Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia prestata dal Fondo Articolo 2: Adesione al Fondo Articolo 3: Garanzia del Fondo

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Regolamento Approvato il 9 settembre 2016 1

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Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia prestata dal Fondo 1. Fatte salve le esclusioni previste al comma 2 dell art. 2 dello Statuto, sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le obbligazioni che prevedono il rimborso del capitale a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo prestabilito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso) ovvero attraverso l indicizzazione a parametri predefiniti del mercato monetario (titoli a tasso variabile). Articolo 2: Adesione al Fondo 1. La richiesta di adesione al Fondo è effettuata dal legale rappresentante della banca, sulla base di una conforme delibera del C.d.A. trasmessa per estratto al Fondo tramite raccomandata A.R. Gli effetti dell adesione decorrono dalla data di delibera di ammissione della banca richiedente assunta dal Comitato di Gestione del Fondo. Articolo 3: Garanzia del Fondo 1. La richiesta di garanzia al Fondo sottoscritta dal legale rappresentante della banca, dal Direttore e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale, utilizzando un formato standard predisposto dal Comitato di Gestione, deve essere inoltrata al Fondo almeno 8 giorni prima della data di emissione del prestito obbligazionario tramite procedura elettronica dedicata; nei casi in cui non risulti possibile accedere alla procedura elettronica, l invio dovrà essere effettuato via fax. La sottoscrizione del modulo di richiesta costituisce attestazione della veridicità dei dati relativi alle caratteristiche dell obbligazione da garantire e della loro conformità alle previsioni statutarie e regolamentari. 2. Copia della richiesta deve essere, tramite la medesima procedura, messa a disposizione della Federazione locale di appartenenza al fine di consentire le attività di verifica di cui al successivo art. 12 comma 2. 3. Il Fondo, sempre che non ricorrano le condizioni di cui all art. 6 commi 2, 3 e 4 dello Statuto o all art. 4, comma 3 del presente Regolamento e verificata la completezza della documentazione indicata nel comma 1 del presente articolo, ammette le obbligazioni alla garanzia e assegna alle stesse un contrassegno distintivo. L attribuzione di tale contrassegno attesta la concessione della garanzia da parte del Fondo. 4. Nelle informative ai sottoscrittori, sia in fase di emissione che di negoziazione successiva al collocamento, dovrà essere data comunicazione dell attestazione di garanzia rilasciata dal Fondo. 5. L eventuale rimborso anticipato dell obbligazione garantita deve essere comunicato almeno 8 giorni prima della data del rimborso stesso, secondo le medesime modalità indicate al comma 1 del presente articolo. 3

Articolo 4: Determinazione dell ammontare dei mezzi 1. Ciascuna banca aderente iscrive tra i propri impegni, secondo le modalità indicate all art. 8 dello Statuto, un ammontare di mezzi calcolato secondo quanto stabilito dall art. 5 dello Statuto. 2. L ammontare dei mezzi che le banche si impegnano a fornire al Fondo per l attuazione degli interventi è determinato secondo le modalità indicate nella Nota Tecnica allegata al presente Regolamento e nel Regolamento Operativo Interno di assegnazione della classe di rischio FGO e calcolo degli impegni (d ora in avanti Regolamento Operativo Interno). L ammontare di cui al precedente comma è comunicato dal Fondo a ciascuna delle banche aderenti, in via ordinaria e fatto salva l applicazione del successivo comma 4, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 3. Il Fondo si riserva il diritto di non ammettere le obbligazioni alla garanzia ove l ammontare dei mezzi calcolati e comunicati alle banche ai sensi del comma precedente sia superiore alla differenza tra il totale dei fondi propri e il totale dei requisiti prudenziali calcolata con riferimento al semestre precedente. 4. Per motivi eccezionali e previa comunicazione alle banche aderenti, il Fondo può variare la frequenza di determinazione dei mezzi. 5. La somma dei mezzi, di cui al comma 1, non può mai essere inferiore alla perdita attesa di sistema, misurata su base storica, secondo le modalità indicate in appendice al presente regolamento. Articolo 5: Determinazione delle quote per le spese di funzionamento 1. Qualora l adesione avvenga nel secondo semestre dell anno, la quota delle spese di funzionamento è pari alla quota fissa decisa annualmente dall assemblea ai sensi dell art. 15 dello Statuto. 2. Le quote non versate da banche recedute o escluse vengono ridistribuite proporzionalmente tra tutte le altre consorziate. Articolo 6: Dotazione monetaria a fini precauzionali Abrogato Articolo 7: Condizioni di intervento del Fondo 1. Il Fondo interviene su delibera del Comitato di Gestione ai sensi dell art. 18, lett h) dello Statuto nei casi riportati all art. 1 del presente Regolamento e nel rispetto degli articoli successivi, sulla base delle richieste pervenute dai soggetti indicati all art. 3, comma 1, lett. a) e b) e nei limiti individuali di pagamento e complessivi di contribuzione indicati rispettivamente agli artt. 3 e 25 dello Statuto. 2. Le tipologie di intervento attuate dal Fondo sono esclusivamente quelle individuate all art. 3 dello Statuto. 3. In caso di cointestazione di un dossier, il Fondo rimborserà gli intestatari fino a concorrenza del limite massimo indicato all art. 3 dello Statuto, in parti uguali rispetto alla consistenza dei titoli obbligazionari presente nel dossier, fatto salvo il requisito di possesso ininterrotto di cui al medesimo articolo. 4. A tal fine, il portatore deve dimostrare la titolarità ininterrotta di un dossier titoli a lui intestato presso la banca emittente o altra banca; la documentazione rilasciata dalle banche depositarie dovrà attestare il rispetto dei requisiti di possesso previsti. 5. La documentazione di offerta del prestito obbligazionario ammesso a garanzia da parte del Fondo, deve indicare esplicitamente l esclusione del diritto di rimborso per titoli detenuti dalle Banche consorziate e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, da amministratori, sindaci e membri dell Alta Direzione della banca emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. 6. Gli aventi diritto possono richiedere l intervento del Fondo, nei casi previsti dall art. 3, comma 1, dello 4

Statuto. Il rimborso ai portatori è effettuato entro sei mesi: a) dalla dichiarazione di incapacità di provvedere al pagamento del capitale o dei ratei di interesse trasmessa dal legale rappresentante del soggetto obbligato nel caso di intervento ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) e b), secondo alinea, dello Statuto; b) dalla comunicazione al Fondo del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nel caso di intervento ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. b), primo alinea, dello Statuto. Articolo 8: Obblighi informativi 1. Le banche sono tenute, entro 15 giorni, a comunicare al Fondo, per il tramite della propria Federazione Locale: a) le operazioni di fusione e incorporazione; la cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; b) le variazioni della composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della direzione generale; c) la richiesta, da parte di Banca d Italia, di osservare un requisito patrimoniale più elevato di quello stabilito in via generale; d) situazioni ritenute pregiudizievoli per la stabilità della Consorziata così come previsto dal comma 1 dell art. 4 del Regolamento Operativo Interno; e) l inizio di una procedura straordinaria o la sottoposizione ad una delle misure di Risoluzione previste nel D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180; f) le informazioni di cui all art. 28 dello Statuto e dell art. 1 del Regolamento Operativo Interno; g) l adozione di una forma giuridica differente da quella di Banca di Credito Cooperativo; h) l ammissione nel Gruppo Bancario Cooperativo di riferimento. 2. Nei casi di cui al comma 1 lett. a), la banca incorporante o acquirente consorziata assume i diritti e gli obblighi relativi al prestito garantito dal Fondo ai sensi del presente Regolamento e del Codice Civile. 3. Nel presente regolamento, ogni informazione richiesta o inviata per il tramite delle Federazioni locali è da intendersi in carico alla stessa Consorziata se ricompresa nelle società bancarie di cui all art. 1 comma 2 dello Statuto. Articolo 9: Comitato di Gestione 1. Qualora un componente del Comitato ravvisi un interesse diretto o indiretto a questioni sottoposte al Comitato di Gestione dovrà farne esplicita dichiarazione e astenersi dalla trattazione dell argomento e dalla relativa delibera. Articolo 10: Utilizzo del nome e del marchio del Fondo 1. La banca emittente utilizza il nome e il marchio del Fondo approvato dal Comitato di Gestione nei documenti destinati al pubblico, ivi inclusi comunicati stampa e presentazioni, annunci e forum di discussione, con il formato e la descrizione eventualmente stabiliti dal Fondo. L utilizzo abusivo del marchio e/o la non osservanza di questa regola comporta, in relazione alla gravità del fatto, la facoltà per il Fondo di non ammettere le obbligazioni della banca alla garanzia o escludere la banca stessa ai sensi dell art. 13 dello Statuto, ovvero di irrogare una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000. 5

Articolo 11: Rapporti del Fondo con le Federazioni Locali 1. I rapporti tra il Fondo e le Federazioni Locali, che operano quali articolazioni territoriali del Fondo stesso, possono essere disciplinati da una apposita convenzione che regoli, in particolare, i compiti delle Federazioni Locali nell ambito delle attività di valutazione del rischio Banca previste dall art. 5 dello Statuto e le modalità di effettuazione dei controlli disciplinate dal successivo art. 12. Articolo 12: Verifiche delle Federazioni Locali 1. Le Federazioni locali verificano la coerenza delle informazioni loro trasmesse, di cui all art. 3 comma 1 del presente Regolamento, e comunicano senza indugio al Fondo eventuali irregolarità riscontrate. 2. In sede di revisione periodica, ovvero su richiesta del Fondo, le Federazioni Locali verificano il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle obbligazioni alla garanzia del Fondo di cui all art. 1 del presente Regolamento e il corretto utilizzo del marchio di cui al precedente art. 10, comunicando al Fondo le eventuali irregolarità rilevate. Articolo 13: Classificazione delle Consorziate 1. Le modalità con cui il Fondo provvede all attribuzione delle classi di rischio alle Consorziate e le connesse implicazioni di tipo operativo sono descritte nella Nota Tecnica allegata al presente Regolamento e nel Regolamento Operativo Interno. 6