Comune di Cento. Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 1



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Comune di Cento REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 1

INDICE CAPO I - PRINCIPI Art. 1 - Principi ed obiettivi Art. 2 - Finalità Art. 3 - Destinatari Art. 4 - Diritto alle prestazioni Art. 5 - Rapporti con l'utenza Art. 6 - Persone tenute agli alimenti CAPO II PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIALI Art. 7 - Prestazioni assistenziali Art. 8 - Segretariato sociale Art. 9 - Consulenza psico-sociale CAPO III PRESTAZIONI ECONOMICHE Art. 10 - Assistenza economica Art. 11 - Assistenza economica ordinaria Art. 12 - Assistenza economica straordinaria Art. 13 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza Art. 14 - Prestiti sull onore Art. 15 - Prestiti sull onore a famiglie o giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà Art. 16 - Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali Art. 17 - Aggiornamenti periodici delle quote di contribuzione Art. 18 - Contributi economici per l assistenza sanitaria a cittadini indigenti Art. 19 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni Capo IV - PROCEDIMENTO Art. 20 - Segnalazione Art. 21 - Accertamento Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 2

Art. 22 - Istruttoria Art. 23 - Decisione Art. 24 - Comunicazione Capo V - SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI Art. 25 - Servizio Vacanze Anziani Art. 26 - Modalità di accesso al servizio Art. 27 - Compartecipazione economica al costo del servizio Capo VI - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 28 - Servizio di teleassistenza Art. 29 - Servizio di noleggio di sollevatori per persone inferme Capo VII - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 30 - Tariffe agevolate per servizi comunali Art. 31 - Trattamento dei dati personali Art. 32 - Albo dei beneficiari Art. 33 - Pubblicità Art. 34 - Disposizioni transitorie Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 3

CAPO I PRINCIPI Art. 1 - Principi ed obiettivi Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, della legislazione regionale, criteri di erogazione delle prestazioni socioassistenziali del Comune di Cento. Il Comune di Cento con il concorso dei servizi sanitari, della scuola, del centro per l impiego, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge. Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Cento sono informati ai seguenti principi: - rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza; - rispetto della famiglia e del suo ruolo; - prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva; - superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale; - rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino. Il Comune di Cento assicura le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, consulenza e sostegno psico-sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che non possiedono i requisiti per l accesso agli interventi economici previsti nel presente regolamento. Art. 2 - Finalità Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse destinate: a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possano procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro; b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta; c) agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 4

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione. Art. 3 - Destinatari Hanno diritto alle prestazioni disciplinate dal presente regolamento: i cittadini italiani; i cittadini dell Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché gli apolidi; che, avendo la residenza nel Comune di Cento, si trovano in situazione di bisogno assistenziale. La valutazione professionale del bisogno si basa sulla condizione personale e del nucleo familiare. Ai fini della valutazione del bisogno si può tenere conto anche dell I.S.E.E., secondo tabelle aggiornate annualmente. Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune di Cento possono accedere agli interventi non differibili e comunque limitati nel tempo. Nel caso in cui il Comune di Cento sostenga oneri, anche economici, conseguenti a interventi socio-assistenziale o socio-sanitario erogati a cittadini residenti in altro comune si applicano le modalità di attribuzione degli oneri individuate dalla normativa regionale. Art. 4 - Diritto alle prestazioni In presenza di interventi assicurati dallo Stato ovvero da altre istituzioni pubbliche e/o private, secondo precise disposizioni di legge o nell ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni previste nel presente regolamento sono assicurate secondo i principi di sussidiarietà e di integrazione, cioè soltanto in presenza di una residua situazione di bisogno. Il Comune assicura l integrazione economica connessa all assistenza di cittadini residenti anche quando sono ricoverati in strutture residenziali (casa protetta, r.s.a, casa di riposo). A tale proposito si considera la residenza prima del ricovero. Per quanto riguarda gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, ecc.) liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sarà recuperata da parte dell'amministrazione Comunale la quota eventualmente anticipata secondo i successivi artt. 13 e 18. Art. 5 - Rapporti con l'utenza Le prestazioni previste nel presente regolamento sono subordinate all'esistenza di una situazione di reale bisogno e sono assicurate in un quadro di collaborazione da parte dell'utente a concordare il piano di aiuto. Art. 6 - Persone tenute agli alimenti Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 5

Il Comune di Cento nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario. Nel caso in cui i parenti tenuti rifiutino di rispettare l obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale individuati negli articoli 1 e 2, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti codice civile. A tal fine il servizio sociale provvederà all acquisizione preventiva da parte dell utente di una delega a procedere in conto, nome e nell interesse dell utente, per tutte le prestazioni che richiedano l instaurarsi di rapporti con terzi. CAPO II Art. 7 - Prestazioni assistenziali PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE Le finalità di cui all articolo 2 vengono perseguite attraverso i seguenti servizi e relative prestazioni: a) segretariato sociale; b) consulenza psico-sociale; c) assistenza economica. Art. 8 - Segretariato sociale Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio centese, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale, che si avvarrà anche della collaborazione dell Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarà dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento. Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a: a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area centese; b) servizi scolastici, culturali e di informazione professionale; c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori; d) attività del tempo libero; e) iniziative del volontariato. Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie. Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 6

Per bisogni complessi, che richiedono l intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati. Art. 9 - Consulenza psico-sociale La consulenza psico-sociale è l insieme delle attività di studio, di analisi, supporto e di proposta che i servizi sociali per mezzo dei suoi operatori offrono: a) a singoli, gruppi e comunità; b) agli organi amministrativi e di rappresentanza politica e sociale presenti sul territorio. CAPO III Art. 10 - Assistenza economica PRESTAZIONI ECONOMICHE L'assistenza economica è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L assistenza economica è utilizzata, nell ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni. L assistenza economica si divide in: a) ordinaria, cioè continuativa nel medio periodo; b) straordinaria, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili; c) straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata; d) prestito sull onore, prestiti senza interessi per fronteggiare morosità o impegni finanziari di ragguardevole entità in cui siano state accertate garanzie di restituzione dei beneficiari nel medio termine; e) prestito sull onore a famiglie o a giovani coppie, prestiti senza interessi per fronteggiare morosità o impegni finanziari di ragguardevole entità in cui siano state accertate garanzie di restituzione dei beneficiari nel medio termine destinati a famiglie e a giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà. Art. 11 - Assistenza economica ordinaria L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell ambito del piano assistenziale personalizzato. Art. 12 - Assistenza economica straordinaria L'assistenza economica straordinaria è l insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 7

eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato. E finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale. La misura dell intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell assistente sociale proponente. Art. 13 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza Gli interventi straordinari d urgenza sono assicurati, nel rispetto di quanto sancito dall art. 3, a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata. La misura dell'intervento è costituita preferibilmente da servizi, quali ad esempio buoni alimentari, biglietti ferroviari, pernottamenti. Art. 14 - Prestiti sull onore I prestiti sull onore rappresentano un nuovo strumento di risposta, di carattere sperimentale, in alternativa all erogazione di contributi economici a fondo perduto, che consente di ampliare gli interventi in campo sociale, nonché la responsabilizzazione del destinatario dell intervento che viene impegnato alla restituzione. Sono proposti dall assistente sociale responsabile del caso ogniqualvolta sia prevedibile che una situazione di momentanea difficoltà di ordine finanziario possa essere superata nel tempo e vi sia quindi la fondata possibilità che il contributo assistenziale erogato possa venire restituito, nei termini concordati, dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un formale impegno di restituzione, contenente la dettagliata indicazione delle modalità con le quali la restituzione dovrà avere luogo. Il prestito d onore non può essere concesso quando il valore dell I.S.E.E. è superiore a Euro 10.000,00. La giunta comunale annualmente può rivalutare tale importo. L entità del prestito non può essere superiore, di norma, a 2.500,00 euro. Il rimborso del prestito deve avvenire a rate fisse mensili a carico del destinatario e l assistente sociale deve concordare il periodo massimo di restituzione del prestito, la decorrenza della prima rata di rimborso. Il prestito deve essere restituito in ogni caso entro 36 mesi dalla concessione. In caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito, l assistente sociale, anche tramite i servizi sociali effettuerà una verifica della situazione e valuterà se avviare le procedure di rivalsa o se realizzare altri interventi previsti dal presente regolamento. Sono in ogni caso esclusi dal prestito sull onore i soggetti che hanno una situazione debitoria tale da evidenziare l assoluta incapacità di rimborso del prestito. Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 8

L onere per gli interessi ed eventuali altri oneri per la concessione del prestito sono a carico del Comune. Il prestito sull onore disciplinato dal presente articolo sarà erogato da Istituto di credito convenzionato con il Comune secondo le modalità, e fino all esaurimento dei finanziamenti a ciò destinati, individuati dalla Giunta Comunale ogni anno. Art. 15 - Prestiti sull onore a famiglie o giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà Al fine di prevenirne l entrata nel circuito assistenziale, potranno essere concessi prestiti sull onore consistenti in contributi da erogare alle famiglie ed alle giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà economica per il finanziamento di spese relative alle necessità della vita familiare e da restituire, senza interessi, secondo piani di rimborso concordati, e comunque nel termine massimo del triennio. Ai fini del presente articolo per famiglia si intende quella definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincolo di parentela, adozione o affinità e per giovani coppie quelle coppie abbiano contratto matrimonio da non più di un anno alla data di approvazione del bando annuale e i cui componenti alla data del medesimo bando non abbiano età superiore a trentacinque anni. La situazione di temporanea difficoltà economica deve riguardare uno dei seguenti eventi: a) aumento del carico familiare derivante da nascite di figli o inserimento in famiglia di uno o più figli adottati; b) perdita o riduzione dell attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito per una delle seguenti cause: i) decesso; ii) iii) stato di detenzione; stato di invalidità accertato, per il quale il soggetto risulta in attesa della prevista provvidenza economica o di reinserimento lavorativo; c) stato di disoccupazione dell unico percettore di reddito con età superiore a 45 anni in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell attività dell azienda presso cui prestava attività di lavoro dipendente. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere possedute non oltre sei mesi prima della data di presentazione della domanda da parte dell interessato. Il prestito sull onore non può essere erogato qualora la famiglia richiedente abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale. Il prestito sull onore disciplinato dal presente articolo sarà erogato, a seguito di pubblicazione di specifico bando, dall istituto di credito convenzionato con il Comune, secondo l ordine di presentazione delle domande, fino all esaurimento dei finanziamenti individuati dalla Giunta Comunale ogni anno. La Giunta Comunale determinerà annualmente l ammontare minimo e massimo di ciascun prestito sull onore concedibile nonché la condizione economica del nucleo familiare espressa come valore I.S.E.E. ai fini dell accesso al beneficio di cui al presente articolo. Art. 16 - Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 9

La concessione di contributi a carico del Comune, quale compartecipazione all onere di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali è condizionata al verificarsi dei seguenti casi: a) quando il ricovero avvenga in seguito a completo o parziale decadimento fisico o psichico che ha inciso sull autosufficienza della persona; b) quando siano esaurite tutte le condizioni per l assistenza domiciliare. Il contributo è assegnato qualora le quote di retta che è possibile calcolare per l utente e per i familiari tenuti all assistenza (art. 433 Codice Civile), non sono sufficienti a coprire il costo totale del ricovero; in tal caso il Comune assegna un contributo pari alla differenza fra tale costo totale del ricovero e la somma delle quote calcolate per l utente e i familiari, secondo tabella I.S.E.E. aggiornata annualmente. Il contributo viene concesso alla persona con quietanza diretta della struttura residenziale. Ai fini dell applicazione del presente regolamento, si chiede all utente o al familiare che presenta la domanda, dichiarazione circa l esistenza o meno di donazioni dall utente medesimo effettuate e l esistenza o meno di familiari di cui all art. 433 del Codice Civile. L utente è chiamato in primo luogo a versare mensilmente alla struttura tutelare, tutti i propri introiti mensili, sia quelli fiscalmente rilevanti sia quelli fiscalmente non rilevanti. E comunque garantita all assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all' equivalente del 25% del trattamento minimo di pensione. Qualora il versamento di cui al comma precedente non sia sufficiente alla totale copertura della retta mensile e l utente sia in possesso di patrimonio mobiliare, è chiamato ad utilizzarlo per il pagamento delle quote mensili necessarie a raggiungere la totale copertura medesima; tale utilizzo ha luogo sino a che l utente non resta titolare di patrimonio mobiliare residuo pari a euro 3.000,00, che si ritiene opportuno lasciare nella sua disponibilità. Qualora esista patrimonio immobiliare il Comune di Cento non assegna alcun contributo fino a che non sia esaurito il ricavato della vendita di tale patrimonio. Nel caso in cui il richiedente sia proprietario della sola casa di abitazione principale utilizzata dal coniuge oppure da parenti e/o affini entro il primo grado l interessato può non alienarla, ma è tenuto al riconoscimento del debito a favore del Comune nei limiti della spesa presunta che si accollerà il Comune stesso in relazione alla durata della degenza maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati. Gli obbligati di cui all art. 433 del Codice Civile possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune individuati come al comma precedente. La proposta di contribuzione economica al mantenimento in struttura residenziale deve essere redatta dall assistente sociale responsabile del caso, tenuto conto delle condizioni di cui al comma primo del presente articolo, sulla base di un progetto condiviso e quando sia stato accertato che l ingresso in struttura residenziale rappresenti l unica alternativa possibile per la tutela dell anziano e del disabile. Art. 17 - Aggiornamenti periodici delle quote di contribuzione L'entità degli oneri da attribuire, rispettivamente, all utente, alle persone tenute agli alimenti e al comune viene aggiornata periodicamente sulla base dei seguenti criteri: Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 10

a) per i servizi e le prestazioni soggette al rinnovo periodico l'attribuzione degli oneri viene fatta all'atto di ogni rinnovo; b) per i ricoverati in strutture tutelari a carattere continuativo residenziale o semiresidenziale, la quota di contribuzione degli utenti è aggiornata ad ogni aumento dei redditi e annualmente sulla base delle variazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre la quota di contribuzione delle persone tenute agli alimenti è aggiornata annualmente; c) l'ente pubblico assicura la totale copertura del costo del servizio per la quota non attribuita agli utenti e alle persone tenute agli alimenti. Tutti i soggetti interessati, ivi compreso il comune, hanno la facoltà di attivare la revisione completa dell'intervento per una eventuale diversa ripartizione degli oneri assistenziali. Art. 18 - Contributi economici per l assistenza sanitaria a cittadini indigenti Ai fini del presente articolo viene considerato indigente, ai fini dell erogazione dell assistenza sanitaria, chi presenti documentazione attestante un valore I.S.E.E. inferiore o uguale a quanto deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie: a) prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.; b) prestazioni farmaceutiche purché prescritte da medico convenzionato con il S.S.N.; c) presidi sanitari purché prescritti da medico convenzionato con il S.S.N.. Sono in ogni caso escluse dalle spese rimborsabili dal presente regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle cinque seguenti condizioni documentate: a) situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione I.S.E.E., che rappresenta il criterio precipuo di accesso alla prestazione; b) cronicità della patologia ed indispensabilità delle prestazioni prescritte certificate da medico convenzionato con il S.S.N.. La certificazione medica dovrà motivare la prescrizione di farmaci non generici ; c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale; d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale; e) valutazione delle condizioni socio sanitarie del richiedente, all interno di un progetto sociale più ampio. L importo massimo del contributo concedibile per ciascun cittadino per le prestazioni di cui al presente articolo non può superare l importo di euro 500,00 annui, rivalutabili annualmente dalla Giunta comunale. Art. 19 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 11

In caso di bisogno urgente, tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali integrati l assistente sociale può proporre l erogazione di buoni alimentari da assegnare all assistito. I buoni alimentari, da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato, dovranno consentire l acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati ed in ogni caso non possono consentire l acquisto di bevande alcoliche. E facoltà dell assistente sociale, qualora l utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente i contributi con: a) buoni alimentari; b) pagamento diretto da parte del servizio amministrativo dei Servizi Sociali, di fatture, obbligazioni a carico dell utente, canoni di affitto, ecc.; CAPO _IV PROCEDIMENTO Art. 20 - Segnalazione La segnalazione di bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, e firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento: La segnalazione sarà assunta al protocollo del comune di Cento ed assegnata dal dirigente ad un assistente sociale. Il Comune assicura attraverso i Servizi Sociali l assistenza nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche attraverso centri autorizzati di assistenza fiscale convenzionati. Art. 21 - Accertamento I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine è prevista la seguente documentazione: a) documentazione di base, da presentare unitamente alla segnalazione del bisogno assistenziale: i) dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza; ii) dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.); b) documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritiene di dover chiedere a completamento dell istruttoria: i) certificazioni sanitarie; ii) iii) documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile; altra documentazione attinente alla pratica. Art. 22 - Istruttoria Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 12

La segnalazione del bisogno assistenziale, corredata da tutti i documenti, viene istruita dall'assistente sociale individuato che, ai sensi della L. 241/90, assume la qualifica di responsabile del procedimento. Strumento fondamentale, per l'istruttoria dell'assistente sociale è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare l intervento assistenziale e per prevedere un piano di trattamento adeguato. Nel caso in cui si verifichi l impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l operatore incaricato dell istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione di 15 giorni. Trascorso inutilmente questo periodo l istanza di assistenza economica viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente. Art. 23 - Decisione La pratica assistenziale, istruita secondo le norme contenute nel presente regolamento, viene trasmessa al dirigente dei Servizi Sociali per i provvedimenti di competenza. La decisione, da assumere con la tempestività proporzionata alla gravità del bisogno, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di chiusura dell iter valutativo, deve contenere: a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse, secondo lo schema sintetico allegato alla relazione dell assistente sociale, nonché le eventuali condizioni e formalità; b) in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate le motivazioni. Saranno altresì riportate le prestazioni eventualmente accolte, nonché le eventuali condizioni e formalità; c) in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali ulteriori acquisizioni documentali. Il Dirigente provvede a sospendere o modificare in qualsiasi momento le decisioni assunte, nel caso in cui nuove informazioni ottenute, evidenzino vizi di legittimità, vizi di violazione del presente regolamento oppure mutino il quadro obiettivo alla base della concessione dell assistenza economica. Art. 24 - Comunicazione Il provvedimento relativo alla decisione assunta è trasmesso agli interessati. Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie. CAPO V SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 13

Art. 25 - Servizio Vacanze anziani Il Servizio Vacanze Anziani persegue le seguenti finalità: a) prevenzione del degrado psico-fisico; b) recupero, mantenimento e sviluppo dell autonomia; c) realizzazione di spazi di benessere psicofisico; d) favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; e) realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno. Il Servizio prevede l organizzazione di soggiorni estivi nelle seguenti località: a) marine; b) montane; c) termali. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini pensionati residenti nel Comune di Cento. In caso di partecipazione di coppie di coniugi è sufficiente che almeno uno dei richiedenti sia in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Nei casi di pensionati, di cui sia accertata la non autosufficienza, è consentita la presenza di un accompagnatore scelto direttamente dall anziano. Le spese relative al soggiorno dell accompagnatore sono a totale carico dell utente. I cittadini residenti in altri comuni possono partecipare al servizio vacanze anziani del Comune di Cento solo se è intervenuto un accordo con il comune di residenza del richiedente. Art. 26 - Modalità di accesso al servizio I Servizi Sociali comunali provvedono entro il mese di marzo di ogni anno a pubblicizzare le località di soggiorno ed i turni previsti per l anno di riferimento. Negli avvisi devono essere indicati: a) le località prescelte per il soggiorno; b) le date dei turni; c) le date entro le quali possono essere presentate le domande di iscrizione; d) gli importi delle quote di partecipazione; e) gli orari di apertura ed il numero telefonico degli uffici competenti al rilascio delle informazioni, all assistenza nella compilazione dei moduli ed al ricevimento delle domande di iscrizione. L iscrizione è accettata soltanto per un turno di soggiorno. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti: a) documento di identità; b) tessera sanitaria di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; c) eventuali prescrizioni mediche per terapie in atto o per diete particolari; d) ricevuta dell avvenuto pagamento del servizio. Art. 27 - Compartecipazione economica Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 14

I partecipanti ai soggiorni sono tenuti a compartecipare al costo del servizio con una quota stabilita corrispondente al costo del servizio per l amministrazione comunale. CAPO VI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 28 - Servizio di teleassistenza e telesoccorso Al fine della qualificazione degli strumenti di prevenzione che consentano un costante monitoraggio delle condizioni sociali e di salute e per limitare i fenomeni di istituzionalizzazione e di ospedalizzazione della persona con necessità di assistenza è istituito il servizio di teleassistenza e telesoccorso. Il Servizio può essere erogato agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio comunale previa valutazione del bisogno assistenziale ad opera dell assistente sociale responsabile del caso che si trovino nelle seguenti condizioni: a) non autosufficienza permanente o temporanea; b) non conviventi con altri persone. Art. 29 - Servizio di noleggio sollevatori per persone inferme Al fine di agevolare la permanenza al domicilio e per limitare i fenomeni di istituzionalizzazione e di ospedalizzazione della persona con necessità di assistenza è istituito il servizio di noleggio di sollevatori per persone inferme. Il Servizio è rivolto agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio comunale che si trovino nelle seguenti condizioni: c) non autosufficienza permanente o temporanea; d) valutazione del bisogno assistenziale ad opera dell assistente sociale responsabile del caso. CAPO VII Art. 30 - Riduzioni per servizi comunali DISPOSIZIONI GENERALI Tutti i cittadini di cui al comma primo dell art. 4 del presente regolamento, qualora lo ritengano opportuno possono fare richiesta di tariffa agevolata, per i seguenti servizi, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti: d) trasporto scolastico; e) nidi d infanzia; f) centri ricreativi estivi; g) mensa scolastica. Art. 31 - Trattamento dei dati personali Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 15

I dati raccolti presso gli interessati o presso altri soggetti saranno oggetto del trattamento nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata al comma precedente per le seguenti finalità: a) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti; b) finalità connesse all adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati personali da conferire sono anche dati sensibili. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento. Art. 32 - Albo dei beneficiari I percettori di sussidi, crediti, sovvenzioni, sussidi e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto della legge 675/96, nell albo del beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118. Art. 33 - Pubblicità Il presente regolamento, oltre alle forme di pubblicità previste dall art. 64, lett. b) dello Statuto Comunale è pubblicato sul sito internet del comune ed è trasmesso alle organizzazioni sindacali, all Azienda USL di Ferrara ed agli enti del terzo settore della rete dei servizi sociali integrati. Art. 34 - Disposizioni transitorie L applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento verrà effettuata sulla base delle disposizioni in vigore al momento di approvazione del presente regolamento e verrà effettuata tenendo conto della condizione economica espressa come valore I.S.E.E., sulla base degli atti da approvarsi dalla Giunta Comunale con le decorrenze appresso indicate: a) ai servizi ed alle prestazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 18 a decorre dal mese di aprile 2003; b) ai servizi ed alle prestazioni di cui all art. 30, comma primo, lett. a), b) e d) a decorrere dal 1 settembre 2003; c) ai servizi ed alle prestazioni di cui agli articoli 15, 16 e 30, comma primo, lett. c) nonché Capo V e VI a decorre dal 1 gennaio 2004. Regolamento prestazioni e servizi sociali allegato A 16