Aliquota IVA agevolata e beni significativi

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ESTIONE CONTABILE e PROCESSI Regole di fatturazione Aliquota IVA agevolata e beni significativi di ioacchino De Pasquale - Consulente fiscale Schema di sintesi Regole generali Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la disciplina nazionale (Decreto IVA) non prevede una specifica norma che renda applicabile l aliquota IVA agevolata (10%) anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tale mancanza, il Legislatore ha sopperito tramite un provvedimento normativo ah hoc (art. 7, comma 1, lett. b, della Legge n. 488/1999). Il campo applicativo di tale norma riguarda i fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Oggetto di agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l ipotesi in cui l intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene. In tale ultimo caso, l applicazione dell aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d. beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999). Per i beni c.d. di valore significativo, l aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, sono previste apposite disposizioni nella Tabella A, parte terza, del Decreto IVA, in relazione all applicazione dell aliquota IVA agevolata. Restano esclusi dall applicazione dell aliquota agevolata gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. li interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente possono essere così classificati (art. 31, comma 1, lett. a ed e, della Legge n. 457/1978; art. 3 del D.P.R. n. 380/2001; art. 17 del D.L. n. 133/2014): Interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (in vigore dal 13 settembre 2014) Manutenzione ordinaria Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 43

ESTIONE CONTABILE e PROCESSI 44 Manutenzione straordinaria Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Ristrutturazione urbanistica Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino e non comportino modifiche delle destinazioni d uso. Negli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l originaria destinazione d uso. Interventi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica. Interventi rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Aliquota IVA agevolata anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie Per rendere applicabile l aliquota IVA agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è stato emanato un provvedimento normativo ah hoc (art. 7, comma 1, lett. b, della Legge n. 488/1999).

ESTIONE CONTABILE e PROCESSI Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata Prestazioni escluse Tale disposizione è stata introdotta per la prima volta nel 2000 e prorogata di anno in anno. La misura è stata introdotta a regime nel 2009 (Legge n. 191/2009). Rispetto alla normativa contenuta nel Decreto IVA, che contempla tutte le tipologie di immobili, la regola in esame prevede la concessione dell aliquota IVA del 10% solo per le manutenzioni su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Come chiarito dall Amministrazione finanziaria (C.M. n. 71/E del 2000), la locuzione fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprende: - le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall utilizzo di fatto; ai fini IVA, dunque, ciò che conta è la classificazione in catasto; - gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; - gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; - le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato; - le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente a usi diversi. Interventi agevolabili Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, la norma in commento si riferisce alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come precedentemente definiti. Non rientrano tra le prestazioni agevolabili: - la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano; - le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti. L agevolazione è diretta ai soggetti beneficiari dell intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione; - le prestazioni rese da professionisti, in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. A tal proposito, l Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di esempi di prestazioni annoverabili tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie (C.M. n. 71/E del 2000). 45

ESTIONE CONTABILE e PROCESSI 46 Manutenzioni ordinarie e straordinarie: esempi di prestazioni Beni di valore significativo Manutenzioni ordinarie - le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici; - le prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad esempio: porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Cessione con posa in opera e beni significativi Manutenzioni straordinarie - la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica di materiale o tipologia di infisso; - gli interventi finalizzati al risparmio energetico; - la realizzazione e l adeguamento di centrali termiche e di impianti di ascensori. Come precedentemente accennato, l aliquota IVA agevolata viene concessa alle prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell agevolazione le cessioni di beni. L Amministrazione finanziaria ha chiarito (C.M. n. 71/E del 2000) che in considerazione della ratio dell agevolazione, deve ritenersi che l aliquota IVA ridotta competa anche nell ipotesi in cui l intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell operazione. L oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla realizzazione dell intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. Detto che l applicazione dell aliquota IVA agevolata è concessa anche per la cessione con posa in opera di beni, va altresì considerato che l applicazione dell aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d. beni di valore significativo (D.M. 29 dicembre 1999), costituiti da: - ascensori e montacarichi; - infissi interni ed esterni; - caldaie; - videocitofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; - sanitari e rubinetteria da bagno; - impianti di sicurezza. Per i beni c.d. di valore significativo, l aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto. Può affermarsi, per semplicità, che il bene significativo fornito nell ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell intera prestazione.

ESTIONE CONTABILE e PROCESSI Caso 1 Caso 2 Per stabilire il valore dei c.d. beni di valore significativo, deve farsi riferimento al Decreto IVA (art. 13), secondo cui la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. Per i beni aventi un valore superiore, l agevolazione si applica sottraendo dall importo complessivo della prestazione, rappresentato dall intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l esecuzione dei lavori, forniti nell ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente, in quanto confluisce in quello della manodopera. In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22%. Casi pratici Corrispettivo per fornitura con posa impianti di sicurezza: euro 20.000 Valore dell impianto di sicurezza: euro 12.000 20.000-12.000 = 8.000 euro (valore della prestazione, compreso materie prime e semilavorati) L aliquota del 10% si applicherà: - al valore della prestazione pari ad 8.000 euro; - e al corrispettivo per l impianto di sicurezza per euro 8.000.00. La restante parte (4.000) sconterà l aliquota IVA del 22%. Corrispettivo per fornitura con posa impianti di sicurezza: euro 20.000 Valore dell impianto di sicurezza: euro 8.000 20.000-8.000 = 12.000 (valore della prestazione) L aliquota del 10% si applicherà all intero corrispettivo, in quanto il valore del bene significativo non è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto. Indicazioni da riportare in fattura In fattura si dovranno indicare, oltre al servizio formante l oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (individuati con il D.M. 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell ambito dell intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10% entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 22% per la parte di valore residua. In caso di corresponsione di acconti, il limite di valore entro cui applicare l aliquota del 10% ai suddetti beni, dovrà essere calcolato in relazione all intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all aliquota del 10% sia quella da assoggettare all aliquota ordinaria. 47

ESTIONE CONTABILE e PROCESSI 48 Esempio fattura F.lli Verdi S.r.l. Via del Tritone, 50 00199 - Roma P. IVA: 08985685678 FATTURARE A: Rossi Mario INDIRIZZO: Via Padova, 17 00199 - Roma P. IVA: 02315484587 FATTURA N. 100 DATA: 25/02/2015 Q.tà Articolo Descrizione Prezzo Importo ANNOTAZIONI: rif. accordo commerciale del Corrispettivo pattuito Impianto di sicurezza (beni significativi D.M. 29 dicembre 1999) Posa in opera: materie prime e manodopera agevolabile ex art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999 Posa in opera: materie prime e manodopera non agevolabile 20.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 Imponibile 22% 16.000,00 IVA 22% 3.200,00 Imponibile 10% 8.000,00 IVA 10% 800,00 TOT. FATTURA 28.000,00

ESTIONE CONTABILE e PROCESSI Ultimi chiarimenti L Agenzia delle entrate (risoluzione n. 25/E del 2015) ha chiarito che nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli, l aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall azienda installatrice entro i limiti previsti per i beni significativi. Chiarisce l Agenzia che sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell individuazione dell aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. Pertanto, in entrambe le ipotesi, l aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i beni significativi. L Amministrazione finanziaria ha chiarito quindi che: - sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili ad un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili ad un contratto di appalto, per individuare l aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. In entrambe le ipotesi, quindi, l aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi realizzati dall azienda installatrice entro i limiti previsti per i beni significativi; - il valore dei beni significativi va individuato nell imponibile ai fini IVA (art. 13 del Decreto IVA) ed è quindi pari all ammontare del corrispettivo dovuto al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali; - ferma restando l autonomia contrattuale delle parti, nel caso in cui il bene significativo sia realizzato dal soggetto che esegue i lavori, si ritiene corretto quantificare il relativo valore tenendo conto di tutti gli oneri che hanno concorso alla produzione dello stesso e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la realizzazione. 49