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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 34 26.01.2017 Superbollo auto: versamento entro il 31 gennaio 2017 Il versamento del superbollo auto 2017 Categoria: Versamenti Sottocategoria: Varie Scade il prossimo 31 gennaio il termine per il versamento del superbollo per i possessori di veicoli aventi potenza superiore a 185 Kw e con bollo scadente a dicembre 2016. L importo del superbollo è di 20 per ogni kw oltre la soglia di 185 kw di potenza del veicolo. Premessa Il superbollo, o più tecnicamente l addizionale erariale alla tassa automobilistica, è dovuta, in aggiunta rispetto all ordinario bollo auto, dai possessori di veicoli di elevata cilindrata. Il bollo auto è dovuto alla Regione di competenza, mentre il gettito derivante dal superbollo spetta allo Stato. Importo Il superbollo ha visto il suo debutto nel 2011 ad opera dell art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011. Inizialmente, riguardava le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kw (306 cavalli) ed era di importo pari a 10 per ogni kw superiore a detta soglia. Dal 2012, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dall art. 16, comma 1, D.L. n. 201/2011, il tributo è applicato a tutte le autovetture e gli autoveicoli con potenza 1

superiore a 185 kw (252 cv) ed è di importo pari a 20 per ogni kw superiore alla soglia. Il valore della potenza del motore, espresso in kw, è individuabile dal libretto di circolazione del veicolo. Superbollo per auto di potenza superiore a 185 kw 20,00 per ogni kw superiore ai 185 kw Si riporta qualche esempio di calcolo. Il Signor Verdi possiede un autovettura di potenza pari a 220 kw. Sarà, quindi, tenuto a versare un superbollo di importo pari a 700, in quanto: (220-185) kw = 35 kw 35 20 = 700 Il Signor Rossi è possessore di un autovettura di potenza pari a 200 kw. Sarà, quindi, tenuto a versare un superbollo di importo pari a 300, in quanto: (200-185) kw = 15 kw 15 20 = 300 In caso di prima immatricolazione, il superbollo è dovuto comunque interamente per l anno, senza alcun ragguaglio ai mesi di possesso o detenzione, a differenza di quanto avviene per la tassa automobilistica (o bollo ordinario) che è dovuto per i mesi effettivi che intercorrono dall immatricolazione alla prima scadenza. Riduzione del superbollo nel tempo È prevista una riduzione graduale del superbollo in base agli anni di età del veicolo, decorrenti dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione (data di costruzione) del veicolo, nelle seguenti modalità: dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: riduzione del superbollo del 40% (12 per ogni kw eccedente i 185 kw); dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: riduzione del superbollo del 70% (6 per ogni kw eccedente i 185 kw); dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: riduzione del superbollo dell 85% (3 per ogni kw eccedente i 185 kw); dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: azzeramento del superbollo. L anno di costruzione si presume coincidente con l anno di immatricolazione, salvo prova contraria. 2

ETA DEL VEICOLO E RIDUZIONE DEL SUPERBOLLO Anni del veicolo Riduzione del superbollo del Importo superbollo/kw > 185 kw 5 40% 12 10 70% 6 15 85% 3 20 100% 0 Il Signor Bianchi possiede un autovettura di potenza pari a 250 kw immatricolata nel 2005. Il veicolo ha, quindi, 12 anni. In tal caso, il superbollo è ridotto del 70% e, quindi, è pari a 6 per ogni kw superiore ai 185 kw. Il Signor Bianchi dovrà, pertanto, versare un superbollo di importo pari a 390, ottenuto dal seguente calcolo: (250-185) kw = 65 kw 65 6 = 390 (anziché 65 x 20 = 1.300). Il Signor Valeri possiede un autovettura di potenza pari a 270 kw immatricolata nel 1990. Il veicolo ha, quindi, 27 anni. In tal caso, il superbollo non è dovuto in quanto il veicolo, avendo più di 20 anni, usufruisce dell azzeramento totale del tributo. Natura del tributo La Circolare n. 49/E del 08.11.2011 ha chiarito che il superbollo ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica). Pertanto, è dovuto solo se sussiste il presupposto di applicazione della tassa automobilistica, ovvero l iscrizione al PRA (pubblico registro automobilistico). Ciò implica che per l annualità 2017 il superbollo non è dovuto qualora: il veicolo risulti venduto prima del 1 gennaio 2017; il veicolo fruisca di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (es.: esenzioni di cui all art. 17 del DPR n. 39 del 5 febbraio 1953, fra cui i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato); il veicolo sia stato consegnato per la rivendita alle imprese autorizzate o abilitate al commercio dello stesso; in tal caso, infatti, l obbligo di corrispondere la tassa automobilistica viene sospeso (art. 5 del D.L. n. 953/1982) e, di conseguenza, per quanto detto sopra, anche l addizionale erariale non deve essere corrisposta. Bollo e superbollo ritorneranno dovuti al termine del periodo di interruzione; 3

il veicolo è classificato come storico, ovvero sono decorsi almeno 30 anni dalla sua costruzione. In tal caso, infatti, è prevista l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (art. 63 della Legge n. 342/2000) e, quindi, anche l addizionale erariale non è dovuta. Si precisa che, per effetto della Legge di Stabilità 2015, dal 2015 non godono più dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (e, quindi, neanche dal superbollo) i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio, per competizioni, esibizioni e mostre, rilievo estetico e di costume) aventi almeno 20 anni. Naturalmente, per tali veicoli potrà valere l esenzione nel momento in cui raggiungeranno i 30 anni dalla loro costruzione e rientreranno nella categoria dei cosiddetti veicoli storici". Soggetti tenuti al superbollo Il superbollo, come detto prima, va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli di potenza superiore a 185 kw. In particolare, per possessori si devono intendere: i proprietari; gli usufruttuari; gli acquirenti con patto di riservato dominio; gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico). Come e quando versare il superbollo I termini e le modalità di versamento del superbollo sono stati definiti dal decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 07.10.2011, emanato in attuazione dell art. 23, comma 21, del D.L. n. 98/2011. Nello specifico, il versamento del superbollo deve essere eseguito contestualmente al pagamento del bollo ordinario. Pertanto, i possessori (a vario titolo) di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2016, devono versare entro il prossimo 31 gennaio 2017, contestualmente al bollo, anche l addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo ). Nel caso del superbollo, però, l importo deve essere versato utilizzando il modello F24 elementi identificativi, senza possibilità di compensazione, indicandovi il codice tributo 3364 istituito dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011. Codice tributo superbollo per Modello F24 Elementi identificativi 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica Il modello F24 dovrà essere compilato indicando: nella sezione Contribuente i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; nella sezione Erario ed altro, in corrispondenza degli importi a debito versati: la lettera A nel caso di autoveicolo, nel campo tipo ; 4

la targa del veicolo nel campo elementi identificativi ; il codice tributo 3364 nel campo codice ; l anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo anno di riferimento (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2016, nel campo anno di riferimento andrà inserito l anno 2017); l importo da versare. Riprendendo il caso del signor Rossi, possessore di un autovettura di potenza pari a 200 kw, targata DF789EG, tenuto a versare un superbollo di importo pari a 300, il modello F24 Elementi identificativi andrà compilato nel seguente modo: Dati del Sign. Rossi A DF789EG 3364 2017 300,00 Il modello F24 elementi identificativi deve essere presentato nella generalità dei casi con modalità telematica, mentre la modalità cartacea può essere utilizzata ancora solo dalle persone fisiche non titolari di partita Iva che presentano l'f24 senza compensazione (come previsto dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, come modificato dall art. 7-quater, comma 31, D.L. n. 193/2016). Omesso o ritardato versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento del superbollo, l art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011 ha stabilito che è applicabile la sanzione di cui all articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell importo non versato. Dato il richiamo al regime sanzionatorio di cui all art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, il contribuente può sanare spontaneamente la violazione ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso come per il bollo ordinario. 5

Per il versamento della sanzione e degli interessi dovranno essere utilizzati rispettivamente i seguenti codici tributo: Codici tributo versamento tardivo superbollo 3365 Sanzione addizionale erariale alla tassa automobilistica 3366 Interessi addizionale erariale alla tassa automobilistica Riferimenti normativi e di prassi Art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011. D.M. 07.10.2011. - Riproduzione riservata - *** 6