"REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO D'IMPIANTI PRIVATI AD AUTOCLAVE PER L'ACQUA POTABILE".

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"REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO D'IMPIANTI PRIVATI AD AUTOCLAVE PER L'ACQUA POTABILE". ARTICOLO 1 Locale per l'impianto ad autoclave Per l'installazione di un impianto privato per il sollevamento di acqua potabile, deve essere messo a disposizione, preferibilmente al piano terra degli edifici, un locale opportunamente dimensionato, per contenere ogni elemento dell'impianto autoclave così come indicato all'articolo 3. Detto locale può essere ricavato anche al primo piano oppure al piano seminterrato o nell'interrato, purché lo sfiato e il troppo pieno risultino sopraelevati rispetto al piano di campagna di almeno cm. 50, e permanga uno spazio sufficiente per un'agevole ispezione interna ed esterna della vasca di accumulo. L'ampiezza del vano dovrà consentire inoltre un'agevole ispezione e manutenzione di tutte le componenti dell'impianto, e vi deve esser garantita un'adeguata aerazione e illuminazione. E' fatto obbligo di progettare detto locale, con relativo impianto di autoclave, in osservanza alle norme del P. R. G. per i nuovi edifici, o nella ristrutturazione di quelli esistenti, quando negli stessi siano previsti locali abitabili il cui solaio di copertura abbia l altezza misurata all intradosso, maggiore di ml. 13,00, rispetto all asse stradale fronte edificio. Nel caso di sottotetti abitabili l altezza sarà misurata sul punto più basso dell intradosso del solaio inclinato. Per "ristrutturazione" deve intendersi quanto previsto dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n 457. In mancanza di detto locale non sarà rilasciata la concessione edilizia. Per gli edifici esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano necessità dell'impianto di sollevamento ad autoclave, ma nei quali non sussista la possibilità di destinarvi un apposito locale come descritto al secondo capoverso del presente articolo, si potrà applicare quanto previsto all'articolo 3, ultimo comma del presente Regolamento. ARTICOLO 2 Procedure per l'installazione di un impianto Prima dell'installazione di un impianto ad autoclave per acqua potabile in un qualsiasi edificio, l'interessato deve inoltrare domanda al Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo e per conoscenza all Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N.10 e all'ufficio Tecnico dell Azienda Servizi Integrati, al quale farà pervenire anche una scheda tecnica, schema idraulico e planimetrie con sezioni in dettaglio. Pag. 1 di 6

L A.S.I, sia in relazione alle caratteristiche della rete locale e ai propri Regolamenti, sia come Ufficio fiduciario del Comune di Jesolo per l'applicazione del presente Regolamento, emetterà le prescrizioni del caso. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sarà emanata come da articolo 4 del presente Regolamento. ARTICOLO 3 Norme costruttive per gli impianti L'impianto deve essere costituito da vasca di accumulo, gruppo di pompaggio, cassa d'aria in pressione o vasi chiusi di espansione con membrana atossica ed accessori; deve essere sistemato nel locale appositamente destinato come indicato all'articolo 1, con impedimento d'accesso alle persone non autorizzate dal responsabile all'esercizio di cui all'articolo 4. L'alimentazione della vasca di accumulo con l'acqua della rete pubblica avverrà mediante apposita tubazione, dalla quale non sono ammesse derivazioni, se non a servizio di impianti antincendio e salvo motivata deroga da valutarsi caso per caso dall'apposita commissione; per le suddette derivazioni e per gli impianti esistenti, ove non sia possibile l'adeguamento o l'accertamento, sarà imposta l'installazione di idonei sistemi di sicurezza. Negli edifici ad uso abitazione o alberghiero o assimilati, la vasca di accumulo dovrà avere una capacità minima di metri cubi due, più metri cubi 0,3 per ogni mille metri cubi di volume totale edificato. In tutti i casi particolari la capacità sarà fissata dall'ufficio Tecnico dell A.S.I. La vasca sarà a perfetta tenuta e sistemata in modo da rendere agevole l'ispezione interna ed esterna e le operazioni di manutenzione. Sarà provvista di: boccaporto a tenuta stagna con diametro minimo utile di cm.40; guarnizione del boccaporto di gomma per uso alimentare; Tubi di troppo pieno e sfiato con estremità ad "U" rovescio, protetti da appositi filtri o da una griglia a maglia fitta, del tipo non ossidabile e deperibile, che impedisca l'accesso all'interno della vasca ad insetti e/o piccoli animali; Tubo di scarico che deve consentire il completo svuotamento a libero deflusso, con diametro non inferiore a pollici 1½. La vasca di accumulo dovrà garantire i seguenti requisiti: avere uno spazio non inferiore a cm.60 tra il boccaporto ed il soffitto del vano di alloggiamento per le ispezioni ed il normale lavaggio interno; dal boccaporto deve essere visibile l'intera superficie interna; l'invaso di fondo non deve presentare giunzioni, saldature o presso piegati ad angolo, ma lavorazioni ottunde, tali da non permettere depositi e convoglianti verso un unico punto basso dove è attaccato il tubo di scarico a libero deflusso. In ogni caso il sistema di riempimento della vasca di accumulo non dovrà compromettere il regime idrico della rete consorziale. Pag. 2 di 6

L'impianto ad autoclave dove essere predisposto per il funzionamento continuo, e sarà dotato quindi dei necessari elementi di riserva ed in particolare di doppio gruppo di pompaggio. Deve essere inoltre realizzato idoneo by-pass dell'impianto, corredato di valvola di ritegno e di valvola di intercettazione, normalmente chiusa e sigillata dall A.S.I. Tale organo si dipartirà dalla tubazione di alimentazione della vasca e terminerà sulla mandata generale, immediatamente a valle dell'impianto stesso. L'utente è autorizzato ad usufruire del by-pass, con conseguente rottura dei sigilli, nei casi di emergenza, previo svuotamento dell'impianto; di tale manovra dovrà essere immediatamente dato avviso all A.S.I. al quale deve seguire entro le 24 ore, formale comunicazione a mezzo Raccomandata A/R; lo stesso provvederà, cessata l'emergenza, a ripristinare i sigilli manomessi. Per i soli edifici ad uso stagionale non si applicherà la suddetta sigillatura. In tali edifici l'uso del by-pass sarà consentito limitatamente al periodo di basso flusso turistico, e comunque con impianto disattivato e vuoto. L'uso del by-pass, senza aver provveduto alla disattivazione e svuotamento dell'impianto autoclave, comporta le sanzioni previste all'articolo 9, lettere e)- f). Spetta all'utente assicurarsi che, nell'esecuzione delle opere destinate a venire a contatto con l'acqua potabile, siano impiegati materiali non in contrasto con le norme di legge; a tale fine l'utente deve richiedere al fornitore apposita dichiarazione, da poter esibire su richiesta degli uffici incaricati dei controlli. Nella richiesta di agibilità/abitabilità per un nuovo edificio, deve essere prodotta la dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90 e relativa agli impianti di cui alla lettera d) della Legge, redatta sugli appositi moduli previsti dal Decreto Ministeriale 20/02/1992. Per gli edifici di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, fino a loro eventuali ristrutturazioni, potrà essere data autorizzazione che l'impianto come sopra descritto sia situato in un locale agevolmente praticabile e/o in apposito vano non soggetto ad infiltrazioni d'acqua, oppure che la vasca di accumulo sia situata all'esterno, purché: con sfiato e troppo pieno sopra il piano di campagna di almeno cm. 50, adeguatamente protetti contro possibili manomissioni ed ispezionabile sia all'esterno sia all'interno; con protezione contro l'irradiazione solare diretta. ARTICOLO 4 Autorizzazione e responsabilità per l'esercizio L'esercizio per gli impianti ad autoclave, potrà effettuarsi soltanto con autorizzazione rilasciata dal Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo al proprietario dell'edificio, o a chi per lui; il titolare dell'autorizzazione sarà ad ogni e qualsiasi effetto il responsabile della manutenzione e conduzione dell'impianto. L'autorizzazione sarà rilasciata su dichiarazione dell'ufficio Tecnico dell A.S.I. che attesti essere stati rispettati i criteri costruttivi stabiliti nel presente Regolamento. La dichiarazione sarà emessa salvo siano ordinati adeguamenti all'impianto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle prescrizioni. All'interessato fanno carico le spese di sopralluogo e accessorie. Pag. 3 di 6

È fatto obbligo che detta dichiarazione sia rinnovata, a domanda dell'interessato, ogni cinque anni, pena la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, con possibile revoca del certificato di abitabilità, previa applicazione della procedura di cui all'articolo 9. ARTICOLO 5 Obblighi del responsabile dell'impianto - Manutenzioni e modifiche L'intestatario dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto deve garantire in ogni momento la sicurezza del suo esercizio sotto il profilo igienico. In particolare avrà cura di impedirne ogni possibile manomissione da parte di terzi, e provvedere con frequenza almeno annuale allo svuotamento di ogni sua parte con pulizia di eventuali depositi di fondo nelle vasche, la disinfezione di queste con mezzi ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione; nel caso di funzionamento stagionale dell'impianto in parola, all'atto della riattivazione la vasca di accumulo deve essere prima ripulita da ogni sedimento e disinfettata con mezzi idonei. In caso di modifiche all'impianto deve essere richiesto, prima della ripresa dell'esercizio, il rinnovo della dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 4, da parte dell'ufficio Tecnico dell A.S.I. ARTICOLO 6 Esposizione documenti All'esterno del locale autoclave, in luogo ben visibile, va esposta copia dell'autorizzazione del Dirigente Comunale, il nome del responsabile della conduzione dell'impianto con relativo recapito, e le indicazioni del reperimento delle chiavi del locale. All'interno del locale autoclave deve essere tenuto apposito registro della manutenzione e delle verifiche periodiche, dove devono essere annotati tutti gli interventi ordinari e straordinari effettuati all'impianto autoclave. ARTICOLO 7 Controlli degli impianti ad autoclave Resta facoltà del Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e dell'ufficio Tecnico dell A.S.I., di attuare in qualsiasi momento controlli sugli impianti adottando i provvedimenti del caso. Pag. 4 di 6

ARTICOLO 8 Impianti non alimentati dal pubblico acquedotto Nel caso che per l'approvvigionamento di acqua potabile si attinga ad un pozzo o ad altra fonte, che richieda un sollevamento idrico di qualsiasi entità, saranno applicate, quando ritenute non incompatibili dalla commissione, tutte le presenti disposizioni. ARTICOLO 9 Accertamenti delle violazioni e sanzioni - Ritiro dell'autorizzazione all'esercizio Le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale e da altre Leggi o Regolamenti Generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli 106 e 110 del T.U.L.C.P. con R.D. del 03/03/1934, n. 383 e successive modificazioni. La sanzione amministrativa sarà comunque compresa tra un minimo di 100,00. ad un massimo di 400,00. Inoltre: a) all'esercizio senza autorizzazione, poiché mai ottenuta, seguirà diffida del Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo a predisporre l'impianto nel termine massimo di gg. 30 (trenta) per i controlli previsti dal presente Regolamento; b) all'esercizio senza autorizzazione, poiché scaduta e non rinnovata, seguirà diffida del Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione nel termine massimo di gg. 90 (novanta), per i controlli previsti dal presente Regolamento; c) all'inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 5, seguirà diffida del Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo ad attuare i provvedimenti igienici e tecnici entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre gg. 30 (trenta); d) alle reiterate inadempienze a quanto intimato per i punti a), b) e c) potrà seguire il ritiro dell'autorizzazione all'esercizio, la sigillatura dell'impianto e l'eventuale revoca del certificato di agibilità/abitabilità dell'edificio; e) all'apertura della valvola di intercettazione del by-pass o alla rottura del relativo sigillo, qualora non si sia provveduto a comunicare formalmente a mezzo Raccomandata A/R entro 24 ore, l'avvenuta manovra, come previsto all'articolo 3, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui sopra; f) all'apertura della valvola di intercettazione del by-pass negli edifici ad uso stagionale (non soggetti a sigillatura), qualora non si sia provveduto allo svuotamento dell'impianto, come previsto all'articolo 3, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui sopra. Pag. 5 di 6

ARTICOLO 10 Deroghe Deroghe a quanto disposto dal presente Regolamento potranno essere concesse soltanto con parere di apposita Commissione Tecnica costituita dal Dirigente dell'ufficio Tecnico Comunale, dal Direttore dell A.S.I., dal Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione; ciascun membro può farsi rappresentare da un delegato. Tutte le spese relative sono a carico dell'utente e quantificate con successivo atto in modo tabellare. ARTICOLO 11 Abrogazione norme precedenti Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il precedente Regolamento. Norme transitorie È data facoltà, per gli edifici con altezza uguale o inferiore ai 13 (tredici) metri, misurata secondo quanto indicato all'articolo 1, disattivare l'impianto dandone prima comunicazione al Dirigente dell'ufficio Tecnico Comunale, all A.S.I. e al Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Sarà cura dell A.S.I. verificare l'avvenuto isolamento idraulico dell'impianto e provvedere alla sua sigillatura. ARTICOLO 12 Adeguamento impianti esistenti a) Per gli impianti esistenti sprovvisti del collaudo a norma del precedente Regolamento, deve essere presentata domanda di autorizzazione al Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo, secondo le norme previste dal presente Regolamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme. Nel caso di mancanza di autorizzazione si applicherà quanto previsto dall'articolo 9. b) Per gli impianti esistenti nei quali prima della scadenza del termine stabilito per il loro adeguamento dovessero insorgere inconvenienti tali da recare pregiudizio per la sicurezza igienica dell'impianto o della rete di acquedotto aziendale, su proposta del Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione o dell'ufficio Tecnico dell A.S.I., il Dirigente del III Settore del Comune di Jesolo diffiderà il proprietario ad eseguire, entro un termine perentorio, gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza igienica degli stessi. Pag. 6 di 6