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MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners ragionieri commercialisti economisti d impresa valdagno (vi) via l. festari,15 tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485 dueville (vi) - via g. rossi, 26 tel. 0444/591846 - fax 0444/594266 info@martini-drapelli.it www.martini-drapelli.it Ai Signori Clienti Loro Sedi Oggetto: obbligo di APE in caso di vendita, comodato o locazione di immobile La legge di conversione del D.L. n. 63/2013 ha introdotto una nuova disposizione (il comma 3bis dell art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005), pienamente in vigore dal 4 agosto 2013, la quale prevede che L attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. La ratio della norma è quella di assicurare a colui il quale acquisisce l immobile una completa informazione circa la prestazione energetica. Il Notariato con lo Studio n. del 7/8/13 ha fornito alcune indicazioni operative. Le regole nelle Regioni e Provincie autonome dotate di propria disciplina Le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2005, oggetto di commento con la presente informativa, si applicano solo alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto a emanare proprie disposizioni normative volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE e ciò fino alla data di entrata in vigore della suddetta normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Invece, nelle Regioni e/o Provincie autonome che hanno legiferato in materia (in maniera conforme, peraltro, alla direttiva 2010/31/UE), si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate (al contenuto e ai requisiti formali dell attestato), da coordinare ed eventuale integrare, per quanto non espressamente dalle stesse normato, con la disciplina nazionale. APE obbligatorio per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso La norma stabilisce testualmente che l attestato di prestazione energetica debba essere allegato al contratto di vendita. Tuttavia è da ritenersi che il termine vendita possa essere stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di alienazione, comprensivo, pertanto, di ogni atto traslativo a titolo oneroso, quale ad esempio, la permuta. Viceversa si deve escludere che la disciplina in esame si applichi agli atti di divisione (ad esempio, ereditaria) in ragione della loro natura meramente dichiarativa.

APE obbligatorio anche per gli atti a titolo gratuito In base alla nuova norma sono soggetti all obbligo di allegazione dell APE anche gli atti a titolo gratuito che comportino il trasferimento di immobili. Dunque, oltre all ipotesi di donazione dell immobile, vi rientra, ad esempio, il patto di famiglia (se si trasferisce un'azienda comprendente edifici ovvero nel quale sia prevista la liquidazione dei legittimari in natura mediante il trasferimento di edifici), il trust (non auto dichiarato), nonché la costituzione del fondo patrimoniale fra coniugi se vi è il passaggio di proprietà dell immobile. Viceversa, sono esclusi gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi (ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà dell immobile e il vincolo di destinazione ex 2645 ter C.C.). APE obbligatorio anche per i contratti di locazione e comodato Deve trattarsi, però, di una nuova locazione come si evince: dall art. 6, co. 2, D.Lgs. 192/2005: nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 [...] ; dall art. 6, co. 1 D.Lgs. 192/2005: l'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: attestato di prestazione energetica ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 ); dall art. 6, co. 3bis, D.Lgs. 192/2005: l attestato di prestazione energetica deve essere allegato ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. Dunque, non si applica la disciplina in commento per i contratti che rinnovano, prorogano o reiterano un precedente rapporto di locazione ovvero, è da ritenersi, di comodato. APE obbligatorio in caso di cessioni particolari Si ritiene inoltre applicabile, in via estensiva, la disciplina dettata per la locazione ai seguenti contratti, per affinità con la figura della locazione (e sempreché si tratti di nuovi contratti): il leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico); l affitto o la cessione d azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l affitto di edifici comportanti consumo energetico). I controlli ai fini dell allegazione Occorrerà verificare che il documento che viene rilasciato dal tecnico abbia quel contenuto minimo che lo possa qualificare come attestato di prestazione energetica (o come ACE se si allega questo documento in corso di validità) e in particolare: gli elementi idonei a collegare l attestato all immobile negoziato (in primo luogo i dati di identificazione catastale); l indicazione della classe di prestazione energetica; la data di rilascio (sia l APE che i vecchi ACE hanno durata decennale); la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto e la sua dichiarazione di indipendenza. Spetta al proprietario del bene (alienante) verificare che il tecnico, al quale intende affidare l incarico, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la redazione dell attestato di prestazione energetica (eventualmente consultando gli appositi Albi e/o registri regionali ove esistenti). Circa la dichiarazione di indipendenza del tecnico, quest ultimo deve dichiarare: a) certificazione di edifici di nuova costruzione: assenza di conflitto di interessi (da intendere come non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non può essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado); b) certificazione di edifici esistenti: assenza di conflitto di interessi (stessi elementi di cui sopra).

L attestato rilasciato nel rispetto delle norme vigenti è considerato a tutti gli effetti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Allegazione attestato di certificazione (ACE) rilasciato prima del 6 giugno 2013 L art. 6, co. 10, D.Lgs. 192/2005 fa salvi gli attestati di certificazione energetica, rilasciati prima del 6 giugno 2013 se in corso di validità (l ACE aveva validità temporale massima di 10 anni dal suo rilascio, salva la necessità di suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che avesse modificato la prestazione energetica). Se l attestato già allegato è tuttora in vigore, è possibile allegare all atto successivo una copia conforme per estratto autentico dell attestato allegato in originale all atto precedente. La fase delle trattative preliminari e immobili da costruire Il comma 2 dell art. 6 del D.Lgs. 192/2005 In tutti i casi (n.d.r.: vendita, trasferimento a titolo gratuito e nuova locazione) il proprietario deve rendere disponibile l Attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. La norma è scritta in modo palesemente atecnico. Sarà bene far risultare nel contratto che il proprietario è a conoscenza degli obblighi ancora da assolvere, in considerazione dello stato di fatto dell edificio (edificio prima della sua costruzione). Sanzione in caso di mancata allegazione al contratto dell Ape La norma in commento stabilisce che l obbligo di allegazione è posto a pena di nullità. Siamo, quindi, in presenza di una nullità assoluta, con la conseguenza che: la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d ufficio dal giudice; il contratto nullo non può essere convalidato; l azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. isolati industriali e artigianali agricoli Edifici per i quali non è prevista installazione e impiego di sistemi tecnici Edifici in cui non è necessario garantire un comfort abitativo Chiese Ruderi CASI DI ESCLUSIONE DELL APE Con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, co. 3, lett. d) D.Lgs. 192/2005 Quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, co. 3, lett. b) D.Lgs. 192/2005 Non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, co. 3, lett. c) D.Lgs. 192/2005 (si fa presente che quando nel D.Lgs. 192/2005 si parla di climatizzazione si fa riferimento sia alla climatizzazione invernale sia agli impianti di condizionamento d aria) Quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi Confort abitativo: il termine è riferibile a qualsiasi edificio nel quale sia prevista un attività o comunque la permanenza di persone, alle quali deve, pertanto, essere assicurato un adeguato confort. In sostanza l obbligo dell attestato di prestazione energetica è escluso per tutti quegli edifici destinati a ricovero di beni materiali o di animali (come garages, depositi, cantine, espressamente contemplati, o come centrali termiche, locali contatori, legnaie, stalle, etc.) Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose Purché tale stato venga espressamente dichiarato nell atto

al grezzo Edifici "marginali" Edifici inagibili o comunque non utilizzabili Purché tale stato venga espressamente dichiarato nell atto Ad esempio: portici, pompeiane, legnaie, nonché tutti gli edifici equiparabili a quelli elencati per i quali non sia necessario garantire un confort abitativo (ovvero, come sopra già chiarito, non siano destinati alla permanenza e/o all attività di persone) In nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati né utilizzabili, con impianti dimessi o addirittura senza impianti) Manufatti Non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall art. 2 lett. a) del D.Lgs. 192/2005 (ad esempio: una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.) Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Valdagno-Dueville, 17 settembre 2013.- dr. Maurizio Martini dr. Enzo Drapelli