Fiscal News N. 302. Trasporto internazionale di beni. La circolare di aggiornamento professionale 12. 11.2013. La territorialità IVA.



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 302 12. 11.2013 Trasporto internazionale di beni La territorialità IVA Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità Gli operatori economici che svolgono la loro attività in ambito internazionale e il cui core business è rappresentato dalla commercializzazione di beni mobili, effettuano numerose operazioni di trasporto internazionale. Per tali realtà è indispensabile definire la corretta gestione delle operazioni sia per quanto riguarda i profili impositivi diretti che in merito ai profili impositivi indiretti. Mentre per il primo aspetto non sorgono particolari profili di criticità, essendo i costi di trasporto deducibili al verificarsi del principio di inerenza, del principio di competenza e quello dell iscrizione in bilancio, maggiori difficoltà sorgono per la definizione dei profili impositivi indiretti e, in particolare, per l individuazione del corretto trattamento IVA. Oggetto del presente intervento è la definizione della territorialità IVA per le prestazioni di trasporto internazionale di beni, la cui disciplina è rinvenibile negli articoli 7, 7 ter e 7 sexies, del Decreto IVA, nonché dall art. 9, co. 1, n. 2), D.P.R. 633/1972, che disciplina il regime di non imponibilità per taluni servizi internazionali. Premessa L art. 3, co. 1, D.P.R. 633/1972 dispone che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. In base alla citata disposizione normativa, le prestazioni di trasporto costituiscono dunque prestazioni di servizi. 1

La riconducibilità di tale prestazione nell ambito delle prestazioni di servizi fa sì che la disciplina Iva concernente le regole sulla territorialità sia dettata dagli articoli 7, 7-ter e 7-sexies D.P.R. 633/1972. La regola generale Come precedentemente accennato, ai fini IVA, i servizi di trasporto internazionale sono considerati servizi, pertanto la territorialità delle prestazioni di servizi è definita con le seguenti modalità: - per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972); - per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett.b), D.P.R. 633/1972). Le eccezioni Per quanto riguarda le prestazioni BtoC, eccezioni sono contemplate nell art. 7 -sexies, co. 1, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972. Il richiamato disposto normativo recita: Art. 7 -sexies, co. 1, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972: 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: [ ] b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; Le eccezioni riguardano: Il trasporto di beni BtoC, diverso dal trasporto intracomunitario di beni. Tale trasporto si considera rilevante in Italia in rapporto alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Il trasporto di beni BtoC definito intracomunitario solo se l esecuzione ha inizio nel territorio 2

La regola generale: casi CASO 1 Un'impresa svizzera fattura 1.000 euro a un'impresa italiana per il trasporto di merci effettuato per conto di quest'ultima dall'italia alla Germania. L'impresa italiana deve registrare autofattura con Iva al 21% per il servizio reso? In base alle regole precedentemente analizzate, per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, l operazione descritta è considerata rilevante in Italia. Per quanto riguarda l assolvimento dell imposta, l art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, così come riformulato dall art. 1, comma 325, lett. b), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), prevede che l adempimento degli obblighi Iva ricada sul committente che dovà adempiere agli obblighi Iva attraverso l emissione dell autofattura. In merito all aliquota Iva applicabile, si riciorda che dal 1 Ottobre 2013 è efficace l incremento dell aliquota ordinaria dal 21% al 22%. Di conseguenza, per l individuazione della corretta aliquota Iva applicabile si deve far riferimento al momento di ultimazione della prestazione. L articolo 6, co. 6, D.P.R. 633/1972 prevede, tra l altro, che i sevizi generici (7- ter) resi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto ivi stabilito si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, sempre considerando il pagamento intervenuto precedentemente all ultimazione della prestazione che costituisce un autonomo evento generatore d imposta. La data dell ultimazione della prestazione è la data di riferimento per il committente italiano per adempiere agli obblighi di assolvimento dell imposta attraverso l integrazione o l emissione dell autofattura. Se anteriormente al verificarsi di questi eventi la prestazione viene pagata, la stessa si considera effettuata nei limiti del pagamento. CASO 2 Un'impresa italiana fattura 1.000 euro a un'impresa olandese per il trasporto di merci effettuato per conto di quest'ultima dall'italia all Olanda. In base alle regole precedentemente analizzate, per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, l operazione descritta NON è considerata rilevante in Italia. 3

Tabella n. 1 I rapporti BtoB Vettore (Prestatore) Committente Territorialità IVA in Italia Adempimenti Italiano soggetto Sì Fattura con Iva italiana Fattura senza UE soggetto NO addebito Iva e indicazione inversione contabile Passivo UE Italiano soggetto Sì Integrazione committente italiano extra-ue Italiano soggetto Sì Autofattura committente italiano Sul tema, si vuole segnalare che l art. 9, co. 1, n. 2, D.P.R. 633/1972 prevede il regime di non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69. Eccezione: il trasporto intracomunitario L analisi del trasporto intracomunitario di beni rende necessario fornire una definzione della fattispecie. Tale definizione è rinvenibile nell art. 7, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972. Art. 7, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972: f) per «trasporto intracomunitario di beni» si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. «Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; «luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente. Come precedentemente accennato, nel caso di trasporto intracomunitario di beni BtoC, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972, tali operazioni si considerano effettuate nel territorio dello 4

Stato quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio CASO 3 Un'impresa italiana fattura 1.000 euro a un privato tedesco per il trasporto di merci effettuato per conto di quest'ultimo dall'italia alla Germania. In questo caso, l operazione si considera rilevante in Italia, in quanto: - si tratta di un trasporto intracomunitario; - la relativa esecuzione ha inizio nel territorio Eccezioni: il trasporto diverso da quello intracomunitario In base all articolo 7-sexies, co. 1, lettera b), D.P.R. 633/1972, le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario si considerano effettuate in Italia in alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. La C.M. 37/E/2011 ha chiarito che, con riguardo alla determinazione della quota parte di tali prestazioni di servizi resa nel territorio dello Stato, si debba tuttora fare riferimento: - alla circolare n. 11/420390 del 7 marzo 1980, che ha fissato nella misura del cinque per cento la percentuale forfetaria di ogni singolo intero trasporto internazionale marittimo riferibile alle acque territoriali italiane; - alla risoluzione n. 89 del 23 aprile 1997, che ha fissato nella misura del trentotto per cento la percentuale forfetaria dell intero tragitto del singolo volo internazionale riferibile alla prestazione resa nello spazio aereo italiano. I rapporti BtoC Si propone di seguito, una tabella riassuntiva riguardante i rapporti BtoC. Tabella n. 2 I rapporti BtoC Vettore (Prestatore) Committent e privato Luogo di partenza Luogo di arrivo IVA in ITALIA ITA ITA UE Sì ITA ITA alla distanza percorsa nel 5

territorio ITA UE (No Italia) UE (No Italia) NO ITA UE (No Italia) NO ITA ITA alla distanza percorsa nel territorio ITA UE alla distanza (No Italia) percorsa nel territorio UE ITA ITA Sì UE ITA UE Sì UE UE ITA NO UE alla distanza ITA percorsa nel territorio UE ITA NO ITA UE Sì UE ITA NO 6

UE UE NO UE NO UE NO Sì in ITA alla tratta effettuata in Italia Sì in ITA alla tratta effettuata in Italia NO - Riproduzione riservata - 7