Non basta far sapere: occorre comunicare

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Non basta far sapere: occorre comunicare COSA si può comunicare Quadro normativo di riferimento Maria Chiara Ferrarese Milano - 29 novembre 2017

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Principali norme di legge applicabili Reg. UE n. 1169/2011 TUTTE Reg. UE n. 1337/2013 CARNI SUINE OVICAPRINE DI VOLATILI Reg. CE n. 1760/00 I e II LAVORAZIONI BOVINE Decreto 29 luglio 2004 I E II LAVORAZIONI AVICOLE Reg. CE n. 589/2008 e n. 1234/2007 UOVA Reg. UE n. 1379/2013 PESCE Decreto 9 dicembre 2016 LATTE E DERIVATI

Informazione al consumatore - Principi generali Fornire al consumatore finale le basi per effettuare scelte consapevoli Proibire l utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore

Reg. CE 1169 - Art. 7 pratiche leali di informazione 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento e, in particolare, la natura, l identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; suggerendo che l alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; suggerendo, tramite l aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. 2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. 3. Le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

Informazioni «sensibili» Modalità di allevamento Requisiti particolari di alimentazione Origine Gestione farmaco Sostenibilità Benessere animale

Origine Reg. CE 1337 AVICOLI OVICAPRINI SUINI «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l operatore del settore alimentare dimostra ( ) che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo

Allevato in SUINO: - età superiore a sei mesi e allevamento di almeno quattro mesi nello Stato - età inferiore a sei mesi, peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato in cui si è svolto l allevamento dopo che l animale ha raggiunto i 30 kg - età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento OVICAPRINO il nome dello Stato in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento; VOLATILI il nome dello Stato in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento dopo che l animale è stato immesso all ingrasso

I e II lavorazioni carni bovine Informazioni obbligatorie Codice di rintracciabilità «Nato in (Stato membro / Paese terzo in cui ha avuto luogo la nascita)» «Allevato in (Stato/i membro/i o Paese terzo in cui l animale è stato allevato) «Macellato in (.) + Codice di autorizzazione dello stabilimento di macellazione «Sezionato in ( ) + codice di autorizzazione dello stabilimento di sezionamento Informazioni facoltative Nome stabilimento di macellazione e/o sezionamento Categoria dell animale Denominazione e codice dell allevatore (almeno ultimi 4 mesi) Età dell animale alla macellazione Sesso dell animale Regione Italiana di allevamento/macellazione/sezionamento Razza/ tipo genetico ALIMENTAZIONE: NON OGM, Alimentazione priva di grassi animali aggiunti, Alimentazione con/senza insilati, Alimentazione selezionata, Bovini alimentati con una razione alimentare tale da garantire una disponibilità media di Acido Alfa Linolenico (Omega 3) di xxx g/giorno e acido linoeico (omega 6) di xxx g/giorno MODALITA DI ALLEVAMENTO: Allevato senza uso di antibiotici BENESSERE ANIMALE: Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CRENBA

I e II lavorazioni carni avicole Informazioni obbligatorie Codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività «Allevato in (Stato membro/ Paese terzo in cui si è svolto l ultimo periodo di allevamento di almeno 1 mese o, nel caso in cui l animale sia di età inferiore a 1 mese, dello Stato membro/paese terzo in cui ha avuto luogo l intero periodo di allevamento dopo che l animale è stato immesso all ingrasso) «Macellato in (Stato membro o Paese terzo) Informazioni facoltative MODALITA DI ALLEVAMENTO: Allevato a terra, Allevato all aperto, Allevamento estensivo al coperto, Allevamento rurale all aperto, Allevamento rurale in libertà Allevato senza uso di antibiotici ALIMENTAZIONE: NO OGM, Alimentazione priva di farine animali, Alimentazione priva di grassi animali aggiunti, % d. nella razione alimentare TIPOLOGIA DEGLI ANIMALI: Genotipo a lento accrescimento / a lenta crescita / a lento accrescimento REQUISITI PUNTUALI DI BENESSERE ANIMALE: Densità di allevamento ( maggior spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge o più libertà di movimento grazie a maggiore spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge ), Arricchimenti ambientali quali balle di paglia e trespoli per favorire i comportamenti naturali o Arricchimenti ambientali quali balle di paglia per favorire i comportamenti naturali, Disponibilità o uso di luce naturale/solare Razza o tipo genetico Età minima alla macellazione

Risultati. Armonizzazione claim (es. OGM, Benessere, antibiotic free Armonizzazione sistemi di controllo Approccio omogeneo Autorizzazione da parte delle autorità competenti dei claim

e per tutto il resto? Autodichiarazione Certificazione di parte terza

Problematiche Definizioni Sistemi di garanzia Rischio di impresa

Certificazione Procedimento attraverso il quale una Terza Parte riconosciuta offre una assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati. OdC Norma Prodotto

Norma NORME VOLONTARIE Le norme volontarie sono strumenti, condivisi a livello globale, che le aziende hanno a disposizione per realizzare un sistema di gestione della sicurezza a livello aziendale che assicuri: PREREQUISITO: la conformità alle norme cogenti REQUISITI: La conformità a requisiti qualitativi richiesti dal cliente / consumatore

Piramide degli standard volontari Consenso ISO EN UNI PAS (UK) Standard Privati Codici di condotta Controllo

Claim complessi. Sostenibilità Benessere animale Allevamento antibiotic free Etica

Rapporto pubblico - privato Condivisione dei claim e delle modalità di garanzia con l autorità pubblica in tutti i casi dove sia possibile Definizione di regole chiare a supporto di claim complessi Armonizzazione delle regole e dei claim per evitare il proliferare di standard e iniziative che non vengono riconosciute

Conclusioni Maggiore collaborazione pubblico / privato Riconoscimento di certificazioni volontarie da parte del pubblico Rendere semplice la comunicazione di concetti difficili Potenziamento del riconoscimento da parte dei mercati internazionali delle iniziative italiane

GRAZIE PER L ATTENZIONE CSQA@CSQA.IT m.ferrarese@csqa.it Tel. 0445313011 Mobile 3480179243