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APPENDICE INTEGRATIVA

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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 25/02/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato il 7 luglio 2014, il ricorrente, rappresentato da un esperto di fiducia, espone che, nell aprile 2010, stipulava con l odierno convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mediante mandato a pagare a valere sugli emolumenti mensili, con corresponsione in via anticipata di talune somme a titolo di oneri commissionali ed assicurativi. Il prestito veniva anticipatamente estinto nell aprile 2014, scadute 48 delle rate previste dal piano di ammortamento, con retrocessione, a titolo di abbuoni a favore del cliente e/o commissioni bancarie e finanziarie non maturate della somma di 296,60. Con reclamo del successivo mese di maggio, l esponente osservava che, a fronte di un importo netto erogato pari ad 16.269,08 e la corresponsione di 48 rate (per un importo di 10.512,00), per ottenere l estinzione anticipata del finanziamento era stato necessario corrispondere la somma di 14.296,66, giusta conteggio estintivo. Da talune valutazioni circa i costi sostenuti e la durata complessiva del finanziamento, inferiva l usurarietà del contratto ed il conseguente obbligo per l intermediario di restituire gli interessi fin lì esatti ( 3.591,59). In particolare dichiarava: soffermandoci sul costo totale che il sig. (omissis) ha dovuto sostenere in soli 4 anni di vita del finanziamento acceso si Pag. 2/6

ricava che ha restituito 8.539,00 a titolo di interessi e spese varie, che in termini percentuali rapportando sul capitale erogato sul tempo trascorso ci rappresenterebbe un ISC del 60,90% di fine periodo medio in termini percentuali, rapportando lo stesso costo sostenuto al capitale finanziato, euro 21.630,67, si avrebbe comunque un TAEG di fine periodo e medio del 37,43%, sforando ogni TUS trimestrale. In subordine, reclamava il proprio diritto a un equa riduzione del costo complessivo del credito. L intermediario tuttavia nulla rispondeva, sicché l esponente si è rivolto all ABF, ribadendo il contenuto delle proprie doglianze. In sede di controdeduzioni, il convenuto ha dato innanzi tutto notizia di aver fornito riscontro al reclamo, con nota del 30 giugno 2014, a mezzo della quale, pur ribadendo la correttezza del proprio operato, si diceva disponibile a riconoscere l ulteriore somma di 297,00, quale atto di liberalità a titolo di commissioni bancarie. Nell occasione, eccepiva, invece, il proprio difetto di legittimazione in ordine alle ulteriori richieste inerenti agli oneri di intermediazione ed assicurativi. Ciò premesso, il resistente, maggiorando l offerta già formulata con il suddetto riscontro, si è detto pronto a rimborsare l ulteriore somma di 524,48, per un totale, considerata la retrocessione di cui al conteggio estintivo ( 296,60), di 821,08 che rappresenta la totalità delle commissioni bancarie corrisposte dal ricorrente al momento dell erogazione del finanziamento, ma non ancora maturate al momento della sua estinzione. In ordine alle modalità di calcolo sottese alla determinazione di tale importo, ha altresì precisato di aver operato una ripartizione pro rata temporis del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo: nella sostanza, ogni quota mensile viene parametrizzata al debito residuo previsto dal piano di ammortamento, così come avviene per la quota di interessi. Al riguardo, ha aggiunto che tale metodo, non solo risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS IAS, ma appare anche in linea con numerosi arresti dell Arbitro. Quanto agli oneri assicurativi non goduti, e segnatamente per ciò che attiene al premio corrisposto per la copertura del rischio vita, ha innanzi tutto evidenziato che il costo è stato trattenuto per essere versato alla compagnia assicurativa, la quale, interessata a seguito della ricezione del reclamo, ha reso noto di aver provveduto al rimborso di 102,84, giusta comunicazioni in atti. Nulla sarebbe invece dovuto a titolo di costi assicurativi destinati alla copertura del rischio impiego, essendo stati questi ultimi sostenuti direttamente dall intermediario mutuante. Per sottolineare che non è possibile intravedere un fondamento utile a riconoscere alle spese di intermediazione una natura recurring, si è soffermata sulle caratteristiche del prodotto prestito con delega, evidenziando per quanto di interesse l onerosità delle attività - quali le verifiche sullo status del richiedente, la notifica del finanziamento al datore di lavoro, l acquisizione delle obbligatorie coperture assicurative, i controlli formali e sostanziali sulla documentazione raccolta - espletate in fase di istruttoria dall agente, mediatore creditizio o altro soggetto che ha il primo contatto con il cliente, nonché dallo stesso soggetto erogante. In particolare, in merito ai costi dell attività svolta dal mediatore creditizio, in ordine ai quali ha provveduto ad accludere in questa sede ( ) idonea documentazione attestante l avvenuta corresponsione, ha precisato che quest ultimo è incaricato di mettere in relazione, anche attraverso prestazioni di consulenza finanziaria, la potenziale clientela con banche o intermediari finanziari, senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l indipendenza. Come espressamente previsto nell atto di conferimento dell incarico, il ricorrente ha assegnato al mediatore intervenuto nella trattativa per il finanziamento oggetto di controversia il compito di svolgere le attività di istruttoria, con l individuazione sul mercato Pag. 3/6

delle condizioni ed opzioni contrattuali più adeguate, e di gestione relative alla raccolta e predisposizione della documentazione necessaria. Secondo quanto pure evidenziato da costante giurisprudenza ABF, il costo relativo all attività di intermediazione non rappresenta una componente economica soggetta a maturazione nel tempo, e non rientra tra le competenze che debbono essere restituite in occasione dell anticipata estinzione del rapporto. Ha quindi evidenziato l infondatezza e pretestuosità delle considerazioni di parte avversa circa il superamento del tasso soglia. La verifica dell usurarietà del tasso applicato all atto della stipula del contratto, infatti, deve essere condotta, ai sensi delle vigenti disposizioni di Banca d Italia, con riferimento al T.E.G. - che, nel caso specifico, risulta essere pari 10,88% - e non al T.A.E.G. il quale, infatti, esprime, in termini percentuali, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse. Il T.E.G., calcolato secondo le regole dettate da Banca d Italia, esprime il tasso effettivo globale su base annuale. È tale valore che va considerato ai fini antiusura, secondo quanto previsto dalla legge n. 108/96. Soprattutto, ha evidenziato che, al fine della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (ex legge n. 24/2001). Ha quindi concluso ribadendo, anche in questa sede, che, in relazione alla cessione n. 804383, nel trimestre di riferimento (1 aprile - 30 giugno 2010, essendo, come detto, il contratto del 23 aprile 2010), il tasso medio per le operazioni di prestito in questione era fissato nella misura pari al 13.35% che, aumentato del 50% (ossia 20,025%) risulta superiore al T.E.G. previsto dal contratto in esame (10,88%). Alla luce delle contrapposte argomentazioni, il ricorrente ha replicato innanzi all Arbitro le pretese di cui al reclamo, domandando di accogliere : - la domanda principale e quindi disporre la restituzione di 3.591,59 a titolo di interessi e spese ai sensi dell art. 1815 c.c.; - e/o in subordine le altre doglianze per gli importi ( ) di 1.375,80 quali commissioni bancarie, 1.576,80 quali commissioni finanziarie, 394,46 quali spese assicurative per il periodo non goduto ( ) in aggiunta ad interessi maturati e maturandi. Ha inoltre richiesto la condanna alle spese di assistenza tecnica. La parte resistente ha chiesto al Collegio di provvedere come segue: - accertare e dichiarare congrua la somma di 821,08 (di cui 296,60 riconosciuti al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, ai quali vanno aggiunti 524,48 offerti in questa sede) - in aggiunta alle spese sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso, pari ad 20,00 - messa a disposizione dall'intermediario a beneficio del ricorrente, a titolo di rimborso delle commissioni da questo corrisposte all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento e non ancora maturate al momento dell'estinzione anticipata e per questo dichiarare cessata la materia del contendere; - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, ( ) la domanda, nella parte in cui è pretesa la retrocessione dei premi assicurativi, relativi ai rischi vita ed impiego del cedente, non goduti; - rigettare ( ) la domanda, nella parte in cui è pretesa la retrocessione delle commissioni di intermediazione, in quanto destituita di ogni fondamento logico e giuridico; - rigettare ( ) l avversa domanda di restituzione di quanto pagato a titolo di interessi che il ricorrente definisce, pretestuosamente, usurari. Pag. 4/6

DIRITTO Il Collegio osserva come la domanda principale, formulata dal ricorrente, di restituzione di 3.591,59 a titolo di interessi e spese ex art. 1815 c.c., riviene delle considerazioni che egli svolge sul costo del finanziamento attesa l effettiva durata. Peraltro, parte attrice, come dimostrano le evidenze accluse al ricorso, provvede a rideterminare, attraverso un simulatore di calcolo rinvenuto on line, il TAEG del rapporto, semplicemente considerando pari a 48 mesi, piuttosto che a 120, la durata del piano di ammortamento, fermi il capitale netto mutuato e/o il netto ricavo dell operazione, il TAN e i costi originariamente sostenuti (a titolo di interessi, al netto del rimborso di cui al conteggio estintivo, commissioni e costi assicurativi). È evidente che tale compressione in pochi mesi degli oneri distribuiti sull intero periodo di ammortamento porta a conclusioni metodologicamente errate. Tanto premesso circa il presunto difetto di usurarietà del contratto, il merito della questione torna ad essere quello della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri assicurativi. Tenendo conto delle statuizioni contenute nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, il Collegio rileva che nella commissione bancaria si remunerano, fra l altro, le perdite per le differenze di valuta tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall amministrazione, la gestione degli incassi, per l immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito e, nella commissione d intermediazione, le spese per la gestione del prestito. Si tratta di attività, nonostante la diversa valutazione dell intermediario, che non si concludono all atto dell erogazione del prestito e che quindi rendono le commissioni in parola suscettibili di rimborso in sede di estinzione anticipata del prestito stesso. Come riferito nella parte in fatto, per ciò che attiene alla commissione bancaria, l intermediario ha confermato la propria disponibilità al rimborso di 297,00, per un totale, considerata la retrocessione di 296,60 di cui al conteggio estintivo, di 593,60 determinato secondo il criterio del tasso di interesse effettivo, il quale implica che ogni quota mensile viene parametrizzata al debito residuo previsto dal piano di ammortamento, così come avviene per la quota di interessi. Al riguardo, si sottolinea come il Collegio di coordinamento, nella menzionata decisione, abbia, invero, ritenuto che demandare la concretizzazione dell equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati cui il cliente ha diritto alla volontà delle parti che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori che sono anzitutto etici alle prassi correnti. Considerazioni queste ultime estensibili anche alla quantificazione del premio inerente al rischio vita non maturato ( 102,84), della cui restituzione la compagnia assicurativa dà notizia, giusta documentazione in atti. Circa, invece, il premio corrisposto per garantire il rimborso del prestito contro il rischio impiego, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta indichi nel mutuante il soggetto tenuto alla relativa corresponsione e che quindi nulla al riguardo possa essere restituito al ricorrente. In relazione a tutto quanto fin qui argomentato, alla luce delle statuizioni del Collegio di coordinamento, delle valutazioni effettuate sulle commissioni e sugli oneri assicurativi, applicando il metodo di calcolo pro rata temporis e tenendo conto di quanto già restituito al ricorrente, a quest ultimo spettano le seguenti somme per i seguenti titoli: commissioni bancarie 1.196,04 commissioni di intermediazione 1.576,80 oneri assicurativi rischio impiego 226,80, per un importo complessivo di 2.600,20. Pag. 5/6

P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo complessivo di 2.600,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza tecnica equitativamente determinato in 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6