Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano. Tel 02 6765.1



Documenti analoghi
Misure per la limitazione del traffico veicolare nella Regione Lombardia per l anno

COMUNE DI OSNAGO PROVINCIA DI LECCO. POLIZIA LOCALE - Arca Intcrna-

Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

Piazza Città di Lombardia n Milano. Tel

Piazza Città di Lombardia n Milano. Tel

INCENTIVI ECONOMICI PER L ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI O PER LA TRASFORMAZIONE A GAS DI QUELLI PIU VECCHI

DELIBERAZIONE N X / 2525 Seduta del 17/10/2014

PRIA. Allegato 2 Disposizioni attuative per l applicazione della disciplina di cui all azione TP-1n

PRIA Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria Aggiornamento 2018 Allegato 2 Disposizioni attuative per l applicazione della disciplin

ORDINANZA N. 48 DEL 22/10/2015

COMUNE DI VERONA lunedì 12 ottobre 2015 fino al 13 maggio 2016,

IN TUTTA LA CITTÀ E IN 74 COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Misure di incentivazione e di limitazione per migliorare la qualità dell'aria

COMUNE DI BRESCIA SETTORE POLIZIA LOCALE Servizio Gestione del Traffico Prot. N /15 /N

AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE TAVOLO ISTITUZIONALE ARIA

Provvedimenti di limitazione al transito dei veicoli più inquinanti

Le politiche del Comune di Lecco per la riduzione dell'inquinamento atmosferico

N Protocollo n. Milano, 29 gennaio 2010

C O M U N E D I C A S T E L B O L O G N E S E Medaglia d Argento al Merito Civile Provincia di Ravenna

disciplinare 2008.doc

ORDINANZA DEL SINDACO. Numero: 10/D Del : 25 febbraio 2008 Esecutiva da: 17 marzo 2008 proponenti : DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - P.O.

Allegato 1 alla d.g.r., n...


TAVOLO ISTITUZIONALE ARIA. 12 gennaio 2016

Requisiti per l accesso agli incentivi

COMUNE DI NOCETO PROVINCIA DI PARMA

Comune di Livorno DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2007

CITTA DI VIGEVANO. Servizio Tutela Ambientale

Disposizioni per esercizio, manutenzione ed ispezione impianti termici

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

A OU DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Anno 2006

COMUNE TREVISO L'amministrazione comunale di Treviso ha emanato l'ordinanza "Respiro Meglio a Treviso - aria pulita per una città più vivibile".


Gruppo UNICALOR caminetti e stufe a biomassa legnosa. Conto Energia Termico Il settore degli apparecchi a legna e pellets

Da chi dovrà essere richiesto

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

CITTA DI VIGEVANO Settore Lavori Pubblici e Viabilità Unità di Staff Viabilità e Trasporti ORDINANZA N. 25 / 2015 IL SINDACO

IL COMANDO DI PL INFORMA

COMUNE DI AREZZO. Art. 1 Oggetto

Il nuovo Conto Termico

6) Modalità per la richiesta e l erogazione del contributo

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

approvato con le modifiche apportate dalla Giunta Comunale con deliberazione del n.

per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti locali competenti

Allegato A PROTOCOLLO D'INTESA

PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

COMUNE di CARRARA Settore Ambiente U.O. Qualità dell Aria D I S C I P L I N A R E T E C N I C O 2008

Regione Toscana Giunta Regionale Direzione Generale della Presidenza

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

Originale Ordinanza Sindacale

COMANDO POLIZIA LOCALE (Tel./Fax ) SEDE: Via Verdi, 13 AVVISO

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI SAN MICHELE EDIZIONE 2015.

IL SINDACO Piercarlo Fabbio

MINISTERO DELL' INTERNO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSIGLIO REGIONALE. VII Legislatura

PUC3 PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (D.G.R. N. 281 DEL 03/04/2013, art.4) Avviso pubblico

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEFINIZIONI

Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

Euro 350,00 raddoppiabile a Euro 700,00 per soggetti particolarmente disagiati con

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIENNO

Le limitazioni si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

PROCEDIMENTO DI AGIBILITÀ (art.25 D.P.R. n. 380/01) Il/la sottoscritto/a nato a il codice fiscale/partita iva, residente/ con sede in Via civ.

COMUNE DI VERDELLO PROVINCIA DI BERGAMO ORDINANZA N. 8 DEL

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art.

Le guide degli alberghi. La prevenzione incendi Il registro dei controlli

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

R E G O L A M E N T O

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

STRALCIO CIRCOLARE TELEGRAFICA 557/PAS XV.H.8 del

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ Decreto 3 agosto Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli

Comune di Cenate Sotto PGT Piano dei servizi 6 settembre 2012

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI DI CONSUMO AD USO DOMESTICO

Nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici sul territorio della Città di Ivrea, in vigore dal 25 gennaio 2010 IL SINDACO

DISCIPLINARE PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL ARIA AMBIENTE VI BANDO Anno 2011

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Adempimenti ai sensi dell art. 6, L n. 46, e dell art. 4, D.P.R n.

COMUNE DI BUCCIANO PROVINCIA DI BENEVENTO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

CITTÀ DI CASTELLANZA

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

DISCIPLINARE PER L APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GIOCHI

Norme in materia di dimensionamento energetico

OGGETTO: BRANCA INFORMA N. 01/2015 SCARICO A PARETE PER CALDAIE DOMESTICHE.

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).

Transcript:

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE QUALITA' DELL'ARIA, CLIMA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano www.regione.lombardia.it ambiente@pec.regione.lombardia.it Tel 02 6765.1 A tutti i Comuni della Regione Lombardia - Comuni della Provincia di Bergamo LORO SEDI Oggetto : Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016. PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE Dal 15 ottobre 2015 fino al 15 aprile 2016 sono in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria. A partire da quest anno, ai sensi della d.g.r. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.g.r. 2 novembre 2011, n. 2605) con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni. Pertanto l ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all interno della Fascia 1 e della Fascia 2 come individuati in Allegato alla presente. Le limitazioni alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti Euro 0 benzina ); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel ). Il fermo della circolazione si applica all intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l esclusione : delle autostrade; delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.g.r. n.19709/2004; dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del d.lgs. 285/92; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; - veicoli di pronto soccorso sanitario; - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15/06/2007, n. 4924, con d.g.r. 27/12/2007, n. 6418 e con d.g.r. 29/07/2009, n. 9958; - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; - autovetture targate CD e CC. Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell art. 116 del Decreto legislativo 285/1992; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da 75,00 a 450,00 ai sensi dell art. 27 della Legge regionale n. 24/06. Si ricorda altresì che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale. Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi: lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico. ULTERIORI PROVVEDIMENTI AMBITO CIVILE Nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie: camini aperti camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63% Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m.. Il valore di rendimento energetico posseduto dall apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore. I controlli sono effettuati dalle Province -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 ). Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata. DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI Nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali (d.g.r. n. 2525/14). Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa: comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell intervento di combustione, l osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione; verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionime teo/meteoinquinanti/pagine/meteoinquinanti.aspx ; Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia. Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione. La inosservanza delle disposizioni regionali comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 prevista dall art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Ambiente (TUA). I Sindaci possono emettere provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute e dell incolumità pubblica, associati a campagne informative specifiche sulle conseguenze e sugli impatti di tali pratiche. Si rammenta che l abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita. Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di rifiuti urbani (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco. Rimangono altresì in vigore le seguenti ulteriori disposizioni: divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia; divieto di climatizzare locali a servizio dell abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.

Sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), nella sezione della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, sono reperibili tutte le informazioni di dettaglio relative alla presente comunicazione. Distinti saluti IL DIRIGENTE GIAN LUCA GURRIERI Allegati: File elenco comuni Fascia 1.pdf File elenco comuni Fascia 2.pdf