RESPONSABILITA IN SOLIDO DEL COMMITTENTE A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008

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RESPONSABILITA IN SOLIDO DEL COMMITTENTE A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008

LE NORME In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ed il versamento dei contributi previdenziali a cui sono tenuti l appaltatore o il subappaltatore (articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 - legge Biagi - integrato dall articolo 1, comma 911, della legge n. 296/2006 - Finanziaria 2007 ). A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 2

LE NORME In relazione ai contratti di appalto o d opera, l imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i dipendenti dell appaltatore o del subappaltatore non siano indennizzati dall INAIL. La responsabilità in solido non si applica ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell attività dell impresa appaltatrice o subappaltatrice (articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008). A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 3

IL COMMITTENTE Sono responsabili in solido tutti i committenti che esercitano un attività imprenditoriale o professionale, anche non edile, nonché gli enti pubblici con natura imprenditoriale. Sono esclusi i committenti non esercenti attività commerciale, come, ad esempio, i privati che commissionano lavori edili nel proprio appartamento, nonché le pubbliche amministrazioni. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 4

I LIVELLI DI RESPONSABILITA Il committente privato (dell intera opera) è economicamente responsabile in solido nei confronti dei lavoratori dipendenti dagli appaltatori o dai subappaltatori, edili o non edili. In pratica, la sua corresponsabilità si estende a tutta la filiera costruttiva dell opera. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 5

L OGGETTO DELLA SOLIDARIETA La responsabilità in solido del committente riguarda: Trattamenti retributivi Contributi previdenziali Danni non indennizzati dall INAIL La responsabilità in solido del committente non riguarda le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 6

L OGGETTO DELLA SOLIDARIETA Trattamenti retributivi Retribuzione dovuta in relazione al contratto collettivo applicato, comprensiva degli elementi retributivi periodici maturati durante l appalto o il subappalto (mensilità aggiuntive, TFR, ferie, ecc.). Per gli operai edili, anche gli accantonamenti e i contributi alla Cassa Edile. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 7

L OGGETTO DELLA SOLIDARIETA Contributi previdenziali I contributi INPS e i premi INAIL dovuti per il periodo di esecuzione dell appalto o del subappalto. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 8

L OGGETTO DELLA SOLIDARIETA Danni non indennizzati dall INAIL In generale, rientrano tra questi: il danno morale il danno biologico da inabilità temporanea il danno biologico da inabilità permanente, fino al 5% il danno esistenziale il danno biologico differenziale (differenza tra quanto liquidato dall INAIL e quanto liquidato dal Tribunale). A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 9

LA DURATA DELLA SOLIDARIETA La responsabilità in solido per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali si estingue per legge trascorsi due anni dalla cessazione dell appalto o del subappalto. Per la responsabilità in solido per i danni non indennizzati dall INAIL la legge non stabilisce un termine; pertanto, deve ritenersi operante l ordinaria prescrizione quinquennale o decennale (se c è reato). A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 10

IL LIMITE ECONOMICO ALLA SOLIDARIETA La legge non individua l entità economica entro la quale il committente è responsabile in solido con appaltatore e subappaltatore. E pertanto da ritenere che tale entità possa anche eccedere il valore dell appalto. Per la copertura della responsabilità per danni è consigliabile un estensione della polizza assicurativa RCO/RCT. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 11

L ESONERO DA RESPONSABILITA Per il committente non è prevista alcuna possibilità di esonero dalla responsabilità solidale verso i dipendenti di appaltatori e subappaltatori. E quindi opportuno che il committente si cauteli in vari modi, pur senza ingerirsi nell attività e nell organizzazione propria dell appaltatore e dei subappaltatori. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 12

L ESONERO DA RESPONSABILITA Nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori suggeriamo di: a) acquisire e controllare tutta la documentazione obbligatoria relativa ai rapporti di lavoro (DURC, certificazione CCIAA, dichiarazione dell organico medio annuo e del c.c.n.l. applicato, ecc.) b) acquisire copia delle comunicazioni di assunzione dei dipendenti e dei collaboratori e l elenco dei lavoratori impegnati nell appalto o nel subappalto A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 13

L ESONERO DA RESPONSABILITA c) effettuare accurati e ripetuti controlli sugli accessi in cantiere, verificando che le maestranze presenti coincidano con quelle indicate d) acquisire la comunicazione dell orario di lavoro effettuato dal personale impiegato nel cantiere A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 14

L ESONERO DA RESPONSABILITA e) prevedere clausole contrattuali che ribadiscano per l appaltatore il divieto di subappalto senza autorizzazione e che consentano la sospensione dei pagamenti o la risoluzione in danno dell appaltatore in caso di subappalto non comunicato o di irregolarità nei rapporti di lavoro, anche dei subappaltatori, nonché la facoltà di richiedere tutta la documentazione relativa al trattamento economico dei lavoratori e alla relativa contribuzione (modelli di denuncia e ricevute di versamento ) A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 15

L ESONERO DA RESPONSABILITA f) prevedere una fideiussione bancaria o assicurativa per eventuali irregolarità retributive o contributive rilevate entro i due anni dalla fine dell appalto o del subappalto g) riservarsi accessi senza preavviso nel cantiere durante lo svolgimento dell attività lavorativa per verifiche a campione circa la veridicità di quanto dichiarato. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 16

LE NORME I dipendenti dell appaltatore, che hanno prestato la loro attività nell ambito dell appalto, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore al momento della domanda (articolo 1676 del codice civile). A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 17

IL COMMITTENTE L azione giudiziaria diretta può essere proposta verso tutti i committenti, sia privati sia pubblici. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 18

I LIVELLI DI RESPONSABILITA L azione giudiziaria diretta può essere proposta dal dipendente dell appaltatore solo nei confronti dell avente causa del proprio datore di lavoro. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 19

L OGGETTO DELLA SOLIDARIETA La richiesta può riguardare solamente i trattamenti retributivi dovuti e non corrisposti dall appaltatore per l attività prestata dal richiedente nell esecuzione dell opera o del servizio oggetto dell appalto. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 20

IL TERMINE PER L AZIONE L azione va esperita entro il termine di prescrizione ordinaria del credito di lavoro, di norma quinquennale. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 21

IL LIMITE ECONOMICO ALLA RICHIESTA La richiesta del lavoratore non può eccedere il debito che il committente ha verso l appaltatore nel momento in cui il lavoratore interessato propone la domanda in giudizio. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 22

RESPONSABILITA NEGLI APPALTI QUADRO DI SINTESI COMMITTENTE (ESCLUSE DALLA SOLIDARIETA LE PERSONE FISICHE NON ESERCENTI ATTIVITA D IMPRESA O PROFESSIONALE) Responsabilità solidale con l appaltatore e i subappaltatori per: - retribuzioni - versamenti Cassa Edile - contributi INPS - premi INAIL. Si estingue trascorsi due anni dalla fine dell appalto o dei subappalti. Responsabilità diretta nei confronti dei dipendenti dell appaltatore per quanto loro dovuto, nei limiti del debito del committente verso l appaltatore al momento della domanda. Soggetta a prescrizione ordinaria. Responsabilità solidale con l appaltatore e i subappaltatori per tutti i danni per i quali i dipendenti dell appaltatore o del subappaltatore non siano indennizzati dall INAIL. Soggetta a prescrizione ordinaria. A CURA U.O. LAVORO E PREVIDENZA - GIUGNO 2008 23