POLITICHE PER LA TUTELA DELL AMBIENTE



Documenti analoghi
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 8 DELIBERAZIONE 16 febbraio 2015, n. 130

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

Comune di San Martino Buon Albergo

Una metodologia da utilizzare può essere così sintetizzata:

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga. la seguente legge:

%FMJCFSBOm PHHFUUP -3 %-(4 1*"/0 3&(*0/"-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3"..";*0/&"55*7*5}1*"/*'*$"503*"

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

Nota di approfondimento

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: LA SCELTA DEGLI ENTI LOCALI NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

DOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

D e l i b e r a z i o n e d e l l a G i u n t a P r o v i n c i a l e

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Vigilanza bancaria e finanziaria


Giusta delibera n. 302 del 18/11/2010

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

DELIBERAZIONE N X / 3494 Seduta del 30/04/2015

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

Consiglio regionale della Toscana

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

BOLLETTINO UFFICIALE

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e s.m.i., come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

Su proposta dell Assessore alle Politiche per la Salute; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE ABRUZZO. COMUNE DI PESCARA ATTIVA SpA

Deliberazione N.: 1090 del: 16/11/2015

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI OGM Organismi Geneticamente Modificati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 16 maggio 2011, n. 1101

REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE E SUI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE N. 02/ OGGETTO:

Decreto del Ministro dell interno

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

Azienda Ulss 12 Veneziana RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Modifiche e Integrazioni al D. Lgs. 118/2011 inerenti l introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nelle Regioni

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

Registro determinazioni n Documento composto da n. 4 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA COMITATO ISTITUZIONALE

COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

RISOLUZIONE N. 102/E

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Consiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

Transcript:

POLITICHE PER LA TUTELA DELL AMBIENTE REDATTRICE: Francesca Casalotti Le proposte di legge esaminate nel corso del 2013 dalla Sesta Commissione in materia di ambiente e successivamente approvate dal Consiglio costituiscono interventi di modifica di discipline vigenti, ad eccezione della legge n. 51 del 2013, volta ad introdurre nell ordinamento regionale una disciplina organica in materia di protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto. La prima legge emanata è stata la legge regionale 2 aprile 2013, n. 12 (Attività di controllo ambientale svolte dall Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. n. 30/2009), con cui si è provveduto a modificare la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)). Tale legge, che contiene la disciplina dell ARPAT, già istituita con legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), regolamenta le attività di controllo che competono all Agenzia. In particolare, si prevede che tra le attività istituzionali dell Agenzia rientrano le attività di controllo ambientale consistenti nel campionamento, nell analisi e misura, nel monitoraggio e nell ispezione (cfr. art. 5, comma 1, lett. a) e art. 7 l.r. 30/2009). L articolo 35 della stessa legge prevede poi che il personale dell Agenzia addetto allo svolgimento delle attività di ispezione sia munito di documento di riconoscimento rilasciato dall Agenzia e possa accedere senza preavviso alle sedi di attività e agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l espletamento dei controlli stessi. In questo contesto normativo, l intervento legislativo in esame ha avuto l intento di rispondere all esigenza di precisare la figura cui spetta l individuazione del personale che svolge attività ispettive riconducibili alle definizione di ufficiale di polizia giudiziaria. E stato così introdotto nell articolo 35 della legge regionale 30/2009 il comma 1 bis che attribuisce al direttore generale dell ARPAT il compito di individuare, con atto ricognitivo, il personale dell Agenzia che, nell ambito delle attività di ispezione e vigilanza in materia ambientale, svolge funzioni di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale. Sotto questo profilo si fa presente che l ufficio legislativo, nell esaminare la proposta di legge n. 220 del 2013, rilevava una serie di osservazioni con riferimento alla legittimità costituzionale della stessa sulla base di alcune pronunce della Corte costituzionale e di un parere del Consiglio di Stato in materia.

In particolare, quanto alla giurisprudenza della Corte, questa aveva in varie occasioni affermato (cfr. sentenze n. 313 del 2003 e n. 167 del 2010) che il riconoscimento della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ad opera della legislazione regionale invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. I principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale erano stati poi ribaditi dal Consiglio di Stato nel parere 3387/2012, in risposta al quesito proposto dalla Regione Lombardia con riferimento alla possibilità per l Agenzia regionale dell ambiente della Regione Lombardia di attribuire la qualifica di polizia giudiziaria al personale dell Agenzia. Lo Stesso Consiglio sottolineava inoltre che nel nostro ordinamento con norme statali espresse è stata attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ispettori dell Agenzia nazionale per la protezione dell ambiente (ANPA), mentre esiste una lacuna relativa a norme statali che attribuiscano in via generale la stessa qualifica al personale delle agenzie regionali (ARPA) e che individuino l autorità competente ad attribuire espressamente tale incarico. Sulla base di queste osservazioni l ufficio legislativo rilevava dunque che la previsione di cui all articolo 1 della proposta di legge n. 220 appariva illegittima per violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione penale di cui all articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione Sotto tale profilo l ufficio riteneva, infatti, che la disposizione non potesse essere interpretata come meramente ricognitiva di attribuzioni di funzioni di polizia giudiziaria da parte di fonti normative statali in quanto da una parte il personale dell ARPAT, svolgente attività di ispezione e vigilanza ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 30/2009 non rientra nell elencazione di cui all articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, dall altra non vi è certezza in merito alla esistenza di altre fonti normative statali che attribuiscano a tale personale le funzioni di polizia giudiziaria. Nonostante i rilievi effettuali, le commissioni quarta e sesta hanno ritenuto di approvare l intervento normativo, nei confronti del quale non è stata peraltro sollevata dal Governo ai sensi dell articolo 127 Costituzione questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. Nell ambito dell attività legislativa prodotta dalla Sesta Commissione è stata poi esaminata e approvata la legge regionale 18 giugno 2013 n. 33 (Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998). La proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 235 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ) è stata presentata per colmare un vuoto normativo presente nella legge regionale 25/1998 con riferimento al procedimento per l adozione e l approvazione del piano interprovinciale dei

rifiuti per le province ricadenti tra due ATO in caso di modifica della delimitazione dell ATO stesso. Proprio in considerazione di questo, l ufficio nella scheda di legittimità sottolineava l opportunità ai fini della tecnica legislativa di modificare il titolo della proposta in quanto non idoneo a rappresentare le modifiche proposte e suggerendo di adottare quello attuale. Ripercorrendo brevemente il quadro normativo in materia, si ricorda che con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006. 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), la Regione Toscana ha provveduto alla riattribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale previste dall articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), istituendo le Autorità per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbano. La stessa legge ha confermato, inoltre, la delimitazione dei tre ambiti territoriali ottimali istituiti con la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ). In particolare, l articolo 30, comma 5, legge regionale 69/2011 stabilisce che alla modifica della delimitazione dell ATO si provvede con atto del Consiglio regionale, sentite le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le province ed i comuni interessati. La legge regionale 25/1998 all articolo 12, prima delle modifiche di cui alla legge regionale 33/2013, prevedeva poi che le province appartenenti a ciascun ATO approvassero un unico piano interprovinciale, non disponendo alcunché con riferimento al procedimento per l adozione e l approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO a seguito della modifica della perimetrazione dell ATO stesso. La legge regionale 33/2013 colma tale vuoto normativo, introducendo l articolo 12 quater che prevede che la provincia a cui appartengono i comuni che transitano a diverso ATO partecipi solo al procedimento di adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti dell ATO cedente i territori in questione. Su suggerimento dell ufficio legislativo è stato inserito nella proposta di legge un articolo relativo alla entrata in vigore in quanto contestualmente alla proposta di legge era stata presentata anche la proposta di deliberazione n. 358 Modifica della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali ATO Toscana costa ATO Toscana. Art. 30, comma 5, legge regionale 69/2011. Particolarmente significativo è stato l intervento di cui alla proposta di legge n. 138 del 2013 (Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione di energie alternative). Tale

proposta, di iniziativa consiliare, è stata assegnata per l esame congiunto della Quarta e della Sesta Commissione. Il testo originario è stato redatto su richiesta del proponente consigliere Romanelli, con la collaborazione tecnica dell ufficio legislativo. Ai fini di una appropriata disamina del testo è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico con gli uffici della Giunta regionale su mandato delle commissioni competenti e in accordo con l assessorato di riferimento. La Giunta, inizialmente orientata a presentare una propria proposta di legge da coordinare con la proposta di iniziativa consiliare, ha poi deciso, per accelerare i tempi, di rinunciare a predisporre una propria iniziativa legislativa, contribuendo alla riformulazione del testo già presentato. Le numerose osservazioni provenienti dagli uffici della Giunta sono state discusse e sostanzialmente accolte in pieno spirito di collaborazione dalle due commissioni consiliari competenti. Sotto il profilo del merito, tale proposta di legge ha inteso riportare l attenzione sulla problematica dello smaltimento dell amianto, ancora ampiamente aperta. A tal fine si ricorda che in attuazione della normativa statale di riferimento - legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto) - la Regione aveva approvato un piano regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992, n. 257 e d.p.r. 8.8.1994), che ha ormai esaurito i suoi effetti. Proprio in considerazione della problematicità della questione amianto e della necessità di approntare interventi di salvaguardia della salute della persona da un lato e di tutela dell ambiente dall altro, è stata introdotta nell ordinamento regionale una disciplina organica della materia, in modo da costituire la base normativa per il nuovo piano regionale di tutela dall amianto. Tale piano, secondo quanto previsto dall articolo 2, appare arricchito nei contenuti e disciplina in particolare: la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell amianto; le specifiche azioni di prevenzione e tutela; il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro; il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall amianto; l incentivazione e promozione delle iniziative volte a rimuovere i materiali contenenti amianto; la previsione di contributi regionali al fine di individuare idonei siti di smaltimento dei rifiuti; la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti del settore. Per la parte relativa ai controlli ambientali e sanitari, il testo è stato ampiamente rivisto in sede di Commissione, specificando i ruoli delle Aziende sanitarie, dell ARPAT e dell ISPO. Il testo originario, sostanzialmente rivolto ad introdurre misure e interventi per la rimozione e la messa in sicurezza dell amianto pericoloso ancora presente e utilizzato, è stato arricchito nel corso dei lavori introducendo

ulteriori elementi quali l incentivazione dell uso di tecniche di bioedilizia e dell utilizzo di impianti solari. Da qui anche la modifica in aula del titolo della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell ambiente dai pericoli derivanti dall amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative). Un ulteriore elemento qualificante la disciplina introdotta dalla legge regionale 51/2013 è rappresentato dalla completa informatizzazione di tutti i procedimenti relativi alla individuazione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Infine, si sottolinea che il testo della legge ha richiesto un ulteriore approfondimento tecnico per effettuare il coordinamento e la conformità rispetto alla nuova legge regionale in materia di programmazione, legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Da ultimo è stata approvata la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 61 (Norme per la nomina del Segretario dell Autorità di bacino del Reno. Modifiche alla l.r. 13/1993), per cui si rinvia alla relazione del dottor Ferraro. L intervento di modifica previsto dalla proposta di legge n. 274 del 2013 ha ad oggetto la legge regionale 15 marzo 1993, n. 13, relativa al funzionamento dell Autorità di bacino del Reno, che è un bacino interregionale in comune con la Regione Emilia Romagna. In particolare la modifica introdotta prevede la nomina del Segretario generale dell Autorità di bacino tra i dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale e il mantenimento del suo compenso percepito presso l ente di appartenenza. Per completezza della disamina sull attività in materia di ambiente si ricorda che la Commissione ha espresso parere obbligatorio su due importanti deliberazioni della Giunta regionale, divenute poi regolamenti. Il primo, decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2013, n. 59/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)"), in materia di acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane; il secondo decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico ), in materia di inquinamento acustico. Per entrambi i regolamenti si rinvia alla relazione dei colleghi della Giunta regionale. Da ultimo si segnala la proposta di deliberazione n. 400 Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. La proposta di deliberazione n. 400 sostituisce la delibera del Consiglio regionale 7 aprile 1998, n. 88 Legge regionale 4/95, articolo 5 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione 1 stralcio relativo ai rifiuti Urbani ed assimilati, sulla base di

quanto previsto dall articolo 196 del decreto legislativo. n. 152 del 1996, che assegna alle regioni la competenza a predisporre, adottare e aggiornare i piani regionali di gestione dei rifiuti. I contenuti del piano sono previsti dall articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 1996, che al comma 8 stabilisce anche che la Regione approva o adegua tale piano entro il 12 dicembre 2013. Il piano costituisce lo strumento di programmazione unitaria con cui la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. L ufficio legislativo nella scheda di legittimità predisposta faceva alcune osservazioni. In particolare, con riferimento al testo della proposta, l ufficio osservava che nella parte narrativa della stessa si dava atto di numerosi passaggi procedimentali che non sembravano essere rilevanti ai fini dell approvazione da parte del Consiglio regionale e che andavano pertanto eliminati. La stessa proposta di deliberazione appariva invece carente con riferimento alla motivazione dell atto con particolare riferimento alle modifiche della normativa comunitaria e nazionale che hanno determinato un ripensamento della strategia in materia di gestione dei rifiuti. A tal proposito si ricorda infatti che nel 2008 è stata emanata la direttiva 2008/98/CE che ha abrogato alcune direttive precedentemente emanate e in particolare la direttiva 2006/12/CE che delineava la politica della Comunità europea in questa materia. In sintesi, l idea di fondo della nuova strategia europea è quella di ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, adottando le misure necessarie, migliorare le modalità di preparazione per il riutilizzo e aumentare il riciclo della materia. Tale strategia è stata poi recepita a livello nazionale con il decreto legislativo n. 205 del 2010 che ha modificato il decreto legislativo n. 152 del 2006 e ha ispirato la proposta di deliberazione in oggetto. A tal proposito l ufficio legislativo osservava che la sezione conoscitiva e programmatica della proposta di piano, in cui si delineano il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi generali e le linee di intervento del piano stesso, anche alla luce dell analisi critica della passata esperienza, appare invece molto ben articolata e dettagliata, ma di essa non risultava alcun riferimento nella parte narrativa della proposta di deliberazione n. 400. Con specifico riferimento agli obiettivi indicati dal piano relativamente alle percentuali di raccolta differenziata, recupero energetico e smaltimento in discarica l ufficio sottolineava la loro coerenza con le prescrizioni europee e nazionali in materia. In particolare, l obiettivo del raggiungimento del 70% di raccolta differenziata appare in linea con quanto previsto dall articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica come obiettivo per il 2012 il raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata. Per quanto riguarda invece gli obiettivi relativi alle percentuali di rifiuti da avviare a recupero energetico e a smaltimento in discarica, l ufficio rilevava invece che nel quadro

normativo europeo e nazionale non si rinvengono specifiche disposizioni sul punto. Di queste osservazioni la Commissione teneva conto modificando il testo della proposta di deliberazione n. 400.