Bonus fiscale per le ristrutturazioni: una guida per gli ultimi dubbi Posso detrarre due interventi sullo stesso immobile? E dei lavori fai da te? E cosa succede col trasferimento mortis causa? L'esperto di fisco chiarisce gli ultimi dubbi sulle detrazioni per le ristrutturazioni L Agenzia delle Entrate con la propria CM n. 17/E del 24 aprile 2015, ha fornito risposte su varie questioni in materia di Irpef, con particolare riferimento a detrazioni in tema di ristrutturazioni edilizie. Vediamole insieme. Spese per ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione per gli interventi di recupero edilizio a seconda del periodo di sostenimento delle spese. > Spese sostenute fino al 25 giugno 2012 Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad Euro 48.000 Detrazione massima pari ad Euro 17.280
> Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad Euro 96.000 al netto delle spese già sostenute alla data del 26 giugno 2012, comunque nei limiti di Euro 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%. > Spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad Euro 96.000 (tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei lavori delle spese sostenute negli anni precedenti) Detrazione massima pari ad Euro 48.000 > Spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad Euro 96.000 (tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei lavori delle spese sostenute negli anni precedenti) Detrazione massima pari ad Euro 48.000
> Spese sostenute dal 1 gennaio 2016 Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad Euro 48.000 Detrazione massima pari ad Euro 17.280 I chiarimenti della CM n. 17/E del 24 aprile 2015 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario: Ai fini della detrazione di cui all art. 16-bis del Tuir, le Entrate hanno precisato che nel caso in cui l ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione, l agevolazione Irpef debba essere fruita da quest ultimo. Pluralità di interventi autonomi : Non è richiesto un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi edilizi per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Ne deriva che se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, venga effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. (LEGGI DI PIU )
Trasferimento mortis causa: Il requisito della detenzione materiale e diretta del bene di cui all art. 16-bis del Tuir deve sussistere non solo per l anno dell accettazione dell eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue che nel caso in cui l erede, che deteneva direttamente l immobile, lo abbia successivamente concesso in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene. Altri casi particolari oggetto di precedenti chiarimenti ministeriali in tema di bonus ristrutturazioni Il familiare convivente (CM n. 20/E del 13 maggio 2011) Il bonus fiscale spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione; nelle ipotesi in cui la fattura nonché il bonifico delle spese sostenute siano intestati a un solo comproprietario, ancorché la spesa di ristrutturazione sia sostenuta da entrambi, la detrazione spetterà anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, sempre che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest ultimo sostenuta;
l annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione; non risulta possibile modificare, nei periodi d imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. Il caso Domanda: È detraibile la spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta anche dal familiare convivente, che non risulti intestatario della fattura e/o dei bonifici? Risposta: Sì, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, è possibile. È però necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente non intestatario (circolare 20/2011, punto 2.1). Stipulazione contratto preliminare di vendita Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (c.d. compromesso), l acquirente dell immobile ha diritto al bonus sempre che: sia stato immesso nel possesso dell immobile; esegua gli interventi a proprio carico; sia stato registrato il compromesso.
Lavori fai da te Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti che eseguano in proprio i lavori sull immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla separazione La sentenza di separazione con cui è assegnato ad un coniuge l immobile intestato all altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione (CM n. 13/E del 9 maggio 2013).
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