La nuova disciplina della responsabilitàin materia di etichettatura degli alimenti Avv. Vito Rubino
La disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli alimenti, non prevista nella direttiva 2000/13 CE, costituisce una delle principali NOVITA del regolamento U.E. 1169/2011. Si tratta, in verità, di una disposizione che segue una tendenza generale del Legislatore U.E. a regolare anche questo aspetto per garantire l eliminazione dell effetto distorsivo potenziale derivante dalla frammentazioni delle legislazioni nazionali al riguardo: - direttiva 2001/95 CE sulla sicurezza generale dei prodotti (art. 3 >responsabilità del PRODUTTORE); - regolamento 1223/09 CE sui prodotti cosmetici : (art. 4 > responsabile il fabbricante) L inclusione di simili previsioni nella normativa U.E. non manca di produrre ricadute di estrema rilevanza: vd interazione con art. 3 co. 4 l. 713/86 >> importatore.
Nello specifico settore dell etichettatura degli alimenti, tuttavia, anche a causa delle peculiarità della fattispecie, la norma è stata declinata in modo particolare, e crea alcuni problemi interpretativi > con riferimento ai profili sanzionatori amministrativi; > con riferimento alla responsabilità civilistica nei rapporti B2B e B2C;
1 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NELLA DISCIPLINA VIGENTE. La direttiva 2000/13 CE NON PREVEDE ALCUNA SPECIFICA DISPOSIZIONE RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA FRA O.S.A. NELLA FILIERA ALIMENTARE. Causa C-315/05 Lidl c. Comune di Arcole ( ) Punto 40 La direttiva 2000/13 CE contrariamente ad altri atti comunitari che impongono obblighi in materia di etichettatura ( ) non contiene alcuna norma ai fini della designazione dell operatore che può essere considerato responsabile in caso di violazione di detto obbligo ( ). Il diritto comunitario non sancisce alcun principio generale di responsabilitàesclusiva del produttore Punto 53 anche se il reg. to 178/2002 CE non è applicabile ratione temporis ai fatti della causa principale dall art. 17 n. 1 di detto regolamento, intitolato obblighi risulta che spetta agli O.S.A. garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
1 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NELLA DISCIPLINA VIGENTE. Quali conseguenze? Art. 5 l. 689/81 (depenalizzazione):concorso DI PERSONE: Quando piùpersone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Ergo: -PRODUTTORE > SANZIONE PER VIOLAZIONE NORME ETICHETTATURA; -DISTRIBUTORE> SANZIONE PER OMESSO CONTROLLO (cooperazione colposa) E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO CON ETICHETTE ERRONEE. 2 distinte ed autonome sanzioni.
2 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11. La nuova disciplina interviene nel criterio di ripartizione delle responsabilità, apparentemente come risposta alle indicazioni della sentenza Lidl. Considerando nr. 21 Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilitàdegli operatori nel settore alimentare in relazione alle informazioni sugli alimenti è opportuno chiarire la responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all art. 17 del reg. CE 178/2002. N.B.: chiarire/ clarify/ clarifier = non si tratta di disciplinaex novo, ma di chiarimento su principi giàdesumibili dalla legislazione precedente
2 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11. Articolo 8 co 1-4 Responsabilità 1. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale ècommercializzato il prodotto o, se tale operatore non èstabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. 2. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazionisugli alimenti assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti( ) 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualitàdi professionisti, la non conformitàalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. 4. Gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilitàdel consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
2 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11. In estrema sintesi: 1 il PRODUTTORE o il COMMITTENTE rispondono in primis delle violazioni al reg. 1169/11 UE 2 la GDO ha il divieto di commercializzazione di prodotti che presentino VIZI ESTRINSECI (e.g. omessa indicazione di elementi obbligatori, manifesta erroneità/ingannevolezza delle indicazioni dell etichetta etc.); 3 se un prodotto viene RICONFEZIONATO il RICONFEZIONATORE risponde di eventuali errori di etichettatura; Si può considerare totalmente superata la giurisprudenza LIDL??
2 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11. ART. 8 CO. 5 REG 1169/11 UE: Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificanola conformitàai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimentie dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. Che significa?? Considerando nr. 21 2 parte: Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori nel settore alimentare in relazione alle informazioni sugli alimenti è opportuno chiarire la responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all art. 17 del reg. CE 178/2002.
2 LA RESPONSABILITA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL ETICHETTATURA NEL NUOVO REGOLAMENTO 1169/11. Art. 17 reg. 178/2002 CE: Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte >> Sentenza Lidl C è un obbligo di verifica dei contenuti intrinseci? Si potrebbe leggere il co. 3 dell art. 8 in senso meramente NEGATIVO (la GDO TASSATIVAMENTE NON PUO COMMERCIALIZZARE I PRODOTTI MANIFESTAMENTE NON CONFORMI) ma non è detto che si possa interpretare il SILENZIO sul resto come LIBERATORIA DI RESPONSABILITA. Il co. 5 potrebbe invece imporre verifiche quantomeno su aspettidi particolare importanza, da effettuare concretamente o attraverso la richiesta di idonee certificazioni (> AUTOCONTROLLO) E.G. SOIA OGM FREE ; DICHIARATA ASSENZA DI ALLERGENI ETC.
3 QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria?
3 QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria? # > BASE GIURIDICA E COMPETENZA GIURISDIZIONALE -ART. 22bis l. 689/81 competenza generale del GdP. Competenza del Tribunale per sanzioni attinenti l igiene degli alimenti e delle bevande (cfr. lett. E) o sanzioni superiori nel massimo edittale ad euro 15.493,00 Cass. CIV. = l etichettatura degli alimenti ènormativa a prevalente carattere commerciale (cfr. sent. Corte Cost. 401/92). Poichél art. 22bis lett. E) L. 689/81 ènorma ECCEZIONALE DI STRETTA INTERPRETAZIONE >> Competenza Generale del GdP, tranne che per le violazioni dell art. 2 di competenza del Trib. (per superamento limiti massimi). Però Reg. 852/04 CE, definizione di igiene = le MISURE e le CONDIZIONI NECESSARIE per CONTROLLARE I PERICOLI E GARANTIRE L IDONEITA AL CONSUMO UMANO DI UN PRODOTTO ALIMENTARE tenendo conto dell uso previsto.
3 QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria? In sostanza il Legislatore U.E. ha voluto abbracciare una nozione ampia di igiene, che includa ogni elemento capace di incidere sulla salute umana. Considerando nr. 1 reg. 1169/11: Considerando nr. 2 reg. 1169/11: Considerando nr. 3 reg. 1169/11: ( ) l Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori ( ) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano
3 QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria? In altre parole: La nuova disciplina potrebbe comportare uno splittaggio delle competenze in relazione alle violazioni in concreto rilevate attraverso la corretta interpretazione del concetto di igiene contenuto nell art. 22bis l. 689/81 ed un MUTAMENTO DI IMPOSTAZIONE GIURISPRUDENZIALE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
3 QUESTIONI ULTERIORI SUL PIANO SANZIONATORIO Quali altri problemi pone la nuova disciplina rispetto alla problematica sanzionatoria? # > RAPPORTO FRA REG. U.E. 1169/2011 E DIR. 2005/29 -ART. 7 REG 1169/11 è sostanzialmente equivalente a art. 2 dir. 2000/13 CE SI RIPROPONE IL PROBLEMA DELLA POSSIBILE SPECIALITA DELLA DISCIPLINA DELL ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI RISPETTO A QUELLA DELLA PUBBLICITA 5 considerando intr. Reg. 1169/2011: La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ( 4 ), disciplina taluni Che rapporto fra le due norme? aspetti della fornitura d informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. Vito Rubino Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali Università degli Studi del Piemonte Orientale vito.rubino@jp.unipmn.it