Dal libro: DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE (con CD Rom)



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Pagina 1 di 61 Dal libro: DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE (con CD Rom) Passo dopo passo tutta la modulistica e le tabelle utili per la verifica della progettazione e gestione del PSC, POS, ecc., ma anche degli affidamenti degli INCARICHI e della gestione del CANTIERE, nel rispetto del TITOLO IV del nuovo DLgs n. 81 del 9.04.08 e s.m.i. Premessa omissis PARTE I Capitolo 1 In breve, i contenuti del DLgs 81/08 Passiamo ora ad analizzare sommariamente i contenuti del nuovo D.Lgs. 81/08 proponendone una corrispondenza semplificata ma immediata con la vecchia legislatura che ha abrogato. Questo ci aiuterà a comprendere come è strutturato il nuovo decreto, e come al suo interno è riportato tutto ciò che riguarda i Cantieri temporanei e mobili omissis omissis Cominciamo dunque questo adeguamento normativo fornendo immediatamente un supporto pratico al Responsabile dei lavori ed ai Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione (ma anche alle Imprese esecutrici) per aiutarli ad aggiornare tutta la modulistica e le tabelle utili per la verifica della progettazione e gestione del PSC, POS, ecc., ma anche degli affidamenti degli INCARICHI e della gestione del CANTIERE, nel rispetto del TITOLO IV del nuovo DLgs n. 81 del 9.04.08, che tratta esclusivamente dei Cantieri temporanei o mobili. Non avrebbe nessuna giustificazione infatti per un RUP continuare a redigere ad esempio incarichi, verbali, contratti, ecc. con richiami alle vecchie norme sulla sicurezza. Anche nel controllo dell operato dei Coordinatori per la redazione dei nuovi PSC, POS e FASCICOLO sarà bene avere da subito delle tabelle (anche comparative) che ci aiutino a traghettare i riferimenti dalla vecchia alla nuova legislazione.

Pagina 2 di 61 Prima di illustrare i Modelli di adempimenti che seguono, vogliamo ricordare quindi brevemente a chi ci legge che essi sono stati elaborati evidenziando tutti i riferimenti al nuovo DLgs n. 81/08, ma ripetendo anche (tra parentesi) i vecchi riferimenti agli art. del DLgs 494/96, del DPR 222/03 e, per quanto possibile, delle altre norme sulla sicurezza ora abrogate. D altronde, entrambe le normative ci impongono, tra l altro, di: individuare in maniera univoca i soggetti che devono prendersi carico dell'obbligo della sicurezza a fronte delle particolari fonti di rischio presenti nei Cantieri temporanei e mobili ; ricercare il tipo di strumenti organizzativi e di misure tecniche necessarie a questo fine; definire le figure ed i relativi profili professionali a cui demandare il compito della messa a punto di tali strumenti e quello dell attuazione, da parte dei rispettivi destinatari, delle disposizioni in essi contenuti. Di conseguenza, ci sforzeremo di fornire una modulistica, conforme al DLgs 81/08, che passo dopo passo costituisca una traccia attendibile per i soggetti di cui sopra; per ottemperare almeno ai più importanti adempimenti relativi alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell opera. Capitolo 2 Definizioni dei soggetti interessati dai compiti della sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili. Il nuovo DLgs n. 81/08 (ma anche i vecchi DLgs 626/94 e DLgs 494/96, integrati con i successivi DLgs 242/96, 528/99, 276/03, 251/04, ecc.) così definiscono i soggetti che devono prendersi carico dell'obbligo della sicurezza a fronte delle particolari fonti di rischio presenti nei cantieri temporanei e mobili e che quindi incontreremo nella modulistica elaborata: AREA COMMITTENTE DEI LAVORI Cantiere temporaneo o mobile (denominato anche semplicemente cantiere): Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell Allegato X del DLgs 81/08. Committente: Il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto. Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12

Pagina 3 di 61 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; (lettera così sostituita dall'articolo 58 del DLgs n. 106 del 2009) Praticamente egli è l alter ego del Committente, anche nell assunzione delle responsabilità a lui riconducibili. Coordinatore in materia di Sicurezza durante la Progettazione dell opera (CSP): Il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 91 del DLgs. 81/08. Ovvero della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC e del Fascicolo (ex art. 4 del DLgs 494/96). Coordinatore in materia di Sicurezza durante l Esecuzione dell opera (CSE): Il soggetto, incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 92 del DLgs 81/08, che non può essere il Datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. (ex art. 5 del DLgs 494/96 e Art. 7 del DLgs. 626/64). In pratica, il Coordinatore per l esecuzione promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di tutte le Imprese, Ditte e Lavoratori autonomi che saranno presenti sui lavori. E chiaro che non può essere il Datore di lavoro dell Impresa o un suo un dipendente perché altrimenti diverrebbe di fatto controllore e controllato di se stesso. DIREZIONE DEI LAVORI DLgs 163/06 (ovvero Art. 124;125;126;127 del DPR 554/99 - Regolamento di attuazione della Merloni ter) Direttore dei lavori: E colui che cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d arte ed in conformità al progetto e al contratto; ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (omissis) Anche le funzioni del Coordinatore per l esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell eventualità che il Direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un Direttore operativo avente i requisiti necessari per l esercizio delle relative funzioni. Direttori operativi: Gli assistenti con funzioni di Direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Ispettori di cantiere Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori

Pagina 4 di 61 che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. AREA IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI Lavoratore: DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera a) (ex art. 2 del DLgs 626/94). Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al Lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all art. 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al DLgs 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Datore di lavoro: DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera b) (ex art. 2 del DLgs 626/94). Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo. Azienda: DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera c) (ex art. 2 del DLgs 626/94). Il complesso della struttura organizzata dal Datore di lavoro pubblico o privato; Dirigente:

Pagina 5 di 61 DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera d) (ex art. 2 del DLgs 626/94). Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposto: DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera e) (ex art. 2 del DLgs 626/94). Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera l) (ex art. 2 del DLgs 626/94). L insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera f) (ex art. 2 del DLgs 626/94) (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 5) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32 del DLgs 81/08, designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera g) (ex art. 2 del DLgs 626/94) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32 del DLgs 81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l) dello stesso articolo; Medico competente: DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera h) (ex art. 2 e 17 del DLgs 626/94 ; ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 4) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38 del DLgs 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all art. 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al DLgs 81/08; Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera i) (ex art.19 del DLgs 626/94) (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 3) Persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Direttore di Cantiere (e Responsabile per la sicurezza in Cantiere) (*) DLgs 81/08, Titolo IV e Allegato XV, (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a, punto 3 e 6) (art. 31, comma 2, della Legge 415/98 Merloni ter) In ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti, è tenuto a vigilare sull osservanza del PSC, congiuntamente al Coordinatore per l esecuzione (ciascuno nell ambito delle proprie competenze).

Pagina 6 di 61 Egli ha la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori e del Piano di sicurezza che, nell ambito della Formazione ed Informazione, illustrerà a tutto il personale dipendente ed a tutte le persone che saranno comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni. Il Direttore di Cantiere dovrà adempiere alle disposizioni impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione per l attuazione di quanto previsto nel PSC e dovrà collaborare con lo stesso in maniera fattiva per cercare di ottenere il miglioramento della sicurezza dei Lavoratori in Cantiere. Predisporrà, vigilerà e verificherà affinché il Capo Cantiere, i Preposti, le Maestranze e quanti altri saranno impegnati nella realizzazione dei lavori, eseguano i lavori nel rispetto del presente PSC e delle leggi vigenti, del Progetto e delle norme di buona tecnica. Istruirà il Capo Cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza e disporrà per l utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali verificandone la rispondenza alle normative ed omologazioni obbligatorie; accerterà inoltre che i vari addetti alla utilizzazione delle stesse siano in possesso dei necessari requisiti. Capo Cantiere (*) DLgs 81/08, Titolo IV e Allegato XV, (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 6 Opera alle dirette dipendenze del Direttore di Cantiere e presiederà all esecuzione delle Fasi lavorative vigilando affinché: i lavori vengano eseguiti correttamente e nel rispetto delle misure di prevenzione; vengano utilizzati da tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari per le lavorazioni in corso; non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati. Il Capo Cantiere dovrà conoscere perfettamente il progetto esecutivo delle opere da eseguire, il PSC ed il POS al fine di acquisire la conoscenza delle lavorazioni ed attività previste, delle eventuali sovrapposizioni ed interferenze e dei relativi rischi connessi. Fornirà ai Preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza. Disporrà affinché tutte le macchine e le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute in efficienza. Provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza nel Cantiere e le opere necessarie per la protezione collettiva in generale (parapetti, protezione degli scavi, mantovane, tettoie, ecc.). In particolare, egli dovrà: rendere edotti i Lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione, le disposizioni e le procedure esecutive del PSC e del POS; assicurarsi che tutti i Lavoratori facciano realmente uso dei DPI messi a loro disposizione; provvedere all esposizione della segnaletica di sicurezza, avendo cura di aggiornarla costantemente, secondo le esigenze delle fasi lavorative in atto; curare costantemente la giusta collocazione delle recinzioni necessarie (per delimitare scavi, canali, viabilità di Cantiere, ecc.); assicurarsi che il personale presente in Cantiere (specialmente Autisti, Operatori di mezzi, Fornitori, ecc.) conosca i luoghi di lavoro in cui dovrà spostarsi e operare; assicurarsi della conformità delle macchine, utensili ed attrezzature che verranno utilizzate in Cantiere, verificando della validità della documentazione in dotazione alle stesse;

Pagina 7 di 61 verificare che anche le macchine e le attrezzature di terzi che entrano in Cantiere (fornitori, subappaltatori, Lavoratori autonomi, ecc.) siano mantenute in efficienza ed utilizzate in modo corretto; assicurarsi che i Lavoratori impegnati nelle varie fasi si passino le consegne sullo stato di avanzamento delle lavorazioni in cui sono impegnati e sulle disposizioni di sicurezza adottate e da rispettare; infine verificare che prima della chiusura serale del Cantiere lo stesso sia stato messo in sicurezza (quadri elettrici, segnaletica, recinzioni, mezzi, viabilità, ecc.). (*) Nota: Non è obbligatorio, ma è preferibile, che anche il Responsabile per le emergenze coincida nella figura del Direttore di Cantiere e/o del Capo Cantiere. (La scelta dell Impresa deve comunque tenere conto di chi può maggiormente garantire la propria presenza in Cantiere) Preposti (Assistenti e Capi Squadra) (**) DLgs 81/08, Titolo IV e Allegato XV, (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 3 (e lettera b) Presiederanno all esecuzione di singole Fasi lavorative in ottemperanza alle disposizioni del Capo Cantiere, vigilando affinché i lavori vengano eseguiti dalle maestranze correttamente e senza iniziative personali che possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza. (**)Nota: E anche opportuno che ad un preposto sia dato l incarico di Sostituto del Responsabile delle emergenze (poiché è presumibile che sia sempre presente in Cantiere). Maestranze (Numero e Qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell Impresa) DLgs 81/08, art. 2, comma 1, lettera a) (ex art. 2 del DLgs 626/94). (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 7) Le persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono tenute all osservanza di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei Lavoratori dalle norme di legge e ad attuare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute dal Preposto incaricato, dal Capo Cantiere e dal Direttore di Cantiere. Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in volta per lavori particolari. Non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate. Solo i Lavoratori che hanno in dotazione le macchine e le attrezzature, e quindi ne conoscono l utilizzo ed hanno effettuato la formazione al riguardo, sono autorizzati a farne uso. Nel caso di lavorazioni su più turni, ogni lavoratore dovrà passare le consegne a quello del turno successivo segnalandogli lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la situazione in cui opererà in funzione della sicurezza. (vedi definizione di Lavoratore) Incaricati della Prevenzione incendi e / o Pronto soccorso DLgs 81/08, art. 46 e Allegato XV (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1, lettera a), punto 3 (e lettera b) Si tratta dei Lavoratori designati dal Datore di lavoro incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (ex art. 4, comma 5, lett. a) del DLgs. 626/94 e successive modificazioni).

Pagina 8 di 61 Tali Lavoratori devono conseguire l attestato di idoneità tecnica previsto per legge. (Vedere anche D.M. 10.03.98 per gli Addetti alla prevenzione Incendi e D.M. 388/03 per gli Addetti al Primo soccorso e per le disposizioni sul Pronto soccorso aziendale) Lavoratore autonomo: DLgs 81/08, Titolo IV, art. 89, comma 1, lettera d) (ex art. 2 del DLgs 626/94) La persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. Normalmente è una figura che comunque fa capo all organizzazione gestita dalle Imprese esecutrici. Responsabili di altre Ditte (coinvolte nella responsabilità della sicurezza, nel Cantiere): Vedere le definizioni varie riportate nel DLgs 81/08 ed in particolare l art. 26: Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione (ex art. 7 del D. Lgs. 626/94). Debbono cooperare nell attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (oltre che fornendo al Coordinatore per l esecuzione i propri piani operativi per la sicurezza) anche informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i diversi lavori. La responsabilità diretta si estende inoltre a tutti i rischi specifici propri dell attività lavorativa che svolgono. Capitolo 3 Adempimenti e verifiche in fase di Progettazione e di Esecuzione dell opera. Abbiamo già detto che ci sforzeremo di fornire una modulistica che passo dopo passo costituisca una traccia valida per ottemperare almeno ai più importanti adempimenti relativi alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell opera. Cercheremo quindi di ridurre all essenziale l elaborazione di questa modulistica di supporto al Responsabile dei lavori ed ai Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, non per sminuire i loro compiti, ma per aiutarli nei loro compiti di gestione della sicurezza, senza complicare troppo le procedure o addirittura creare artificiosi problematiche. Non di rado infatti da parte di chi scrive di sicurezza prevale lo scopo di dimostrare il proprio grado di erudizione e padronanza delle leggi con l elaborazione di tabelle ferruginose e verbali logorroici. Con il conseguente risultato di fornire un iter gestionale degli adempimenti da compiere poco pratico e quindi seguito di mala voglia non soltanto dalle Imprese esecutrici, ma anche da parte degli stessi Coordinatori. Quindi, la modulistica proposta sarà abbastanza stringata ed essenziale. Cercheremo invece di dare dei suggerimenti utili alla gestione di questa modulistica accompagnandola con dei commenti. Iniziamo dunque con gli adempimenti e le verifiche necessarie in fase di progettazione per proseguire poi con quelli in fase di esecuzione.

Pagina 9 di 61 3.1 Adempimenti e verifiche collegate alla figura del Committente e/o Responsabile dei lavori: I soggetti coinvolti sono principalmente: da una parte il Committente, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dall altra l Impresa esecutrice, il Direttore di cantiere, il Capo Cantiere, ecc. Quindi da parte del Committente saranno necessarie le seguenti nomine: 1- Nomina del Responsabile dei lavori DLgs 81/08, art. 89, comma 1, lettera c) (ex art. 2, comma 1 del DLgs 494/96 e s.i. e m.) omissis La nomina del Responsabile dei lavori potrebbe essere così formulata: omissis 2- Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la Progettazione dell opera, di seguito denominato Coordinatore per la progettazione (CSP). DLgs 81/08, art. 89, comma 1, lettera d) (ex art. 3, comma 3 del DLgs 494/96 e s.i. e m.) Il CSP è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 91 del DLgs 81/08 (ex art. 4 del DLgs 494/96 e s. i. e m.). Nel nuovo decreto c è una modifica molto importante per quanto riguarda la nomina del CSP (da parte del Committente e/o Responsabile dei lavori). Nel vecchio art. 3 del DLgs 494/96 era necessario, perché scattasse l obbligo della nomina: - la pluralità di Imprese coinvolte nelle lavorazioni; - l entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G. Il nuovo decreto indica invece come unico parametro per la nomina del CSP che nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea. Quindi non è più necessario l altro parametro (ovvero: l entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G).

Pagina 10 di 61 Questo significa che tutti i progetti di lavori pubblici rientreranno di fatto nell obbligo della nomina del CSP, in quanto in fase di progettazione (quando viene redatto il PSC) non si può escludere che le imprese che risponderanno alla gara possano far ricorso al subappalto (previsto nella legge quadro sui lavori pubblici). Di fatto poi, anche nel privato è quasi impossibile stabilire che i lavori verranno eseguiti da una sola Impresa (senza far ricorso cioè neanche ad una ditta artigiana che esegua lavori di scavi, impianti, ecc.). Dunque: Il CSP (e di conseguenza il CSE) praticamente dovranno essere nominati per tutti i lavori. E anche necessario ricordare che il CSP deve essere nominato per collaborare con il Progettista durante la fase di progettazione esecutiva dell opera. Anche se nei lavori pubblici alcuni adempimenti, tipo la quantificazione dei costi della sicurezza, appaiono già nel Quadro economico del Progetto definitivo. Compiti del CSP sono la redazione del PSC e del Fascicolo (quest ultimo non deve essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all art. 31, lettera a), della legge 5 Agosto 1978, n. 457). Mentre nel caso di manutenzioni straordinarie il Fascicolo deve riguardare solo le attività lavorative che verranno eseguite). omissis 3- Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza durante l Esecuzione dell opera (CSE): DLgs 81/08, art. 92 (ex art. 3, comma 4 del DLgs 494/96 e s.i. e m.) Il CSE, (che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il RSPP da lui designato), è il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dei compiti di controllo, coordinamento, verifica, ecc. nel corso dell esecuzione dei lavori (ex art. 5 del DLgs 494/96 e Art. 7 del DLgs. 626/64). Il suo incarico può essere ricoperto anche da chi è già stato nominato CSP (non sono cariche incompatibili tra loro quelle del Committente, Responsabile dei lavori, CSP, CSE, Progettista e Direttore dei Lavori). Inoltre, il Regolamento di attuazione della Merloni ter (art. 127 del DPR 554/99) stabiliva addirittura che per i lavori pubblici le funzioni del CSE debbono essere svolte dal Direttore dei Lavori (naturalmente esistono delle deroghe). In pratica, il compito del CSE era e resta quello di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di tutte le Imprese, Ditte e Lavoratori autonomi che saranno presenti sui lavori. omissis

Pagina 11 di 61 Nota: E opportuno ricordare che nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, (ovvero quando dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese) il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). (*) Vedere: 6 Relazione del CSE al Responsabile dei lavori 3.2 Adempimenti e verifiche di controllo da parte del Committente e/o Responsabile dei lavori verso il CSP e/o il CSE: Il Committente e/o il Responsabile dei lavori, pur avendo delegato con la nomina del CSP e del CSE gran parte delle loro responsabilità in merito alla sicurezza, restano pur sempre i responsabili delle cosiddette colpe in eligendo e in vigilando. Cioè, possono restare coinvolti nell attribuzione di colpe: in eligendo, per la scelta di Coordinatori (CSP e CSE) non in possesso dei requisiti e capacità previsti dall 98 del DLgs 81/08 (titolo di studio, esperienza documentata nel campo della sicurezza in Cantiere correlata al titolo di studio, corso di 120 ore) in vigilando, perché debbono comunque accertarsi che i Coordinatori (CSP e CSE) svolgano correttamente il loro compito. E quindi buona norma per il Committente e/o Responsabile dei lavori cautelarsi da questa possibilità: procedendo alla verifica dei contenuti del PSC e del Fascicolo, per quanto riguarda i compiti del CSP; pretendendo che il CSE relazioni per iscritto (con frequenza da stabilire valutando l importanza dei lavori, gli impegni relativi al coordinamento delle Imprese presenti in Cantiere, ecc.), per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti a lui affidati. Si propongono quindi gli schemi che seguono per favorire queste verifiche.

Pagina 12 di 61 4- Verifica dei contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento L ALLEGATO N. XV del DLgs n. 81/08 stabilisce definitivamente anche quali sono i contenuti minimi del PSC e quali sono i Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (obbligo sempre a carico del Committente, anche quando non è necessaria la nomina dei Coordinatori). Praticamente, l allegato XV conferma le Linee guida per l applicazione del DPR 222/03 (emanate il 1/03/2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome ) Verifica di idoneità del PSC (redatto in conformità all ALLEGATO XV del DLgs 81/08 (ex DPR 222/03) CONTENUTI MINIMI del PSC PARTE PRIMA 1- Premessa sulla specificità del PSC DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2. 1- Contenuti minimi (ex DPR 222/03, art.2, comma 1) Il PSC deve essere specifico per il Cantiere temporaneo che sarà allestito per la costruzione della opera, e quindi non generico (magari abusando solo di schede, ecc.) 2- Contenuti del PSC DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2 (ex PR 222/03, art. 2, comma 2) 2.1 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al Committente dell Opera DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. b) (Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione, Progettista, Direzione Lavori) 2.2 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo alle Imprese esecutrici dell Opera (inclusi i Lavoratori autonomi) DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. b) (deve essere riportato nel PSC quali sono gli incarichi che debbono essere assegnati. L impresa poi nel suo POS fornirà i nominativi di questi soggetti Vedere anche schema di verifica del POS per individuare tutti i soggetti che fanno capo all Impresa) 2.3 - Identificazione e descrizione dell Opera DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. a) 1-Indirizzo del Cantiere. 2-Descrizione del contesto in cui è collocata l area del Cantiere. 3-Descrizione sintetica dell opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche. 3 Relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all area ed all organizzazione del Cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. - Allegato XV, art. 2 3.1 Analisi e Valutazione dei rischi DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. c) ADEGUATO SI NO

Pagina 13 di 61 3.2 Rischi particolari presenti in Cantiere - DLgs 81/08, ALLEGATO XI (ex Allegato II del DLgs. 494/96) 3.3 Area e organizzazione del Cantiere DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. c) Rischi ambientali ed interferenze Condizioni ambientali e natura del sito Inquinamento Condizioni climatiche Illuminazione Smaltimento rifiuti, Trasporto a rifiuto di materiali Allestimento delle opere provvisionali Ubicazione del Cantiere logistico Modalità da seguire per la recinzione del Cantiere Organizzazione del Cantiere logistico Viabilità principale del Cantiere Impianto elettrico e di terra Telefono di Cantiere 3.4 Interferenze tra le varie lavorazioni DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. d) Interferenze tra Imprese Interferenze tra fasi lavorative 4 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. d) 4.1 Area di Cantiere e relativo allestimento Organizzazione del Cantiere 4.2 Organizzazione delle lavorazioni 4.3 Tabelle riepilogative della valutazione della gravità e frequenza dei rischi fisici, chimici e biologici 4.4 Valutazione del rischio rumore in fase di progettazione (ex DPR 222/03, art. 3, comma 3, lettera c); ex DLgs 494/96, art. 16) 4.4.1 Valutazione preventiva dell esposizione delle maestranze al rumore 4.4.2 Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall esposizione al rumore 5 - Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. c)d)e)f)g) 5.1 Interferenze di attività derivanti nella stessa area di lavoro di più Imprese 5.1.1 - Premessa alla lettura del CRONOPROGRAMMA 5.1.2 - Progressione dei lavori ipotizzata 5.2 Interferenze derivanti dall esecuzione di Fasi lavorative eseguite da più Squadre di Lavoratori (della stessa o di più Impresa).

Pagina 14 di 61 5.3 Protezioni collettive e DPI previsti, in riferimento alle necessità del Cantiere ed alle interferenze tra le lavorazioni. 5.4 Segnaletica di sicurezza, in riferimento alle necessità del Cantiere ed alle interferenze tra le lavorazioni. 6 - Misure di coordinamento relative all uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. f) 6.1 Attribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza nel Cantiere. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. b) (ex DPR 222/03, art. 6, commi 1, lettera a) e seguenti) 6.2 Pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva dell area logistica del Cantiere. 6.2.1 Impianto di cantiere e opere provvisionali 6.2.2 Macchine e Attrezzature di cantiere 6.3 Pianificazione di attività con procedure comuni anche a più Imprese, Squadre di Lavoratori, ecc. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. 6.3.1 - Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre. 6.3.2 Procedure comuni a tutte le opere in c.a., murature e, in parte, alle altre opere progettate. 6.3.3 Procedure comuni per il completamento delle sovrastrutture, rifiniture, parapetti in acciaio, segnaletica, ecc. 6.3.4 Rischi derivanti dall uso di attrezzature 6.3.5 Procedure comuni per la rimozione logistica del cantiere 7 - Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi). DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. g) 7.1 Coordinamento tra le Ditte che interverranno nel corso dei lavori 7.2 Formazione ed Informazione del personale 7.2.1 Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 8 - Organizzazione prevista per il servizio di Pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e riferimenti telefonici di emergenza delle strutture di esistenti sul territorio. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. h)

Pagina 15 di 61 8.1 Organizzazione sanitaria e di pronto soccorso. 8.1.1 Procedure per raggiungere il pronto soccorso più vicino 8.1.2 - Sorveglianza sanitaria e visite mediche 8.2 Elenco delle strutture presenti sul territorio al servizio del Pronto Soccorso e della Prevenzione Incendi (numeri telefonici utili in caso di emergenza) 8.3 - Organizzazione Antincendio ed Evacuazione 9 - Entità presunta del cantiere espressa in U/G. Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni. Dati relativi alla Notifica preliminare. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.2. i) 9.1 - Entità presunta del cantiere espressa in U/G. 9.2 - Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni. 9.2.1 Tempo utile e impiego della mano d opera 9.2.2 Fasi lavorative e U/G 9.3 - Dati relativi alla Notifica preliminare. 10 - Stima dei costi della sicurezza, ai sensi del DLgs 81/08 e Allegato XV, punto 4 (ex l art. 7 del DPR 222/03). 10.1 Metodo di stima dei costi della sicurezza 10.2 Costi della sicurezza 10.2.1 Voci di computo stimate 11- Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome dell Impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. DLgs 81/08, Allegato XV, art. 2.1.3) 11.1 Modalità di presentazione di proposte di integrazioni e modifiche al PSC, da parte dell Impresa esecutrice (ex art. 12, comma 5 del DLgs 494/96 così come modificato dal DLgs 528/99; Legge 415/98 del 18/11/1998, che modifica ed integra la Legge quadro per i lavori pubblici 109/94, nell art. 31 Piani di sicurezza, comma 1 bis) 11.2 Obbligo alle Imprese esecutrici di redigere il POS come Piano complementare di dettaglio del PSC. DLgs 81/08, art. 96, comma 1, lettera g) (redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). (ex art. 9, comma 1, lettera c-bis del DLgs 494/96 così come modificato dal DLgs 528/99) (Legge 415/98 del 18/11/1998, che modifica ed integra la Legge quadro per i lavori pubblici 109/94, nell art. 31 Piani di sicurezza, comma 1 bis) 11.3 Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del POS

Pagina 16 di 61 11.4 Contenuti minimi da inserire nel POS di ogni Impresa esecutrice DLgs 81/08, Allegato XV, art. 3.2 (ex DPR 222/03, art. 6, comma 1) PARTE SECONDA Cronoprogramma generale dei lavori (redatto in fase preventiva per ricavare i dati necessari alla compilazione del Piano di Sicurezza, pertanto sarà soggetto a causa della flessibilità delle lavorazioni da eseguire ad aggiornamenti in corso d opera). Schede di sicurezza per fasi lavorative (adeguate alle reali fasi lavorative e risultanti nel cronoprogramma dei lavori) Elenco (non esaustivo) di macchine ed attrezzature Tipo, con caratteristiche simili a quelle da utilizzare (il Direttore di Cantiere aggiornerà ed integrerà l elenco - prima dell inizio delle fasi lavorative - con le caratteristiche specifiche dei mezzi che riterrà di utilizzare e ne informerà preventivamente il Coordinatore per l esecuzione dei lavori, che si riserva di accettarle) Schede di sicurezza di macchinari ed attrezzature (fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo. L impresa esecutrice dovrà farle proprie ed integrarle adattandole alle caratteristiche specifiche di ogni singolo mezzo o attrezzatura che utilizzerà). Schede di sicurezza per gruppi omogenei di lavoratori (fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo) Computo dei costi della sicurezza Il DLgs 81/08, Allegato XV, punto 4 (e ex DPR 222/03 e le successive Linee guida per l applicazione del DPR 222/03 emanate il 1 Marzo 2006 (Conferenza delle Regioni e Province Autonome) specificano che debbono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta relativi all elenco delle voci indicate. Elenco della legislazione di riferimento (Facoltativo - Fornito con lo scopo di facilitare il compito di tutte quelle persone che saranno chiamate a rispettare e far rispettare la Sicurezza nel cantiere). Bibliografia di riferimento (facoltativo) PARTE TERZA Grafici (dovranno essere inserite almeno):

Pagina 17 di 61 - Tavola planimetrica (in cui sono evidenziati): - i varchi di accesso e le interferenze rilevate in fase di progettazione, - le recinzioni, le delimitazioni delle aree praticabili e/o interdette (a seconda delle fasi lavorative), ecc. - l ubicazione (suggerita o assegnata) per l impianto del Cantiere logistico, ecc. - Stratigrafia del terreno - Altri grafici eventualmente utili come integrazione al PSC. 5 - Verifica dei contenuti del Fascicolo con le caratteristiche dell opera L incarico della redazione del FASCICOLO è affidato dal Committente al CSP il quale deve redigerlo nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/08, art. 91, comma 1, lettera b) (ex art. 4, comma 1, lettera b) del DLgs. 494/96), tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dei contenuti dell ALLEGATO XVI (e dell Allegato II al Documento U.E. 26/05/93). Mentre il CSE dovrà provvedere ad adeguarlo in relazione all evoluzione ed alle modifiche che interverranno nel corso dei lavori, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/08, art. 92, comma 1, lettera b) (ex art. 5, comma 1, lettera b) del DLgs. 494/96). Alla fine dei lavori sarà ancora il CSE a restituire il Fascicolo completo al Committente. Verifica dei contenuti del FASCICOLO (Allegato XVI del DLgs 81/08) CONTENUTI MINIMI del FASCICOLO DESCRIZIONE - Premessa del Coordinatore (e dati utili per la reperibilità) - Elenco della documentazione del progetto esecutivo e cantierabile. - Indicazioni sull elenco della documentazione definitiva che sarà contenuta nel Fascicolo (as built di fine lavori) - Informazioni sul metodo utilizzato per la redazione del Fascicolo - Legenda delle schede II-1, II-2, II-3 e III-1, III-2, III-3 ADEGUATO SI NO CAPITOLO I SCHEDA I: - Relazione sintetica dell opera e indicazione dei soggetti coinvolti - Struttura organizzativa del Committente

Pagina 18 di 61 - Prime indicazioni sulla Struttura organizzativa dell Impresa principale incaricata dell esecuzione dei lavori - Disposizioni particolari da attuare per i futuri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell opera appaltata. CAPITOLO II SCHEDA II-1 - SCHEDE delle misure preventive e protettive in Dotazione dell opera ed ausiliarie. SCHEDA II-2 - SCHEDE dell adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell opera ed ausiliarie. SCHEDA II-3 - SCHEDE delle informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell opera e necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell efficienza delle stesse. - DETTAGLI SCHEDE II-3 relative alle delle informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell opera e necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell efficienza delle stesse. Collegate con il PIANO DI MANUTENZIONE (DPR 554/99: Regolamento Merloni ter ) - Informazioni sul collegamento con il PIANO DI MANUTENZIONE CAPITOLO III SCHEDA III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all opera nel suo contesto (progetto esecutivo). SCHEDA III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell opera (progetto esecutivo). SCHEDA III-2 bis Allegati: - DOCUMENTAZIONI relative ad Atti, Permessi, Concessioni, ecc. (progetto esecutivo). Allegati: - DOCUMENTAZIONI FOTOGRAFICHE E VARIE (relative ai lavori di costruzione delle opere) SCHEDA III-3

Pagina 19 di 61 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell opera (progetto esecutivo). SCHEDA III-3 bis Allegati: - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ degli Impianti alle regole dell arte; - Relazione tecnica degli Impianti realizzati, dei materiali e dei componenti; - Certificato di collaudo dei Quadri elettrici, ecc. 6 Relazione del CSE al Responsabile dei lavori in merito all andamento dei lavori in tema di sicurezza (svolgimento dei compiti a lui affidati) Abbiamo già detto che è opportuno che il Responsabile dei lavori sia relazionato dal CSE sull andamento dei lavori in tema di sicurezza e, più in generale, sullo svolgimento dei compiti a lui affidati. La traccia di comunicazione (con frequenza da stabilire valutando l importanza dei lavori, gli impegni relativi al coordinamento delle Imprese presenti in Cantiere, ecc.) può essere la seguente, specialmente se eseguita in momenti particolari di verifiche e controlli (ingresso nuove Ditte, ecc.) : omissis 6 ter Relazione del CSE al Direttore dei lavori in merito all andamento dei lavori in tema di sicurezza (svolgimento dei compiti a lui affidati) DLgs. 81/08, Allegato XV, art. 4, punto 4.1.6 (ex DPR 222/03, art. 7, punto 6) Attenzione!! L art. 4 del Allegato XV del nuovo DLgs 81/08 tratta, come il vecchio art.7 del DPR 222/03, dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta, da indicare nel progetto e nel PSC. I due testi sono quasi uguali: quindi la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta non subirà alcuna modifica (rispetto alle precedenti disposizioni). E importante però l unica variazione (o precisazione che dir si voglia) apportata nel nuovo testo: il D.L. liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, non più sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto, ma previa approvazione da parte del CSE. Sarà quindi opportuno che il CSE formalizzi con una relazione al Direttore dei lavori (vedi verbale precedente) l approvazione dell importo da liquidare relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori.

Pagina 20 di 61 Questo dovrebbe dare più peso alle prescrizioni di sicurezza imposte in Cantiere dal CSE alle Imprese. Peccato che il nuovo articolo non precisi meglio quali conseguenze può avere la mancata approvazione del CSE, in merito alla regolarità dell esecuzione in sicurezza dei lavori. omissis 3.3 Ulteriori modelli tipo proposti come traccia di possibili adempimenti in fase di gara e/o di preparazione del cantiere (inizio lavori) 7 Trasmissione alle Imprese invitate alla gara per l appalto dei lavori, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (e/o presa visione) secondo quanto disposto dal DLgs 81/08, art. 102, comma 1 (ex DLgs. 494/96 e s.i. e m., art. 13, comma 1). omissis 8 Comunicazione all Impresa esecutrice dei nominativi dei Coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori ai sensi del DLgs 81/08, art. 90, comma 7 (ex art. 3, comma 6, del DLgs. 494/94) omissis 9 Accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte dell Impresa esecutrice, secondo quanto disposto dal DLgs 81/08, comma 2 (ex art. 9 del DLgs 494/96) omissis 10 Proposta di integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento. DLgs 81/08, art. 100, comma 5 (DLgs. 494/96 e s.i. e m., art. 12, comma 5) Per chiarezza, riportiamo integralmente il comma 5: L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun

Pagina 21 di 61 caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Dunque, potrebbe anche accadere che l Impresa esecutrice avanzi tale proposta, che potrebbe essere così formulata: omissis 11 Richiesta all Impresa esecutrice di trasmettere urgentemente il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed il Cronoprogramma particolareggiato per l esecuzione dei lavori. DLgs 81/08, art. 96 e art. 97 (ex DLgs 494/96 e s.i. e m., art. 9) L art. 96 del DLgs 81/08 (ex art.9, comma 1, lettera e bis del DLgs. 494/96 integrato con il DLgs 528/99) recita: I Datori di lavoro delle Imprese aggiudicatarie e delle Imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un unica Impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti redigono il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Mentre l art. 100, comma 2 (ex art.12, comma 2 del DLgs 494/96) specifica che: Il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del Contratto di appalto. Dunque l adempimento di tutto quanto è inserito nel PSC è un obbligo per le parti che sottoscrivono il Contratto d appalto (inclusa quindi la richiesta del CSP all Impresa di redigere un Cronoprogramma dettagliato). Può accadere che il CSE sia costretto a sollecitare all Impresa esecutrice l adempimento degli obblighi di cui sopra (prima di iniziare i lavori). Tale invito potrebbe essere così formulato: omissis 3.4 Modelli tipo proposti come traccia di adempimenti che fanno capo essenzialmente al Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) Gli Obblighi del Coordinatore per l esecuzione dei lavori CSE sono praticamente tutti riportati nel DLgs 81/08, Titolo IV, art. 92 (ex art. 5 del DLgs 494/96 integrato con il DLgs 528/99), che riportiamo integralmente, perché è di fondamentale importanza nella conduzione del Cantiere ed anche per rendere più evidenti alcuni commenti alla modulistica che segue. Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui

Pagina 22 di 61 all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Nota: (esempio: nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata anche a una o più imprese subappaltatrici, ditte con forniture in opera, noli a caldo, ecc.). 12 Convocazione della Riunione preliminare di coordinamento. DLgs 81/08, Titolo IV, art. 92, comma 1, lettera c) (ex art. 5 del DLgs 494/96 integrato con il DLgs 528/99) Dunque, il rapporto del CSE con l Impresa esecutrice diventa concreto prima ancora che le lavorazioni abbiano inizio proprio con la convocazione della prima riunione (preliminare) di coordinamento che potrebbe essere formalmente inviata anche a mezzo telegramma, ecc. Il contenuto della convocazione potrebbe comunque essere il seguente: omissis 13 Riunione preliminare di coordinamento con l Impresa esecutrice dei lavori.