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La tua Assicurazione svizzera. Helvetia Guida Sicura Contratto di assicurazione, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alla persona quando si trova alla guida o a bordo del veicolo designato, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1GS Ed. 07/2012) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. FI/1GS Ed. 07/2012 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 5351461 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

La tua Assicurazione svizzera. NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA GUIDA SICURA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto GUIDA SICURA, assicurazione che prevede la possibilità di assicurare gli infortuni che possano subire le persone indicate quando si trovano a bordo del veicolo designato. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con tacito rinnovo (ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per i contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni,fermo restando quanto previsto all Art. 8 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L assicurazione è prestata per gli infortuni che possano subire le persone indicate quando si trovano a bordo del veicolo designato, oppure quando ne salgono o ne scendono, caricano o scaricano bagagli o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio. E poi possibile prestare la garanzia Helvetia Assistance in abbinamento al contratto. Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto Guida Sicura e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento Garanzie Prestate Il contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: Morte per infortunio; Invalidità permanente da infortunio; Diaria da ricovero da infortunio; Spese da ricovero da infortunio; come di seguito indicato in dettaglio. Mod. FI/1GS Ed. 07/2012 Pagina 1 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 5351461 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

La tua Assicurazione svizzera. Sono previste quattro combinazioni di garanzie assicurate: Forma di garanzia A/C/1 : Forma di garanzia A/D/1 : Forma di garanzia B/C/1 : Forma di garanzia B/C/2 : Conducente su vettura identificata, per somme assicurate individuali; Conducente identificato su qualsiasi vettura identificata per somme assicurate individuali; Conducente e trasportati su vettura identificata per somme assicurate individuali; Conducente e trasportati su vettura identificata per somme assicurate complessive per veicolo. L Assicurazione è ridotta se al momento dell infortunio si trova nel veicolo un numero di persone (compreso il conducente) superiore a quello dei posti autorizzati secondo la carta di circolazione. In tal caso la riduzione delle prestazioni assicurative avverrà secondo la proporzione esistente tra il numero dei posti autorizzati e il numero delle persone effettivamente trasportate. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): 1) Apparecchi gessati 2) Franchigia Invalidità permanente assoluta 5% Si segnala limitatamente alla Condizione aggiuntiva 1) Apparecchi Gessati che la garanzia viene prestata per un importo pari al 50% della somma dovuta per la garanzia Diaria da Ricovero e l indennizzo viene corrisposto per la durata massimadi 100 giorni successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell applicazione degli stessi fino al giorno della loro rimozione, per evento e per anno assicurativo. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di: 1) Esclusioni e delimitazioni (Art. 22 delle Norme che regolano l assicurazioni Guida Sicura ) - 2) Sospensioni di Garanzia Caso di morte La Società corrisponde, in caso di decesso dell Assicurato, la somma assicurata indicata in polizza ai beneficiari designati. L indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza. Invalidità Permanente La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio totale o parziale. L indennizzo è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell infortunio denunciato ed in rapporto causale. Criteri di indennizzo L indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell eventuale franchigia, utilizzando i seguenti criteri: se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente totale, la Società corrisponde l intera somma assicurata; se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata (fermo quanto previsto dall Art. 25 Franchigia a scaglioni di somme ), in proporzione al grado di invalidità permanente accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA PERMANENTE (ex Tabella INAIL, Allegato n. 01 D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124). Per il dettaglio delle percentuali attribuite si rimanda alla tabella dell Art. 24 delle Norme che regolano l assicurazione Guida Sicura Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni fisiche dell Assicurato sono divenute permanentemente irreversibili; in caso di controversia, vale quanto previsto dall art. 20 Controversie Arbitrato irrituale delle Norme che regolano l assicurazione Guida Sicura. Franchigia Invalidità permanente a scaglioni di somme (operante per somme assicurate eccedenti 100.000,00) La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: a) Sulla parte della somma assicurata fino a 100.000,00 la Società corrisponderà l indennizzo dovuto a termini di polizza senza applicazione di alcuna franchigia. b) Sulla parte della somma assicurata eccedente 100.000,00 e fino a 200.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. c) Sulla parte della somma assicurata eccedente 200.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Mod. C/31GS Ed. 07/2012 Pagina 2 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Al fine di chiarire le modalità di applicazione della franchigia, si riportano alcuni esempi: Tipologia di evento: Infortunio con Invalidità permanente accertata del 20% Franchigia prevista: a scaglioni di somme Somma assicurata: 200.000,00 Importo liquidato: 20.000,00 così calcolato:20% sui primi 100.000,00 di somma assicurata; 15.000,00 così calcolato:15% (20%-5%franchigia) sull ecedenza da 100.000,00 e fino a 200.000,00 Diaria da ricovero da infortunio La Società corrisponde la diaria pattuita a seguito di ricovero dell Assicurato in Ospedale o Istituto di cura, conseguente ad infortunio, indennizzabile a termini di polizza, per ciascun giorno di degenza. La durata massima prevista è di 100 giorni per anno assicurativo (il giorno di entrata e di dimissione dall Ospedale o dall Istituto di cura vengono considerati, ai fini liquidativi, un giorno di ricovero). Spese da ricovero da infortunio e pronto soccorso (se pattuite) Se l infortunio cagiona il ricovero dell Assicurato in ospedale o clinica, la Società rimborsa - sino alla concorrenza della somma assicurata per questo titolo - le relative spese documentate (escluse protesi ed interventi di natura estetica). La retta di degenza è calcolata per un importo giornaliero non superiore al 5% della somma assicurata. Le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsate fino al 20% della somma assicurata (protesi escluse). Si segnala la presenza di clausole di sospensione della garanzia di polizza, in caso di vendita e/o mancata sostituzione del veicolo assicurato. Per il dettaglio di tale limitazione, si rimanda al disposto dell Art. 21) Alienazione del veicolo assicurato delle Norme che regolano l assicurazione Guida sicura. Garanzia assistenza Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni offerte da tale garanzia, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo sono i seguenti: PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L ASSICURATO Garanzie prestate Limite di indennizzo per Franchigia o Scoperto sinistro minimo Consulenza medica == == == Invio di un medico generico in casi d urgenza in Italia == == == Invio di un infermiere al domicilio 100,00 == == Invio di un fisioterapista al domicilio 200,00 == == Trasporto in autoambulanza in Italia massimo 100 Km == == Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni 100,00 == == Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato == == == Rientro dal centro ospedaliero attrezzato == == == Informazioni sanitarie specialistiche == == == Garanzie prestate Limite di indennizzo per Franchigia o Scoperto (oltre 50 Km dal suo comune di residenza) sinistro minimo Interprete a disposizione all estero == == == Invio di medicinali urgenti == == == Anticipo spese mediche 250,00 == == Rientro sanitario == == == Rientro con un familiare == == == Viaggio di un familiare 250,00 == == Rientro anticipato == == == Accompagnamento minori == == == Autista a disposizione == == == Rientro salma 3.000,00 == == Ciascuna delle suddette prestazioni non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione dedicata alla garanzia Helvetia Assistance paragrafo Prestazioni Helvetia Assistance. Mod. C/31GS Ed. 07/2012 Pagina 3 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla: Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia numero verde 800.016.910 telefonando dall estero numero di Milano 0039.(0)2.582.861.71 Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al paragrafo Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio Helvetia Assistance ed all interno della descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo Prestazioni Helvetia Assistance. Si segnala inoltre che: Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza che le persone assicurate abbiano difetti fisici, malattie e menomazioni gravi o subito infortuni con residuate gravi invalidità permanenti o avuto polizze infortuni annullate per sinistro. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo. E facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme. Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi tabacchi, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all art. 14 Indicizzazione delle Norme che regolano l assicurazione in generale. E previsto, infine, a norma dell art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse In caso di infortunio, la Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall art. 1916 del Codice Civile. Mod. C/31GS Ed. 07/2012 Pagina 4 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso da parte della Società ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso se comunicato prima di 60 giorni prima di tale data. In caso sia comunicato meno di 60 giorni prima della data di scadenza annua, avrà effetto data di scadenza annua successiva. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono: - fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; - darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile; La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l autorizzazione all autopsia, con l assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745-06 42133353) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; Mod. C/31GS Ed. 07/2012 Pagina 5 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall Art. 19 delle Norme che regolano l assicurazione Guida Sicura, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 18. Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società. Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. Mod. C/31GS Ed. 07/2012 Pagina 6 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Assicurato: Assicurazione: Beneficiario Contraente Documentazione Sanitaria Franchigia Indennizzo Infortunio Apparecchio Gessato Intervento chirurgico Invalidità permanente Istituto di cura Polizza Premio Recesso Ricovero Scoperto Sinistro Società Struttura Organizzativa il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. gli eredi dell Assicurato, o altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. il soggetto che stipula l assicurazione. si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e ricevute in originale. è la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nella polizza. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. mezzo di contenzione fisso, costituito da gessato fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque immobilizzanti, anche esterni (fissatori esterni), applicato in Istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso l Istituto di cura o ambulatorio stesso. Sono considerati ingessatura i collari non rimovibili dall Assicurato, e limitatamente alle lesioni comportanti fratture e/o lussazioni, i bendaggi con fasciature elastiche (es. tensoplast). atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. l Ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. scioglimento del vincolo contrattuale. degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria. è la percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nella polizza. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. l Impresa assicuratrice, Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. --- P.zza Trento, 8-20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Compagnia. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. C/31GS Ed. 07/2012 Pagina 7 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

Helvetia Guida Sicura Condizioni di Assicurazione. Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1GS Ed. 12/2010. Mod. C/300A Ed. 12/2010 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano tel. 02.53.51.1 (20 linee) telefax 02.53.51.461 e-mail: direzione@helvetia.it www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n d'ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo inerente la Polizza Helvetia Guidasicura. Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in data 24/11/2010 n. 7500/3990 del suo repertorio.

GLOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale) Bimestre (bimestrale) Età assicurativa Mese (mensile) periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Poliennale (durata) periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Quadrimestre (quadrimestrale) Quinquennio (quinquennale) Semestre (semestrale) Settimana (settimanale) Trimestre (trimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Mod. C/300A Ed. 12/2010 Pagina 1 di 24

DEFINIZIONI CONTRATTUALI Assicurato: Assicurazione: Beneficiario Contraente Documentazione Sanitaria Franchigia Indennizzo Infortunio Apparecchio Gessato Intervento chirurgico Invalidità permanente Istituto di cura il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. gli eredi dell Assicurato, o altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. il soggetto che stipula l assicurazione. si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e ricevute in originale. è la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nella polizza. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. mezzo di contenzione fisso, costituito da gessato fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque immobilizzanti, anche esterni (fissatori esterni), applicato in Istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso l Istituto di cura o ambulatorio stesso. Sono considerati ingessatura i collari non rimovibili dall Assicurato, e limitatamente alle lesioni comportanti fratture e/o lussazioni, i bendaggi con fasciature elastiche (es. tensoplast). atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. l Ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Polizza Premio Recesso il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. scioglimento del vincolo contrattuale. Mod. C/300A Ed. 12/2010 Pagina 2 di 24

Ricovero Scoperto Sinistro Società degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria. è la percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nella polizza. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. l Impresa assicuratrice, Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Mod. C/300A Ed. 12/2010 Pagina 3 di 24

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2 - Altre Assicurazioni Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo la rispettiva polizza autonomamente considerata, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Art. 3 - Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Cod. Civ). I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le modifiche contrattuali devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato L Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; - darne avviso scritto all Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità (art. 1913 del Codice Civile). La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l autorizzazione all autopsia, con l assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Mod. C/300A Ed. 12/2010 Pagina 4 di 24

L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia comunicato meno di 60 giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva. Tuttavia, se è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a Sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione dell assicurazione, la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art. 9 - Durata del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, quest ultimo è prorogato per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 8 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Art. 10 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente. Art. 11 - Foro competente Valgono le norme di legge. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art. 13 - Prova L Assicurato è esonerato dal provare che il danno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dalla garanzia. Art. 14 - Indicizzazione Le somme assicurate e il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione della polizza con quello del mese di settembre dell anno anteriore alla data di scadenza del premio, e tenendo conto dell eventuale mutamento della base di calcolo. Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell anno di pubblicazione dell indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà delle Parti rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. Art. 15 - Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, Mod. C/300A Ed. 12/2010 Pagina 5 di 24

stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l assicurazione stessa cessa contestualmente indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato a norma dell art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio al netto dell imposta già pagata, e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Art. 16 - Termine di Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Art. 17 - Validità territoriale dell assicurazione L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 18 - Rinuncia della Società all azione di rivalsa In caso di infortunio, la Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall art.1916 del Codice Civile. Art. 19 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall art. 24 Invalidità Permanente, delle Norme che regolano l assicurazione Guidasicura, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 20 - Controversie - Arbitrato irrituale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 19 delle Norme che regolano l assicurazione in generale possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Mod. C/300A Ed. 12/2010 Pagina 6 di 24