OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014



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Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio di tassazione in capo agli enti non commerciali, peraltro retroattiva: gli utili percepiti dal 1 gennaio 2014 in avanti, non saranno più tassati nel limite dal 5%, ma l ammontare fiscalmente rilevante lieviterà al 77,74%. In sostanza, il comma 655 riduce, a partire dai proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2014, la quota esente dei dividendi riscossi dagli enti non commerciali dall attuale 95% al 22,26%, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche. Il comma 656, tuttavia, introduce un nuovo credito d imposta, pari alla maggiore imposta dovuta per l anno 2014 a seguito delle nuove disposizioni introdotte, da indicare nella dichiarazione dei redditi, per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2014, ma utilizzabile - in compensazione solo a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente. Dunque, i commi 655 e 656 confermano l applicazione retroattiva dell aumento della tassazione dei redditi da capitale per gli Enti non commerciali (trust inclusi) concedendo, a partire dal 2016 e per i due anni successivi, un credito d imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione nella misura di un terzo per ogni anno. La determinazione del reddito degli ENC e la nuova percentuale di tassazione La determinazione del reddito per gli enti non commerciali, viene effettuata sulla base delle disposizioni previste per le persone fisiche, con riferimento a ciascuna delle categorie reddituali. 1

Pertanto gli enti non commerciali, pur essendo soggetti passivi IRES, determinano la loro base imponibile sommando i risultati delle singole categorie reddituali (redditi fondiari, redditi di capitali, redditi diversi e redditi d impresa). L art. 4 del D.Lgs. n. 344/2003, prima della riforma, prevedeva che: gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare. Con il comma 655 del DdL stabilità 2015, all'articolo 4, co. 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». TASSAZIONE REDDITI DI CAPITALE ENTI NON COMMERCIALI - art. 4, D.Lgs. n. 344/2003 - Prima della Legge di Stabilità 2015 Dopo la Legge di Stabilità 2015 gli utili percepiti, anche nell'esercizio di gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro esclusi, nella misura del 22,26 per cento ammontare. del loro ammontare. La riforma interviene pertanto sotto due punti di vista: - se prima gli utili percepiti dagli enti non commerciali erano esclusi della formazione del reddito imponibile al 95%, tale percentuale passa ora al 22,26%; - la modifica della tassazione è limitata agli utili conseguiti in relazione all attività istituzionale degli enti non commerciali (escludendo quindi i dividendi conseguiti nell ambito dell attività commerciale). Il risultato è quello di allineare la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate. SITUAZIONE PRE - LEGGE DI STABILITÀ 2015 TASSAZIONE DIVIDENDI ENC Si applicano le disposizioni previste per le persone fisiche ECCEZIONE Reddito complessivo = Reddito fondiario + Redditi di capitale + Redditi d impresa + Redditi diversi UTILI PERCEPITI DA ENC TASSATI NELLA MISURA DEL 5% DEL LORO AMMONTARE 2

NOTA BENE - In deroga allo Statuto del Contribuente, l aumento della tassazione si applica agli utili distribuiti dal 1º gennaio 2014. È effettivamente da rilevare che, a differenza delle società, per le quali è prevista la redistribuzione tassata degli utili ai soci, le fondazioni, i trust e gli altri enti non commerciali possono essere tranquillamente considerati come beneficiari finali dei fondi, al pari di una persona fisica. Le conseguenze per i Trust La disposizione recata dal comma 655 della Legge di Stabilità 2015, andando a modificare l articolo 4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 344/2003, va ad incidere anche sulla tassazione dei trust residenti in Italia, essendo gli stessi equiparati dall art. 73, co.1, lett. c) del Tuir agli enti non commerciali. Fatta una distinzione tra: - trust opachi ; - e trust trasparenti ; secondo i criteri illustrati nella Circolare 48/E del 2007, cioè tra trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trasparenti) e trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (opachi), vediamo quali conseguenze ha avuto la Legge di Stabilità 2015 su tali enti. Da un punto di vista pratico-operativo: - il trust utilizza il quadro RL del modello UNICO ENC per determinare la quota imponibile dei dividendi percepiti; - i beneficiari - di un trust opaco - utilizzano il quadro RN per determinare l imponibile totale ai fini Ires, mentre eventuali successive imputazioni ai beneficiari non sono più imponibili; - i beneficiari - di un trust trasparente - determinano il reddito complessivo nel quadro PN; non lo tassano ai fini Ires e lo attribuiscono per trasparenza ai beneficiari. Ogni beneficiario nella sezione I-B del quadro RL del proprio modello UNICO PF, indicherà la propria quota imponibile del trust, tassato ad aliquota progressiva Irpef. Il trust trasparente, infatti, imputa un reddito di capitale ai beneficiari residenti, se persone fisiche, in base all'articolo 44, co. i), lett. g-sexies del Tuir, che viene poi tassato in base alle diverse aliquote Irpef. Nel testo non viene fatta distinzione tra trust opachi e trust trasparenti, pertanto, l'applicazione della nuova base imponibile riguarda entrambe le tipologie di trust. 3

I trust opachi, qualora percepiscano dei dividendi, considerano imponibile ai fini Ires il 77,74% degli stessi. In assenza di altre tipologie di reddito, il trust sarà soggetto ad un imposta del 15,5% (attualmente 1%): 27,5% * 77,74% * 72,5% (100% 27,5%) = 15,5% L imposta da pagare da parte del trust, con l Ires pagata dalla società che ha erogato il dividendo (27,5%) porterà la tassazione complessiva al 43% (15,5% + 27,5%) del reddito prodotto dalla società, contro l attuale 28,5%. Invece, i trust trasparenti, subiranno maggiormente la modifica della tassazione. Il reddito imponibile che il trust attribuirà ai beneficiari sarà, infatti, pari al 56,4% del reddito prodotto dalla società che ha distribuito il dividendo al trust ed è molto probabile che l imposta dovuta dai beneficiari sarà pari al 24,2% (43% del 56,4%) del reddito prodotto dalla società. Tale risultato, considerando anche l Ires pagata dalla società che eroga il dividendo (27,5%), porterà la tassazione complessiva al 51,7%, contro l attuale 29%. Il dividendo distribuito al trust, pari a 72,5%, a oggi concorre a formare il reddito imponibile nella misura del 5%, e quindi 3,625%, che viene attribuito per trasparenza al beneficiario, ottenendo un'irpef pari a 1,56%, ad aliquota massima (43%*3,625%); a seguito della modifica concorrerà per il 77,74%, e quindi 56,36%, che verrà attribuito per trasparenza al beneficiario scontando un'irpef pari a 24,23 (43%*56,36), sempre ad aliquota massima. NOVITÀ TASSAZIONE DIVIDENDI SRL PARTECIPATA DA TRUST ESEMPIO SRL partecipata da un trust produce reddito lordo = 100, Ires 27,5% Distribuisce un dividendo = 72,5 UTILI DISTRIBUITI FINO AL 31.12.2013 UTILI DISTRIBUITI DAL 01.01.2014 TRUST OPACO -> il reddito è tassato ai fini Ires in capo ad esso. La successiva distribuzione ai beneficiari non sconta alcuna imposizione. Dividendo distribuito al trust = 72,5 è tassato per il 5%: 72,5 *5% = 3,625%, scontando un'imposta = 0,99% (27,5%*3,625%). percepito indirettamente dal trust: = 28,5% (Ires della partecipata * 27,5% + Ires del trust 0,99%). Dividendo distribuito al trust = 72,5 è tassato per il 77,74%: 72,5*77,74% = 56,36%, scontando un'imposta = 15,5% (27,5%*56,36%). percepito indirettamente dal trust: = 43% (Ires della partecipata * 27,5% + Ires del trust per 15,5%). 4

Tassazione complessiva del dividendo distribuito dalla società partecipata (pari a 72,5) al trust: = 1,375% (27,5%*5%). Tassazione complessiva del dividendo distribuito dalla società partecipata (pari a 72,5) al trust: = 21,37% (27,5%*77,74%). Tassazione dei dividendi percepiti in caso di detenzione diretta da parte di persone fisiche di partecipazioni qualificate, nella società che distribuisce i dividendi =21,379% (49,72%*43% - ipotizzando l'aliquota Irpef massima). TRUST TRASPARENTE -> Imputa il reddito ai beneficiari residenti, i quali, se persone fisiche, risultano titolari di un reddito di capitale, in base all'art. 44, co. i lett. g-sexies del Tuir, tassato in base alle diverse aliquote Irpef. UTILI DISTRIBUITI FINO AL 31.12.2013 UTILI DISTRIBUITI DAL 01.01.2014 Dividendo distribuito al trust = 72,5 è Dividendo distribuito al trust = 72,5 è tassato tassato per il 77,74%: per il 5%: 72,5*77,74% = 56,36%, che verrà 72,5 *5% = 3,625%, che viene attribuito per attribuito per trasparenza al beneficiario trasparenza al beneficiario, scontando un'irpef scontando un'irpef pari a 24,23 % pari a 1,56% (43%*3,625). (43%*56,36%). attribuito indirettamente al beneficiario: = 29,06% (Ires della partecipata * 27,5% + Irpef del beneficiario 1,56%). attribuito indirettamente al beneficiario: = 51,73% (Ires della partecipata * 27,5% + Irpef del beneficiario 24,23%). Concludendo, la Legge di Stabilità 2015 potrebbe ridurre drasticamente l'appeal dei trust, andando a neutralizzare i vantaggi fiscali, che derivano dalla gestione indiretta di società di capitali mediante un trust opaco. La tassazione dei dividendi percepiti, infatti, viene allineata a quella applicabile in caso di detenzione diretta da parte di persone fisiche di partecipazioni qualificate, nella società che distribuisce i dividendi. Addirittura la tassazione dei dividendi percepiti mediante un trust trasparente diventa più alta, rispetto a quelli raggiungibili in caso di detenzione diretta della partecipazione da parte di persone fisiche. 5

NOTA BENE - I soggetti interessati sono esclusivamente i trust holding residenti in Italia, il cui regime è equiparato a quello degli enti non commerciali. Il credito d imposta La novità appena richiamata ha, sin da subito, sollevato notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa ha efficacia retroattiva, in deroga alle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente. Per risolvere parzialmente il problema, il Senato, nel corso dei lavori, ha introdotto uno specifico credito d imposta, pari alla maggiore imposta dovuta per l anno 2014 a seguito delle nuove disposizioni introdotte. Tale credito d imposta, commisurato all aggravio subito dai soggetti passivi, è spendibile obbligatoriamente in 3 anni. Credito d imposta per gli ENC Maggiore imposta dovuta a seguito delle novità introdotte in tema di tassazione degli utili percepiti Credito d imposta = maggiore imposta sul reddito dovuta Il credito può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo: - a decorrere dal 1º gennaio 2016, nella misura del 33,33 % del suo ammontare; - dal 1º gennaio 2017, nella medesima misura; - e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente. UTILIZZO CREDITO D IMPOSTA DAL: NELLA MISURA DEL: 01.01.2016 33% 01.01.2017 33% 01.01.2018 34% 6

Dunque, i commi 655 e 656 confermano l applicazione retroattiva dell aumento della tassazione dei redditi da capitale per gli Enti non commerciali (trust inclusi) concedendo, a partire dal 2016 e per i due anni successivi, un credito d imposta pari alla differenza tra la nuova e la vecchia tassazione nella misura di un terzo per ogni anno. Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 7