2011 e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2012 della dichiarazione annuale relativa al 2011; il credito IVA annuale maturato nel 2011, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata o da presentare nel 2012; i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2011 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2011, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2012 della dichiarazione annuale relativa al 2011; i crediti IVA che matureranno nei primi tre trimestri del 2012 (sommatoria dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel 2012. 6 DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Il DL 16/2012 non ha stabilito una specifica decorrenza per l applicazione delle nuove regole di compensazione dei crediti IVA, limitandosi a prevedere che l Agenzia delle Entrate possa emanare un apposito provvedimento con il quale definire termini e modalità attuative delle nuove disposizioni. Poiché il DL 16/2012 è in vigore dal 2.3.2012 e l emanazione del suddetto provvedimento attuativo è una facoltà e non un obbligo, in mancanza di interventi ufficiali, deve ritenersi, quantomeno in via prudenziale, che il nuovo limite di 5.000,00 euro sia già applicabile dalla suddetta data del 2.3.2012. 6.1 SOGGETTI CHE PRIMA DEL 2.3.2012 HANNO COMPENSATO FINO A 10.000,00 EURO Qualora prima della suddetta data del 2.3.2012 (es. al 16.1.2012 e/o al 16.2.2012) sia già stato compensato l intero plafond disponibile di 10.000,00 euro riguardante il credito IVA annuale relativo al 2011, sulla base della precedente disciplina, nessuna sanzione può essere irrogata. 6.2 SOGGETTI CHE PRIMA DEL 2.3.2012 HANNO COMPENSATO TRA 5.000,00 E 10.000,00 EURO Più problematica appare invece la situazione in cui, prima della suddetta data del 2.3.2012 (es. al 16.1.2012 e/o al 16.2.2012), sia stato compensato, sulla base della precedente disciplina, un credito IVA annuale relativo al 2011 di importo compreso tra 5.000,00 euro (nuovo limite) e 10.000,00 euro (vecchio limite). In tal caso, in attesa di interventi ufficiali, appare prudenziale ritenere che le ulteriori compensazioni debbano rispettare i previsti vincoli. Ad esempio, se al 16.2.2012 sono stati compensati 8.000,00 euro del credito IVA annuale relativo al 2011, l importo eccedente (compresi quindi i 2.000,00 euro rientranti nel vecchio limite di 10.000,00 euro) potrà essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011, comprensiva del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti se l ammontare del credito destinato alla compensazione orizzontale è superiore a 15.000,00 euro. 6.3 SOGGETTI CHE PRIMA DEL 2.3.2012 HANNO COMPENSATO FINO A 5.000,00 EURO I soggetti che, invece, prima della suddetta data del 2.3.2012 non hanno effettuato alcuna compensazione del credito IVA annuale relativo al 2011, oppure hanno compensato importi inferiori a 5.000,00 euro, potranno effettuare compensazioni fino al raggiungimento del limite di 5.000,00 euro senza dover preventivamente presentare la relativa dichiarazione annuale. 6.4 TABELLA RIEPILOGATIVA In sintesi, in attesa di interventi ufficiali, la situazione può essere riepilogata sulla base della seguente tabella. 5

IMPORTO CREDITO IVA 2011 COMPENSATO PRIMA DEL 2.3.2012 0 5.000,00 euro 5.001,00 10.000,00 euro EFFETTI Compensazioni fino al raggiungimento del limite di 5.000,00 euro senza presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011 Ulteriori compensazioni solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011 (con l eventuale visto di conformità o sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti) Nessuna sanzione per le compensazioni anteriori al 2.3.2012 Ulteriori compensazioni solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011 (con l eventuale visto di conformità o sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti) 7 REGIME SANZIONATORIO In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA di cui sia constatata l esistenza, ma: in misura superiore al limite di 10.000,00 o 5.000,00 euro senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, ovvero in misura superiore al limite di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscrizione dell organo di revisione legale dei conti, si applica la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato (ai sensi dell art. 13 del DLgs. 471/97). 6