LA CITTADINANZA EUROPEA Dott.ssa Chiara Cipolletti Università di Teramo 18 marzo 2015
Le origini della cittadinanza europea Peculiarità della cittadinanza europea Attribuzione e revoca della cittadinanza europea I diritti dei cittadini europei
LE ORIGINI DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea i cittadini degli Stati membri risultavano beneficiari del diritto alla libera circolazione in qualità di fattori produttivi. Da metà anni Settanta si è proposto di concedere diritti speciali a chi avesse esercitato la libertà di circolazione. (Rapporto Tindemans)
Nel Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 fu istituito un Comitato ad hoc sull Europa dei cittadini (c.d. Comitato Adonnino). Tre direttive del Consiglio dell Unione europea (93/96/CEE, 90/365/CEE, 90/364/CEE) estendevano la libertà di circolazione e di soggiorno anche a persone che non esercitavano un attività lavorativa
Consiglio europeo di Dublino 28 aprile 1990 la Presidenza spagnola avanza la proposta di istituire una cittadinanza europea (La proposta era già stata avanzata nel 1972 dal governo italiano)
Art. 8/8E Trattato CE 1. È istituita una cittadinanza dell Unione. È cittadino dell'unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 2. I cittadini dell Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.
Con la creazione dell Unione europea l individuo non è più solo soggetto economicamente attivo (homo oeconomicus) ma anche protagonista partecipe e consapevole del processo di integrazione europea
CRITICA ALLA CITTADINANZA DELL UNIONE EUROPEA 1. Tra gli individui e l Unione si interpone un organizzazione sovranazionale. 2. Mancava generalità: le situazioni soggettive del cittadino erano funzionalmente collegate all ordinamento dell Unione e ne subivano limitazioni. 3. Diritti politici restavano strettamente nazionali. 4. status di straniero privilegiato : la maggior parte dei diritti del cittadino europeo incidevano sul rapporto con gli Stati membri diversi da quello di cittadinanza.
TRATTATO DI AMSTERDAM 1997 È istituita una cittadinanza dell'unione. È cittadino dell'unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.
ART. 20 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA È istituita una cittadinanza dell Unione. È cittadino dell Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest ultima.
Novità: la cittadinanza dell Unione non è più complementare ma aggiuntiva a quella nazionale. diritto di un milione di cittadini di invitare la Commissione a presentare una proposta normativa.
PECULIARITA DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DIFFERENZE CON LE CITTADINANZE NAZIONALI
PECULIARITÀ DELLA CITTADINANZA EUROPEA 1. La cittadinanza dell Unione è una cittadinanza c.d. sui generisi o derivata. 2. La cittadinanza europea non si fonda sul nesso di appartenenza a un popolo ma sulla volontà degli Stati membri di creare un Unione sempre più stretta fra i popoli. 3. Primo caso in cui l appartenenza a una comunità e a una cultura definiti dai confini nazionali è riferita a un entità sovranazionale.
4. La cittadinanza europea non è assorbita da quella nazionale ma aggiuntiva e complementare. 5. La cittadinanza europea si differenzia dalla cittadinanza duale che si verifica nel momento in cui un individuo è titolare di cittadinanza in due o più Stati. 6. Manca la previsione dei doveri tipici del cittadino (come ad esempio gli obblighi militari).
ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLA CITTADINANZA EUROPEA
ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI IN MATERIA DI CITTADINANZA Dichiarazione n. 2 annessa al Trattato si Maastricht. Il Consiglio Europeo di Edimburgo dell 11-12 dicembre del 1992
Corte di Giustizia, sentenza Micheletti 1992: La determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientrano, in conformità con il diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario.
LIMITI ALLA LIBERTA DEGLI STATI NELL ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA Rispetto del diritto comunitario: necessità di garantire la parità fra i sessi (caso Airola). Rispetto del diritto internazionale: criterio di effettività (caso Nottebohm)??
Corte di Giustizia interpreta in maniera restrittiva i limiti alla competenza degli Stati in materia di attribuzione della cittadinanza
REVOCA DELLA CITTADINANZA EUROPEA PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA : CASO ROTTMANN
I criteri elaborati dalla Corte di Giustizia per il bilanciamento tra status di cittadino europeo e tutela degli interessi del proprio Stato membro: - gravità dell infrazione commessa; - tempo trascorso tra la naturalizzazione e la revoca; - possibilità per l interessato di recuperare la propria cittadinanza d origine.
I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI EUROPEI
Art. 20 TFUE 2. I cittadini dell'unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: Diritti non sono solo quelli espressamente enunciati, ma anche quelli rinvenibili in base ad altre disposizioni del trattato.
DIRITTI DERIVANTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA art. 21 TFUE OGNI CITTADINO DELL'UNIONE HA IL DIRITTO DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI E LE CONDIZIONI PREVISTE DAI TRATTATI E DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE IN APPLICAZIONE DEGLI STESSI.
DIRITTI DERIVANTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA art. 22 TFUE DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALLE ELEZIONI COMUNALI DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDONO, ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI DETTO STATO
DIRITTI DERIVANTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA art. 23 TFUE DIRITTO DI GODERE, NEL TERRITORIO DI UN PAESE TERZO NEL QUALE LO STATO MEMBRO DI CUI HANNO LA CITTADINANZA NON E RAPPRESENTATO, DELLA TUTELA DELLE AUTORITA DIPLOMATICHE E CONSOLARI DI QUALSIASI STATO MEMBRO, ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DI DETTO STATO
DIRITTI DERIVANTI DALLA CITTADINANZA EUROPEA artt. 24-227- 228 TFUE DIRITTO DI PRESENTARE PETIZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO, DI RICORRERE AL MEDIATORE EUROPEO, DI RIVOLGERSI ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI CONSULTIVI DELL UNIONE IN UNA DELLE LINGUE DEI TRATTATI E DI RICEVERE LA RISPOSTA NELLA STESSA LINGUA.
CONCLUSIONI Si è prospettata l ipotesi che l Unione europea possa conferire la cittadinanza in base a criteri autonomi o che possa attribuire alcuni diritti attualmente conferiti ai cittadini europei anche a persone prive di tale status. Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha fatto riferimento alla possibile attribuzione di una cittadinanza europea basata sul criterio di una residenza stabile e continuata.
FINE!! Grazie per l attenzione!!