1 RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA SISMICA: Opportunità e agevolazioni Modena novembre 2017
PROROGA DELLE DETRAZIONI 2 PER RISPARMIO ENERGETICO Proroga fino al 31.12.2018 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, alle condizioni previste per il 2016. Detrazione del 65%, con qualche modifica di contenuto Nuova scadenza 31.12.2018 Detrazione del 65% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO Nuovo termine lavori 31.12.2018 Detrazione del 50% spesa massima 96.000
3 POTENZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE ANTISISMICA IL SISMA BONUS La legge di bilancio 2017 ha introdotto modifiche con cui si prevede la detrazione per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità Spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021: con procedure di autorizzazione iniziate dopo l 1.1.2017; In zone a pericolosità sismica 1 e 2 ; riferite a costruzioni abitative e/o produttive; detrazione del 50%, fino ad importo massimo di spesa di 96.000; da ripartire i 5 quote annuali. La detrazione, dall 1.1.2017 viene estesa agli edifici ubicati nelle zone a pericolosità sismica 3. Dal 2018 la detrazione è estesa anche agli istituti in forma societaria rispondenti ai requisiti delle norma europee in materia di house providing e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
4 PROROGA DELLA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 5 La legge di bilancio proroga fino al 31.12.2018 la detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nella misura del 65%. entro i limiti di detrazione previsti per le singole categorie di intervento. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano la totalità delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Interventi di riqualificazione energetica Interventi con diversi massimali Singole unità immobiliari di spesa a seconda della tipologia Interventi su parti comuni condominiali Edifici condominiali Interventi sulla totalità delle uu.ii di cui si compone l edificio condominiale
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 6 TIPOLOGIA DI INTERVENTI E LIMITI DI DETRAZIONE / SPESA Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione sono riassunte nelle seguenti categorie: abbattimento dell indice di prestazione energetica di almeno il 20% rispetto ai valori tabellari [detrazione massima 100.000 - spesa massima 153.846,15]; riduzione della trasmittanza termica delle pareti opache orizzontali o verticali; [detrazione massima 60.000 - spesa massima 92.307,69]; installazione di pannello solari per la produzione di acqua calda [detrazione massima 60.000 - spesa massima 92.307,69]; acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle abitazioni [senza limiti di spesa];
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 7 DETRAZIONE MAGGIORATA PER I CONDOMINI La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto detrazioni rafforzate per talune tipologie di interventi nelle parti comuni condominiali. Questi gli interventi con detrazione rafforzata Interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio Detrazione al 65% Interventi dal 6.6.2013 al 31.12.2021 interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l involucro dell edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio Detrazione al 70% Interventi dal 1.1.2017 al 31.12.2021 interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto Mise del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica). Detrazione al 75% Interventi dal 1.1.2017 al 31.12.2021
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 8 INTERVENTI RELATIVI A PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI È stabilito che per le spese sostenute dall 1.1.2017 al 31.12.2021 la detrazione spetta nella misura: 70% se i lavori interessano l involucro dell edificio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell edificio medesimo; 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 Limiti di spesa: 40.000 per ogni condomino Obbligo di Attestazione di Prestazione Energetica
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 9 DETRAZIONE MAGGIORATA PER I CONDOMINI Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 10 LA DETRAZIONE SCENDE DAL 65% al 50% In base a quanto si legge nel Ddl di bilancio per il 2018, dal 1 gennaio 2018, viene stabilito che la percentuale di detrazione è ridotta dal 65% al 50% per le seguenti tipologie di intervento: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; [detrazione massima 60.000 - spesa massima 120.000,00] Installazione di schermature solari; [detrazione massima 60.000 - spesa massima 120.000,00]; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione; [detrazione massima 30.000 60.000,00]; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 11 TIPOLOGIA DI INTERVENTI E LIMITI SI DETRAZIONE / SPESA L Agenzia delle entrate, con circolare 31.5.2017 n. 36 ha chiarito che: Il limite massimo di detrazione, a seconda dell intervento effettuato: deve essere riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento; e, pertanto, deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell onere da ciascuno effettivamente sostenuto; per gli interventi condominiali, l ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuno degli edifici sui quali si realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; a tali fini, l edificio oggetto di di riqualificazione energetica: non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia; ma, in ragione della sua concreta autonomia ed individualità costruttiva e volumetrica, anche se non costituisce un autonoma entità catastale (definizione fornita dall art. 2, lett. a) del D.Lgs 19.8.2005, n. 192).
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 12 QUALI EDIFICI Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). La prova dell esistenza dell edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 13 CHI PUÒ USUFRUIRNE Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. ATTENZIONE I titolari di reddito d impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Per esempio, non possono usufruire dell agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce (risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
14 PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO CHI PUÒ USUFRUIRNE Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell immobile oggetto dell intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all attività d impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione. A seguito del riconoscimento giuridico delle unioni civili, l Agenzia delle entrate, dal 2016, riconosce la fruibilità della detrazione anche al convivente more uxorio, non proprietario dell immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).
15 PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO VARIAZIONE DEL POSSESSO DELL IMMOBILE In caso di variazione della titolarità dell immobile durante il periodo di godimento dell agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 16 FRUIZIONE Rateizzazione 10 rate annuali di pari importo Adempimenti Comunicazione ASL Pagamenti Nessuna comunicazione preventiva Dovuta solo a fini normativa sicurezza Bonifico parlante Entro 90 giorni dall ultimazione dei lavori deve essere effettuata la comunicazione all'enea, accedendo al relativo portale web, previa registrazione in tale sito
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 17 CERTIFICAZIONE NECESSARIA Per beneficiare della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti: l asseverazione, rilasciata da un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalle norme. In alternativa è possibile: far comprendere l asseverazione in quella resa a fine lavori dal direttore dei lavori (art. 8, co. 2 D.Lgs 192/2005), finalizzata ad asseverare la conformità delle opere eseguite al progetto ed alla relazione tecnica presentata dal progettista (art. 28, co. 1, L. 9.1.1991, n. 10) farla esplicitare nella relazione presentata dal proprietario o avente titolo insieme alla denuncia di inizio lavori.
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 18 LA SCHEDA INFORMATIVA La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell intervento di cui all allegato F può essere compilata anche dall utente finale. Essa deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 19 LA COMUNICAZIONE ALL ENEA Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all Enea: copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l invio della documentazione all Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell Enea (www.acs.enea.it).
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 20 COME FARE I PAGAMENTI Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d impresa. In particolare è previsto che: i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: la causale del versamento, con indicazione della normativa di riferimento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)..
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 21 ERRORI IN SEDE DI PAGAMENTO. Se la ristrutturazione, o il l intervento di risparmio energetico, sono stati pagati con un bonifico non parlante, vale a dire con un bonifico ordinario privo dei dati sopra elencati o con altri mezzi di pagamento, per risolvere il problema servirà collaborazione da parte della ditta beneficiaria del versamento. A tal proposito, l Agenzia delle Entrate nella Circolare 43/E del 18 novembre 2016, ha chiarito che le detrazioni potranno comunque essere applicate, a patto che la ditta attesti che gli importi percepiti dal contribuente, sono stati correttamente contabilizzati e concorreranno alla determinazione del reddito d impresa.
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 22 LA RITENUTA SUI BONIFICI Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito dovuta dall impresa che effettua i lavori. Dal 1 gennaio 2015 la ritenuta è pari all 8%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l importo del bonifico diminuito dell Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sull applicazione della ritenuta..
PROROGA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 23 DOCUMENTI DA CONSERVARE Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all Enea; le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; per i contribuenti non titolari di reddito d impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del proprietario..
INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 24 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA IL SISMA BONUS
25 POTENZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE ANTISISMICA IL SISMA BONUS Con la legge di bilancio 2017 sono state introdotte modifiche con cui si prevede il rafforzamento della detrazione per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità Le modifiche riguardano spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021: con procedure di autorizzazione iniziate dopo l 1.1.2017; In zone a pericolosità sismica 1 e 2 ; riferite a costruzioni abitative (sia prime che seconde case) e/o produttive; detrazione del 50%, fino ad importo massimo di spesa di 96.000; da ripartire in 5 quote annuali. La detrazione, dall 1.1.2017 viene estesa agli edifici ubicati nelle zone a pericolosità sismica 3.
MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA 26 Tra gli interventi ammessi alla detrazione, l art. 16-bis comma, 1, lett. i) del Tuir include anche quelli relativi all adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. A tal fine è prevista la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, oltre alla realizzazione degli interventi necessari al rilascio della predetta documentazione. Anche in questo caso gli interventi possono effettuarsi: sulle singole abitazioni; Sulle parti comuni di edifici condominiali; sulla generalità delle unità immobiliari condominio. componenti il
27 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA ESTENSIONE DEL BENEFICIO In merito a questa tipologia di interventi, il DL 4.6.2013, n. 63 ha previsto un potenziamento della detrazione al 65%, estesa anche ai soggetti IRES che sostengono le relative spese. Tele modifica, ha fatto si che oggetto degli interventi possano essere, oltre agli immobili abitativi, anche quelli a destinazione produttiva. La stessa norma prevede che, ai fini della fruizione del beneficio, gli immobili oggetto di intervento, siano ubicati nelle zone ad alta pericolosità sismica 1 e 2. Immobili interessati Gli immobili i cui interventi sono agevolabili sono: quelli caratterizzati da un alto grado di pericolosità sismica (deve essere ubicato nelle zone ad alta pericolosità sismica 1 e 2 ); destinati ad abitazione (prime e seconde case) o allo svolgimento di attività produttive.
28 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DAL 2017 ULTERIORE ESTENSIONE E POTENZIAMENTO L art. 1, comma 2, lett. c), n. 2 della legge di bilancio 2017, ha riformulato l agevolazione, modificando la lett. i) dell art. 16/bis / Tuir, ridefinendo in tal modo l ambito applicativo. Pertanto, per beneficiare della nuova agevolazione: le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo il 1 gennaio 2017; gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità 1, 2 e 3 ; gli interventi antisismici in oggetto devono riguardare costruzioni adibite: ad abitazione; ad attività produttive; le spese devono essere sostenute dall 1.1.2017 al 31.12.2021. Si noti come rispetto alla precedente formulazione della norma, la detrazione spetta per tutte le costruzioni adibite ad abitazione, quindi anche per le c.d. seconde case e non solo per l abitazione principale.
29 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA LE ZONE SISMICHE L ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 contiene i criteri in base ai quali le regioni hanno poi compilato l elenco dei comuni, con la relativa attribuzione di una delle seguenti 4 classi a rischio decrescente: Zona 1 sismicità alta: rischio fortissimi terremoti Zona 2 sismicità medio-alta: rischio forti terremoti Zona 3 sismicità medio-bassa: rischio forti terremoti, ma rari Xona 4 sismicità bassa: i terremoti sono rari.
30 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA IL RISCHIO SISMICO Il rischio sismico è una misura matematico-ingegneristica utilizzata per valutare il danno atteso a seguito di un evento sismico. La misura dipende da un interazione di diversi fattori: pericolosità, vulnerabilità, esposizione, riferiti agli edifici. Le linee guida definiscono 8 classi di rischio, con intensità crescente: - dalla lettera A+ (meno rischio) - fino alla lettera G (più alto rischio)
31 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA AMBITO SOGGETTIVO Al riguardo si ritengono ancora validi i chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate 19.9.2013, n.29 secondo cui possono accedere al beneficio I SOGGETTI PASSIVI IRPEF I SOGGETTI PASSIVI IRES Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili. RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA La nuova detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell anno di sostenimento delle spese e nei 4 successivi.
32 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA POTENZIAMENTO DELLA DETRAZIONE NELLE ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITÀ PER IMMOBILI NON CONDOMINIALI Per gli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell art. 16, del DL n. 63/2013. l aliquota della detrazione aumenta: al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classi di rischio inferiore; all 80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell immobile a due classi di rischio inferiori. Il calcolo del miglioramento antisismico è necessario prendere a base le Linee Guida per la classificazione simica degli edifici,di attuazione della normativa Sismabonus, che introduce 8 classi di rischio sismico: A+ (minor rischio), A, B, C, D, E, F, G (maggior rischio)
33 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA POTENZIAMENTO DELLA DETRAZIONE NELLE ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITÀ PER IMMOBILI NON CONDOMINIALI A tal fine, il proprietario dovrà incaricare un professionista della valutazione (ingegnere o architetto), che individuerà la classe di rischio della costruzione prima dei lavori (stato dell edificio prima dell intervento). A seguito della progettazione e realizzazione dell intervento di riduzione del rischio sismico, il professionista certificherà con l asseverazione (allegato B delle linee guida) la classe di rischio raggiunta, da cui scaturirà l entità della detrazione (50%, 70% o 80%).
34 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA POTENZIAMENTO DELLA DETRAZIONE NELLE ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITÀ PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI Se gli interventi antisismici di cui sopra sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l aliquota della detrazione aumenta: al 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classi di rischio inferiore; all 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell immobile a due classi di rischio inferiori. In questo caso il limite di spesa di 96.000 euro va moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.
35 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA SPESE AGEVOLABILI Tra le spese computabili ai fini della detrazione rientrano quelle per la realizzazione dei lavori sulle unità abitative, sugli edifici produttivi e sulle parti comuni condominiali Sono inoltre detraibili le spese per: La classificazione e la verifica sismica degli immobili (detrazione spettante anche senza lavori? Da confermare); Progettazione degli interventi; Prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori; Acquisto di materiali; Perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità; Iva (se non detraibile), imposta di bollo, rilascio autorizzazioni.
36 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA LIMITI DI SPESA La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo, nell anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 successivo. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il limite di 96.000 euro va moltiplicato per il numero delle unità immobiliare di ciascun edificio.
37 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA Schema di sintesi Misure antisismiche art. 16-bis Comma 1, lett. i) del TUIR Immobili zone 1, 2 e 3 Per tutti Dal 1.1.2017 al 31.12.2021 Detrazione IRPEF/IRES 50% Limite spesa 96.000 euro 5 rate Detrazione IRPEF/IRES 70% se 1 classe in meno 80% se 2 classi in meno Detrazione IRPEF 50% Limite spesa 96.000 euro 10 rate 75% se 1 classe in meno parti comuni 85% se 2 classe in meno parti comuni
38 MISURE ANTISISMICHE E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA GRAZIE PER L ATTENZIONE