A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico

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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO ARTISTICO STATALE ENZO ROSSI g i à I s t i t u t o S t a t a l e d A r t e R o m a 2 VIA DEL FRANTOIO, 4-00159 ROMA - TEL. 06/4074791 - FAX. 06/4074783 DISTRETTO 13 - C.OD. MIN. RMSD06000G - C. FISC. 80203770583 www.liceoartisticoenzorossi.it - e mail: isarteromadue@tiscali.it SEDE STACCATA Henri Matisse - Cave (RM) SEDE STACCATA C. C. F. Rebibbia REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Allegato al POF 2017-2018) Premessa Art.1 Il presente Regolamento attua le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 24.06.1998 n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, della legge n 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale d istruzione e formazione e della legge n 71 del 29 maggio 2017. Art.2 Recepisce le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 Scuola e legalità, per cui: la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento, le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo MIUR Aprile 2015. Art.3 Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d Istituto. Finalità Art.4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all interno della. Gli stessi mirano a promuovere i valori di coscienza civica e di solidarietà e a garantire la tutela della dignità della persona e del rispetto della legalità. Comportamenti configuranti mancanze disciplinari Art.5 Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell articolo 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all interno della, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi d istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal POF. Art.6 Nell ambito della previsione generale e nell elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le sottospecificate violazioni disciplinari: A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico 1. assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche 2. falsificazioni di firme e/o documenti 3. ritardi al rientro dall intervallo e/o al cambio dell ora 4. mancata esecuzione delle attività in classe 5. uscita non autorizzata dall edificio scolastico 6. utilizzo indebito delle uscite di sicurezza 1

7. disturbo dell attività didattica 8. mancata giustificazione dell assenza entro il terzo giorno 9. abbigliamento non consono all ambiente scolastico B) Violazione dei doveri nei confronti della 1. educazione nel comportamento da osservare con tutti i componenti della comunità scolastica (, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti) 2. rispetto dell incolumità fisica 3. sottrazione indebita di beni 4. introduzione e uso nell Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti 5. divieto di fumo nell edificio scolastico e nelle sue pertinenze 6. divieto dell utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le lezioni, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente, e comunque nel rispetto del diritto della riservatezza 7. rispetto del valore fondamentale della dignità della persona, così come anche previsto dalla legge n 71 del 2017 ( vedi allegato REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO) C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature 1. sottrazione indebita di beni dell Istituto 2. rispetto dei beni scolastici quali arredi e/o attrezzature, evitandone il danneggiamento (parziale o totale) e/o la inutilizzabilità 3. osservanza del decoro e della pulizia dell Istituto 4. rispetto dei regolamenti di laboratorio e dei relativi spazi Art.7 Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, (così come previsto dall art 1 della Legge n 71 del 2017), gli atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (cfr. DPR235/07 art. 1 di modifica dell art. 4 del DPR 249/98) e/o una concreta situazione di pericolo per l incolumità delle persone (p.es. incendio, allagamento, ecc.). Principi e procedimenti in materia di sanzioni Art.8 La responsabilità disciplinare è personale. Art.9 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto. Art.10 La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell infrazione e il tipo di sanzione da applicare. Art.11 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell infrazione, finalizzate all educazione e alla formazione dello studente e,per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Art.12 Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: o ammonizione scritta (nota disciplinare); o allontanamento temporaneo dall aula; o allontanamento temporaneo dalla ; o allontanamento dalla, fino al termine dell anno scolastico o anche con l esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato. o risarcimento del danno; 2

Art.13 Le sanzioni tengono conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione. Ai sensi dell art 4 dello Statuto dello Studente può essere offerto dall Organo competente la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della. Per ogni genere di infrazione, anche in aggiunta ad altri provvedimenti disciplinari, possono essere disposte sanzioni compensative (attività in favore della ) e sanzioni restitutive e riparative (attività volte a riparare l offesa o il danno arrecato in favore ed in accordo della persona offesa). Se esistono le condizioni per il coinvolgimento delle famiglie per ogni genere di infrazione, anche in aggiunta ad altri provvedimenti disciplinari, vengono disposte dalla famiglia su proposta del consiglio di classe sanzioni familiari (ridefinizione ed impegni e degli orari extra scolastici, riduzione dei rinforzi materiali). Art.14 Le violazioni disciplinari individuate nell art. 6 si configurano di entità lieve, rilevante o grave e prevedono le sanzioni, con relativo organo sanzionatore, indicate nella allegata Tabella A, che è parte integrante del presente Regolamento. Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli indicati all art. 7, e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art. 4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Art.15 La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore. La reiterazione di comportamenti scorretti anche di lieve entità, ma tali da comportare ammonizioni scritte fino a un numero di tre, comporta l irrogazione della sanzione disciplinare dell allontanamento temporaneo dalla con o senza obbligo di frequenza da parte dell organo sanzionatore individuato nella allegata Tabella A. Art.16 Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (A B C) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente entità. Art.17 La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro max. 3 giorni dall evento o dalla scoperta dello stesso, ed è comminata dall organo sanzionatore individuato nella allegata Tabella A entro i successivi : in caso l organo sanzionatore sia il classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti. E dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell organo sanzionatore: in tal caso il procede alla sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto. In caso di sanzioni che prevedono l allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di Stato, l istituto deve promuovere in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella. La sanzione disciplinare che prevede l allontanamento anche temporaneo dalla deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni. 3

Art.18 La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento degli eventuali danni arrecati non esclude l applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti. Art.19 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Art.20 In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l interesse della collettività (cfr. art. 7), il scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente. garanzia e ricorsi Art.21 All atto del suo insediamento il Consiglio d Istituto nomina l garanzia con i seguenti compiti: o decidere sui ricorsi contro le sanzioni di cui al seguente articolo o decidere sui conflitti che sorgano all interno della scuola in merito all applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti L garanzia è composto da: o 1 docente designato dal Consiglio d Istituto, o 1 genitore eletto; o 1 studente eletto, o 1 rappresentante del personale non docente eletto, preferibilmente fra i collaboratori scolastici; è presieduto dal. L elezione dei membri avviene contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d Istituto; in caso di decadenza dei membri si procede ad elezione suppletiva. L garanzia dura in carica tre anni. Art.22 In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal. Art.23 Contro le sanzioni che prevedano l allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all garanzia, entro dalla notifica della sanzione. L garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l astensione al voto non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Art.24 E possibile un ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d istituto, è attribuita al Direttore dell Ufficio Regionale, che si avvale del parere vincolante dell organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell organo di garanzia dell istituto o dalla scadenza del termine di decisione ad esso attribuito. 4

TABELLA A Mancanze disciplinari Sanzioni Organo sanzionatore Ricorsi MANCANZA DISCIPLINARE ENTITÀ DELLA MANCANZA SANZIONE ORGANO SANZIONATOR E ORGANO PER IL RICORSO TERMINE DEL RICORSO A3 - A4 - A6 - A7 - A8 - A9 Lieve Ammonizione scritta Docente B5 C1 - C2 - C3 Lieve reiterata Ammonizione scritta Allontanamento temporaneo dall aula Docente A1 - A4 - A7 A8 - A9 B1 - B4 - B5 - B6 - B7 Rilevante Ammonizione scritta Allontanamento temporaneo dall aula Sospensione con obbligo di frequenza classe allargato a tutte le componenti elette C1 - C2 - C3 Rilevante reiterata (max ) A2 - A5 B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 C1 - C3 - C4 Grave In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato (max ) (da 16 giorni fino al termine delle lezioni) Classe allargato a tutte le componenti elette Istituto su proposta del Classe N.B. Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata (cfr. anche art. 18). Il presente regolamento é conforme alle Linee di Orientamento del MIUR emanate Ottobre 2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Mariagrazia Dardanelli 5