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Deliberazione n.194/2014/par REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana nella camera di consiglio dell adunanza generale del 28 ottobre 2014 visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; visto l art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana); visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana); vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti); visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l art.7, comma 8; vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva; vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana; vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di San Cipirrello (PA) con nota di prot. n.11840 in data 17 settembre 2014 (prot. cc.7297 del 25 settembre 2014); vista l ordinanza n. 243/2014/CONTR. in data 16 ottobre 2014 con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l odierna camera di consiglio; udito il relatore, Cons. Anna Luisa Carra, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di San Cipirrello (PA) ha chiesto un parere in merito all attribuzione dei diritti di rogito al segretario comunale in relazione alle modifiche introdotte con l art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare il Sindaco, dopo aver illustrato il regime normativo relativo alla corresponsione dei diritti di segreteria e di rogito spettanti al segretario comunale sulla scorta delle disposizioni previgenti, ha posto all attenzione della Sezione due quesiti: 1) se, in base alla novella del 2014, per poter attribuire i diritti di segreteria e di rogito al segretario comunale sia sufficiente l assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale nella dotazione organica dell ente, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del segretario ( equiparato o meno a dirigente in base al CCNL del 15/05/2001), ovvero occorra la compresenza di entrambe le circostanze, nel senso che anche il segretario comunale, oltre ai dipendenti dell ente, debba essere privo della qualifica dirigenziale; 2) se l abrogazione del comma 4 dell art. 41 della legge n.312 del 1980 ( che stabiliva le percentuali di riparto dei diritti tra Comune e segretario comunale) consente l attribuzione di tutti i diritti di segreteria via via riscossi durante l anno integralmente al segretario comunale fino al raggiungimento del limite del quinto dello stipendio in godimento. **** La Sezione reputa preliminarmente di dover verificare se la suddetta richiesta sia giuridicamente ammissibile sotto i profili soggettivo ed oggettivo, tenuto conto delle disposizioni contenute nell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia. In ordine al primo profilo, deve evidenziarsi che, secondo i criteri formulati dalla Sezione delle Autonomie ( approvati nell Adunanza del 27 aprile 2004) e la costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana ( v. ex plurimis, la deliberazione n. 1 del 2004), per quanto concerne i Comuni, l organo dotato di generale legittimazione a richiedere il parere è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell ente locale. Orbene, nel caso di specie, la richiesta di parere proveniente dal Comune di San Cipirrello risulta ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco. Per quanto riguarda la verifica circa l ammissibilità dal punto di vista oggettivo, si osserva che l elaborazione giurisprudenziale ha ripetutamente sottolineato che la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei conti dall art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti materie di contabilità pubblica ma deve anche riguardare tematiche di portata ed interesse generali, non potendo esplicarsi in ordine a singoli fatti gestionali o situazioni del tutto peculiari che attengono a

questa o quella amministrazione, che conducano all inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali ( v. ex plurimis, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR). Sotto tale profilo, pertanto, la richiesta di parere, formulata in termini generali ed astratti, rientra nelle materie di contabilità pubblica, perché attiene al rispetto dei limiti generali posti dal legislatore nazionale ai compensi incentivanti al personale degli enti locali. Nel merito, la Sezione osserva che l art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riformulato i criteri di attribuzione al segretario comunale e provinciale dei diritti di rogito e del provento annuale dei diritti di segreteria, intervenendo, da una parte, con l abrogazione espressa dell art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riconosceva ai segretari comunali e provinciali che rogavano determinati atti (indicati ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge n.604/1962) per conto dell ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al comune o alla provincia in misura pari al 75 per cento, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; dall altra, il legislatore, con il comma 2 dell art. 10 cit., ha attribuito integralmente al comune o alla provincia il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando in tal senso l art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734. Tuttavia, al principio generale della spettanza all ente dei sunnominati proventi, fa eccezione la disposizione del comma 2-bis dell art. 10 L.cit., laddove è previsto che: negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. Il comma 2-ter, infine, risolve problemi di diritto intertemporale, precisando che le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. La norma si inserisce in un contesto di razionalizzazione della spesa per il personale pubblico, sia in regime di diritto privato che dì diritto pubblico, che permea gran parte del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. Circa la materia della corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, il decreto, dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell'ente di riferimento (commi 1 e 2), permette l'attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall'art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90/2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in "enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale", e comunque per quelli che "non hanno qualifica dirigenziale". Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi:

1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale; 2) la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui l'attribuzione dei diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale. In proposito, occorre precisare che nella formulazione letterale della norma il legislatore ha fatto riferimento alla qualifica dirigenziale del segretario comunale o provinciale in senso atecnico, in quanto ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale ma, per alcune categorie, il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti. In tal senso, infatti, l art. 32 del CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, in caso di mobilità presso altre amministrazioni, ha disposto che: a) il segretario collocato della fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l amministrazione di destinazione; b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all art. 39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l amministrazione di destinazione; tale disciplina, di natura transitoria, si è applicata fino al 31.12.2001; c) il segretario collocato nella fascia professionale A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale. La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall art. 41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011,n. 183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l ente; in tal senso si giustifica, infatti, l attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento ( equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato.

Con il secondo quesito il sindaco del Comune di S.Cipirrello ha chiesto chiarimenti in ordine alla quota di proventi e diritti di rogito da attribuire al segretario comunale, a seguito dell abrogazione del comma 4 dell art. 41 della legge n. 312 del 1980 che stabiliva le percentuali di riparto dei diritti tra comune e segretario comunale. In merito, la Sezione ritiene che le disposizioni vigenti prevedano che, laddove spettanti, i proventi annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento ( trattamento teorico della figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di servizio prestato nell anno dal segretario comunale o provinciale. L espressione adottata dal legislatore, riferita al provento annuale, induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell ente locale per essere erogati, al termine dell esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante. Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale. P.Q.M. Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana in sede consultiva. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria all Amministrazione richiedente, al Sindaco del Comune di San Cipirrello, nonché all Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica Dipartimento delle Autonomie locali. Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2014. Il Relatore (Anna Luisa Carra) Il Presidente (Stefano Siragusa) Depositato in Segreteria il 14 novembre 2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Fabio Guiducci)