COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 27 DEL 20 MARZO 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ
20 marzo 2015 27 = Variazione e suddivisione del perimetro dell ambito da assoggettare a Piano di Recupero di iniziativa pubblica n. 2, finalizzato all ampliamento del Parco di San Giuliano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19.03.2012 - APPROVAZIONE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta; Premesso che: con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19 gennaio 1996 è stato approvato il Piano Guida del Parco Urbano di San Giuliano e con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 184 del 31.07.1996 è stato approvato il Programma delle Opere per la realizzazione del Parco stesso; la vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma (approvata con D.G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e D.G.R.V. n. 2141 del 29.07.2008) destina l area del Parco di San Giuliano a Verde Urbano Attrezzato (Vua), disciplinando gli interventi all articolo 47 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) e correlati; nelle zone a verde urbano attrezzato (Vua) è consentita la bonifica, la riqualificazione ambientale, la conservazione e la realizzazione di spazi verdi e alberati; è inoltre consentita la realizzazione di strutture ed edifici con le seguenti destinazioni d uso: - parcheggi, darsene ed approdi attrezzati per imbarcazioni e natanti da diporto nonché dei rispettivi servizi; - piazze con attrezzature commerciali alla scala di quartiere; - spazi attrezzati per la sosta, campi da gioco ed attrezzature per lo svolgimento dello sport all aperto nonché i rispettivi servizi; - palestre per lo svolgimento di attività ginnica; - strutture ricettive, per la ristorazione e pubblici esercizi; - serre e giardini botanici; - percorsi equestri, maneggi nonché i relativi servizi; - edifici e strutture per la manutenzione e per l amministrazione del parco, uffici per l informazione all utenza; - attrezzature di interesse comune; - edifici e strutture espositive e museali e centri di ricerca, parco divertimenti e area attrezzata per spettacoli viaggianti; - interventi di adeguamento ed impianti speciali relativi alle reti di distribuzione di sottoservizi; detta V.P.R.G. all articolo 47.3.3 delle N.T.S.A. dispone, inoltre, che la realizzazione degli interventi sarà subordinata all approvazione da parte del Consiglio Comunale di specifici Piani Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 27 del 20 marzo 2015 Pagina 1 di 4
Urbanistici Attuativi, anche con perimetrazioni diverse da quelle previste dal piano di coordinamento, purché ne rispettino le sue indicazioni e le specifiche tecniche dei comparti; Premesso inoltre che: in data 30.09.2014 con la sottoscrizione da parte del Comune e della Provincia di Venezia del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell art. 15, comma 6 della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 11, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.); il P.A.T. ai sensi del comma 7 del richiamato art. 15 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 15.11.2014 e il vigente P.R.G., ai sensi dell art. 48, comma 5 bis della medesima L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili; l art. 48, comma 5 bis della L.R. 11/2004 dispone che a seguito dell approvazione del primo piano di assetto del territorio, il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi ; le Norme Tecniche del PAT all art. 53 Norme Transitorie, a cui fanno riferimento gli elaborati relativi alla "Formalizzazione della compatibilità, della compatibilità condizionata e del contrasto tra i contenuti del PRG vigente e quelli del PAT approvato ai sensi del comma 5 bis dell art. 48 LR 11/2004" prevedono che: Con l approvazione del P.A.T. la compatibilità, il contrasto e la compatibilità condizionata tra questo e il PRG sono così definite: - Compatibilità: quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il P.A.T. in quanto attuano quanto previsto dal P.A.T. e/o sono coerenti con gli obiettivi che lo stesso persegue come in alcuni casi evidenziato dalle presenti norme - o comunque non ne impediscono la futura attuazione; - Compatibilità condizionata: quando le previsioni e le relative norme di zona del PRG sono compatibili con il P.A.T., ma l attuazione degli interventi richiede una preventiva progettazione urbanistica di dettaglio, mediante P.I. ed eventuale P.U.A., che consenta una più puntuale valutazione degli aspetti urbanistici, sia morfologici che funzionali; - Contrasto: quando le previsione e le relative norme di zona del PRG sono incompatibili con il P.A.T. per il tipo di zonizzazione del PRG o in quanto la loro attuazione, senza le previsioni del P.I. in coerenza con il P.A.T., impedirebbe l attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso ; in riferimento alla sopra riportata individuazione, l ambito specificato in oggetto ricade prevalentemente in ambito di Compatibilità condizionata e la restante parte in ambito di Compatibilità. La previsione di Compatibilità condizionata, riferendosi all articolo 42 delle Norme tecniche del P.A.T., dispone che l approvazione di P.U.A. relativi alle linee di sviluppo insediativo che interessino ambiti SIC/ZPS o aree a questi circostanti, è consentita solo previa valutazione di Incidenza ambientale con esito positivo; in data 05.12.2014 con deliberazione n. 98 del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale sono stati formalizzati i contenuti relativi alla compatibilità, alla compatibilità condizionata e al contrasto tra il PRG vigente e quelli del P.A.T., dando atto che per le parti compatibili con il PAT stesso, il P.R.G. vigente acquisisce efficacia di Piano degli Interventi; le aree interessate dal Parco di San Giuliano e ad esso confinanti ricadono in prossimità di un Sito di Interesse Comunitario (laguna superiore), di una Zona di Protezione Speciale (Laguna di Venezia) e risultano parzialmente interessate dal vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; Rilevato che: Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 27 del 20 marzo 2015 Pagina 2 di 4
con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19.03.2012, ai sensi dell'art. 10, comma 3 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.) e dell'articolo 47.3.3 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (N.T.S.A.) della vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma, sono stati individuati sei ambiti (contraddistinti con i numeri da 1 a 6) da assoggettare a distinti Piani di Recupero di iniziativa pubblica per consentire l'attuazione degli interventi nell'area destinata a Verde Urbano Attrezzato (Vua), funzionali all ampliamento del Parco di San Giuliano; Atteso che: in merito all ambito del P. di R. n. 2 sono pervenute le seguenti istanze depositate agli atti della Direzione Sviluppo del Territorio: - nota P.G. n. 421505 del 10.10.2014, seguita da incontri con la Direzione Sviluppo del Territorio, la Società La Immobiliare Veneziana S.r.l., con sede in Venezia San Marco n. 4136, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e facendo presente le difficoltà nell avanzare all Amministrazione Comunale una proposta di P. di R. che tenga conto delle esigenze di tutta la compagine proprietaria ricadente all interno di tale ambito, ha chiesto all Amministrazione Comunale di non ricomprendere all interno di tale perimetro le aree precedentemente ricomprese con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2012, al fine di ottenere una maggiore autonomia operativa nell individuare le migliori soluzioni per la valorizzazione delle stesse, nel rispetto delle previsioni del vigente P.R.G. o di eventuali istituti previsti per legge; - nota Protocollo Generale n. 514942 del 11.12.204, la Società Venezia Due S.r.l., con sede in Bolzano, via Orazio 19, riscontrando anch essa concrete difficoltà nel sottoporre all Amministrazione Comunale una proposta che tenga conto delle esigenze avanzate da tutti i soggetti proprietari degli immobili ricadenti all interno di tale perimetro di P. di R., ha chiesto di modificare il perimetro del P. di R. n. 2, proponendo una ripartizione delle aree che tenga conto delle proprietà di ciascun soggetto; Considerato che: l'art. 10.3 delle N.T.G.A. della richiamata V.P.R.G. per la Terraferma ammette la possibilità di suddividere un ambito soggetto ad un unico Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), in più ambiti da assoggettare a distinti Piani Urbanistici Attuativi; Ritenuto che: è nell interesse di questa Amministrazione recepire favorevolmente la richiesta avanzata dalla Società La Immobiliare Veneziana S.r.l. con nota P.G. n. 421505 del 10.10.2014, al fine di agevolare, anche attraverso l alienazione dei beni assegnati alla stessa, il mandato societario che costituisce lo scopo dell attività della società stessa; la sopra citata istanza presentata dalla Società La Immobiliare Veneziana non incide su interessi dei terzi confinanti, alla luce della sopra citata istanza avanzata dalla Società Venezia Due S.r.l., finalizzata alla suddivisione delle aree, oggetto della presente deliberazione; Rilevato che: la presente delibera prevede la variazione del perimetro del Piano di Recupero n. 2, già individuato con la sopra richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 26/2012, che per comodità viene rappresentato nell allegato A, in tre distinti Piani di Recupero di iniziativa pubblica, individuati con le sigle 2.1, 2.2 e 2.3, come rappresentato nell allegato B ; tale variazione prevede, inoltre, ai sensi dell art. 10.5 delle N.T.G.A. della richiamata V.P.R.G. per la Terraferma, l esclusione dal perimetro del P. di R. n. 2 dell area barenale di proprietà del Demanio, in quanto ambito appartenente al Demanio Pubblico non disponibile; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 27 del 20 marzo 2015 Pagina 3 di 4
rimangono invariati i perimetri dei rimanenti cinque ambiti da assoggettare a distinti Piani di Recupero di iniziativa pubblica, già individuati con delibera di Consiglio Comunale n. 26/2012; Visti: gli elaborati planimetrici in scala 1:5.000 uniti alla presente come Allegati A e B, per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispettivamente raffiguranti il perimetro del P. di R. n. 2 vigente e l individuazione dei tre nuovi perimetri degli ambiti individuati con le sigle 2.1, 2.2 e 2.3 ; Atteso che: la presente deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio; è stata effettuata la pubblicità preventiva degli atti di governo del territorio ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore dell Urbanistica Terraferma della Direzione Sviluppo del Territorio e il parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 267/2000; Dato atto che in data 6 febbraio 2015 con nota Prot. Gen. n. 57500 è stato chiesto il parere alle Municipalità di Favaro Veneto e di Mestre - Carpenedo e che le stesse, rispettivamente con propria deliberazioni n. n. 2 del 26 febbraio e n. 8 del 25 febbraio 2015, hanno rispettivamente espresso Parere Favorevole con condizioni e Parere Contrario. Detti pareri sono stati riscontrati dalla Direzione Sviluppo del Territorio, secondo i contenuti riportati nelle distinte controdeduzioni qui allegate rispettivamente con i numeri 1 e 2 ; Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e di poter deliberare sull argomento. D e l i b e r a 1) di approvare, ai sensi dell art. 10 delle Norme Tecniche Generali di Attuazione nonché dell articolo 47.3.3 delle Norme Tecniche Speciali di Attuazione della vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma, i tre perimetri contraddistinti con le sigle 2.1, 2.2 e 2.3, da assoggettare a distinti Piani di Recupero di iniziativa pubblica, che sostituiscono integralmente il perimetro del Piano di Recupero n. 2 (individuato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19.03.2012), secondo le perimetrazioni riportate nell allegato B ; 2) di affidare alla Direzione Sviluppo del Territorio gli adempimenti e le procedure previste dalla legislazione vigente per la prosecuzione dell iter amministrativo del presente atto e di aggiornare conseguentemente la cartografia della strumentazione urbanistica generale vigente. 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, articolo 134, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (TUOEL). Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. (Proposta di deliberazione n. 41 del 30 gennaio 2015) Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 27 del 20 marzo 2015 Pagina 4 di 4
Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto Il Segretario Generale Rita Carcò La presente deliberazione è stata affissa all Albo on line del Comune il 26 marzo 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15 giorno. Esecutività dal 6 aprile 2015